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LEGGE 23 dicembre 1993, n. 574

G.U.R.I. 7 gennaio 1994, n. 4

Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonchè a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato sono integrate, nei casi e secondo le modalità previsti all'art. 15, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, con la copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.

Art. 2

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.230 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1993 e a lire 2.750 milioni a decorrere dall'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4615 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 4046 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi dello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

GALLO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CONSO