
N.d.R.: La presente legge, inizialmente abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. gg), del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, viene ripristinata a seguito della sostituzione della predetta lett. gg) operata dall'art. 15, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, e di quanto specificato nel comma 2 dello stesso art. 15.
LEGGE 28 dicembre 1993, n. 561
G.U.R.I. 31 dicembre 1993, n. 306
Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi.
TESTO COORDINATO (alla legge 25 giugno 1999, n. 205)
N.d.R.: La presente legge, inizialmente abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. gg), del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, viene ripristinata a seguito della sostituzione della predetta lett. gg) operata dall'art. 15, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, e di quanto specificato nel comma 2 dello stesso art. 15.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R.: La presente legge, inizialmente abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. gg), del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, viene ripristinata a seguito della sostituzione della predetta lett. gg) operata dall'art. 15, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, e di quanto specificato nel comma 2 dello stesso art. 15.
Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;
b) articolo 114 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;
c) articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in materia di elenchi di protesti cambiari;
d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;
e) articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;
f) articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;
g) articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;
h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di trasporti ferroviari;
i) articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;
l) articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, in materia di oli minerali;
[m) articoli 5-quinquies, primo comma, e 17, ultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, in materia di mercato mobiliare, limitatamente ai fatti di tardiva dichiarazione o comunicazione eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni; articoli 18 e 18-ter del medesimo decreto-legge.] (lettera abrogata) (1)
Lettera abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. gg), del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205.
N.d.R.: La presente legge, inizialmente abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. gg), del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, viene ripristinata a seguito della sostituzione della predetta lett. gg) operata dall'art. 15, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, e di quanto specificato nel comma 2 dello stesso art. 15.
Entità della somma dovuta
1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è così determinata:
a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera l);
b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;
c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera i) e per quelle di cui all'articolo 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;
d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo;
e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere e) ed f);
[f) in misura pari all'ammenda rispettivamente stabilita dalle disposizioni di cui agli articoli 5-quinquies, primo comma, terzo periodo, 17, ultimo comma, secondo periodo, 18 e 18-ter, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, per le violazioni di cui alla lettera m).] (lettera abrogata) (1)
Lettera abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. gg), del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205.
N.d.R.: La presente legge, inizialmente abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. gg), del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, viene ripristinata a seguito della sostituzione della predetta lett. gg) operata dall'art. 15, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, e di quanto specificato nel comma 2 dello stesso art. 15.
Illeciti in materia di codice della navigazione
1. L'articolo 1161 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"ART. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata). - Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54".
2. L'articolo 1174 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"ART. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila".
N.d.R.: La presente legge, inizialmente abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. gg), del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, viene ripristinata a seguito della sostituzione della predetta lett. gg) operata dall'art. 15, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, e di quanto specificato nel comma 2 dello stesso art. 15.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO