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DIRETTIVA (CE) 93/120 DEL CONSIGLIO, 22 dicembre 1993

G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n. L 340

Modifica alla direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

Note sul recepimento

Adottata il: 22 dicembre 1993

Entrata in vigore il: 21 gennaio 1994

Termine per il recepimento: 1° gennaio 1995

Recepita il: 29 aprile 1998

Provvedimenti nazionali di recepimento:

Legge 24 aprile 1998, n. 128

D.M. 29 aprile 1998, n. 220

______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che, in seguito ad alcuni sviluppi nell'industria avicola con l'impiego di impianti più ampi e intensivi, è necessario modificare taluni aspetti della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenzienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (4), nell'intento di chiarirne le disposizioni e di agevolarne l'applicazione da parte degli Stati membri;

Considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 92/66/CEE, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (5), e la direttiva 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (6), rendendo così possibile una semplificazione della direttiva 90/539/CEE;

Considerando che, tenuto conto della relazione della Commissione al Consiglio sui rischi di trasmissione della malattia di Newcastle e sui requisiti prescritti per i vaccini contro tale malattia, è necessario prevedere che a determinati Stati membri e regioni sia riconosciuto eventualmente lo status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di revocare, se del caso, tale status;

Considerando che occorre modificare le norme relative agli scambi con i paesi terzi, onde garantire che esse equivalgono a quelle applicate negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 31 marzo 1993, n. C 89.

(2)

G.U. 28 giugno 1993, n. C 176.

(3)

G.U. 26 luglio 1993, n. C 201.

(4)

G.U. 31 settembre 1990, n. L 303.

(5)

G.U. 5 settembre 1992, n. L 260.

(6)

G.U. 22 giugno 1992, n. L 167.

Art. 1

La direttiva 90/539/CEE è modificata nel seguente modo:

1) All'articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente testo:

"3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;".

2) All'articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

"7) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;".

3) All'articolo 2, punto 9, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

"c) stabilimento di allevamento:

i) lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, oppure

ii) lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;".

4) All'articolo 2, il punto 15 è soppresso.

5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate agli articoli 6, 12, 15 e 17. Debbono inoltre soddisfare tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 13 e 14.

Inoltre:

- le uova da cova debbono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 7;

- i pulcini di un giorno debbono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8;

- il pollame riproduttore e il pollame da reddito devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 9.

b) Il pollame da macellazione deve soddisfare le condizioni fissate agli articoli 10, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14.

c) Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 10 bis, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14."

6) All'articolo 6, punto 1, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

"c) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;".

7) All'articolo 6, il punto 2) è sostituito dal seguente testo:

"2) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame."

8) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 7

Al momento della spedizione, le uova da cova devono:

1) provenire da branchi:

- che hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all'articolo 6, punto 1), lettera a),

- che, se vaccinati, sono stati vaccinati alle condizioni fissate nell'allegato III,

- che:

- sono stati sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di quest'esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa,

- oppure sono stati sottoposti mensilmente ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, fermo restando che l'ispezione più recente deve essere effettuata al più presto 31 giorni prima della spedizione. Qualora si opti per questa possibilità, il veterinario ufficiale o il veterinario abilitato deve inoltre esaminare i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione. Nel caso in cui i registri o qualsiasi altra informazione diano adito a sospetto di malattia, i branchi debbono essere sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame;

2) essere identificate conformemente al regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione;

3) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

Inoltre qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, è necessario informarne l'incubatorio interessato e l'autorità o le autorità competenti per l'incubatorio e il branco di origine."

9) All'articolo 8, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

"b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati;".

10) All'articolo 9, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

"b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato II qualora sia stato vaccinato;".

11) All'articolo 9, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

"c) essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame."

12) All'articolo 10, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

"c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;".

13) All'articolo 10, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

"d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile."

14) L'articolo seguente è inserito:

"Articolo 10 bis

1. Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento deve provenire da un'azienda:

a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto;

b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nelle 48 ore che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

2. Le disposizioni degli articoli 6 e 9 bis non si applicano al pollame di cui al paragrafo 1."

15) All'articolo 11, paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente testo:

"- che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III;".

16) All'articolo 11, paragrafo 2, il quinto trattino è sostituito dal seguente testo:

"- situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile."

17) All'articolo 11, paragrafo 2, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo:

"- Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine dev'essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95%, un'infezione avente una prevalenza del 5%."

18) All'articolo 12, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente testo:

"2. Qualora uno Stato membro o una regione o più regioni di uno Stato membro desiderino che venga loro riconosciuto lo status di zona di non vaccinazione essi possono presentare un programma conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.

La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati nell'osservanza dei criteri indicati all'articolo 13, paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 32. Secondo la stessa procedura possono essere precisate le garanzie complementari generali o specifiche che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

Qualora uno Stato membro o una regione di uno Stato membro ritenga di aver acquisito lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, essi possono presentare alla Commissione la domanda del riconoscimento di tale status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Gli elementi in base ai quali stabilire se attribuire ad una regione lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle sono le informazioni menzionate all'articolo 14, paragrafo 1 e, in particolare, i seguenti criteri:

- sul pollame di cui all'articolo 1 non sono state autorizzate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all'articolo 17, punto 3 della direttiva 92/66/CEE,

- i branchi da riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle, secondo le modalità adottate in applicazione della procedura di cui all'articolo 32,

- nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo 17, punto 3 della direttiva 92/66/CEE.

3. La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all'articolo 32, il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle qualora:

i) non si riesca a controllare una grave epizoozia della malattia di Newcastle, oppure

ii) vengano abolite le restrizioni legislative che proibiscono le vaccinazioni in massa contro la malattia di Newcastle.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1 saranno oggetto di un nuovo esame del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prima che entri in vigore la legislazione che armonizza l'impiego dei vaccini contro la malattia di Newcastle, ed al più tardi il 31 dicembre 1994."

19) All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

"1. I pulcini di un giorno e le uova da cova debbono essere trasportati:

- o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi distruggere,

- oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione.

I contenitori debbono comunque:

a) contenere solamente pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;

b) avere un'etichetta indicante:

- il nome dello Stato membro e della regione di origine,

- il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2,

- il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio,

- la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova."

20) All'articolo 15, paragrafo 3, il terzo trattino è soppresso.

21) All'articolo 15, paragrafo 4 è aggiunto il punto seguente:

"c) Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni stabilite dalla presente direttiva."

22) All'articolo 17, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo:

"- recante un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato."

23) L'articolo 19 è soppresso.

24) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

1. Il pollame e le uova da cova devono provenire da paesi terzi:

a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali sono definite rispettivamente nelle direttive 92/40/CEE e 92/66/CEE del Consiglio, sono soggette a denuncia obbligatoria;

b) che sono indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle,

oppure

che, sebbene non siano indenni da queste malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste rispettivamente dalle direttive 92/40/CEE e 92/66/CEE.

2. I criteri supplementari da considerare per definire lo stato dei paesi terzi riguardo alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), in particolare per quanto riguarda il tipo di vaccino utilizzato, sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 32 anteriormente al 1° gennaio 1995.

3. La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 32, decidere a quali condizioni le disposizioni del paragrafo 1 si applicano solo ad una parte del territorio dei paesi terzi."

25) All'articolo 24, la lettera h) è sostituita dal seguente testo:

"h) recare un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato."

26) L'articolo 35 è soppresso.

27) All'allegato I il laboratorio nazionale di riferimento per la Danimarca è sostituito dal seguente:

"National Veterinary Laboratory,

Poultry Disease Division,

Hongøvej 2,

DK-8200 Aarhus N".

28) All'allegato IV, modello 5, punto 14, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

"a) i volatili di cui sopra sono conformi alle condizioni previste agli articoli 10 e 15 della direttiva 90/539/CEE;".

29) All'allegato IV, modello 6, punto 14, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

"a) i volatili di cui sopra sono conformi alle condizioni previste agli articoli 10 bis e 15 della direttiva 90/539/CEE;".

Art. 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Essi ne informano la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari dalla presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-M. DEHOUSSE