
LEGGE 6 dicembre 1993, n. 502
G.U.R.I. 7 dicembre 1993, n. 287
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1993, N. 408
L'articolo 1 è soppresso:
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti alimentate con combustibili convenzionali i cui scarichi idrici recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente previsti dalla normativa vigente, intendono effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, possono presentare alle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo scarico termico corredata dal programma degli interventi di adeguamento.";
al comma 2, dopo le parole: "eventuali prescrizioni;" sono inserite le seguenti: "in conformità alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni"; e le parole: "consentire alla competente autorità di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti: "consentire all'autorità competente ad autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto termoelettrico stesso";
al comma 3, dopo le parole: "di adeguamento" sono inserite le seguenti: "delle centrali termoelettriche";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità. Tale approvazione deve comunque intervenire entro sei mesi dalla data della trasmissione del progetto esecutivo di cui al comma 3. Nella fase di adeguamento non potranno in alcun modo essere determinati incrementi di temperatura ai sensi dell'articolo 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 24 della medesima legge.";
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Qualora l'ubicazione dell'impianto e le caratteristiche del corpo ricettore comportino scarichi con conseguenti alterazioni dell'ambiente marino, in deroga al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al solo fine dell'abbassamento della temperatura con esclusione della diluizione di altri scarichi inquinanti, le acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche alimentate con combustibili convenzionali, con scarichi a mare, possono essere integrate, prima dello scarico, con acque prelevate allo scopo del mare.";
al comma 7, dopo le parole: "allo scarico" sono inserite le seguenti: "delle acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche"; e dopo le parole: "di adeguamento" sono inserite le seguenti: "delle centrali termoelettriche".