
ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
DECRETO 3 dicembre 1993
G.U.R.S. 12 marzo 1994, n. 14
Disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di statistica della Regione.
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Vista la legge finanziaria regionale n. 15 dell'11 maggio 1993, art. 6, che istituisce l'ufficio di statistica della Regione previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Vista l'intesa in materia di sistemi informativi statistici adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 25 marzo 1993;
Vista la direttiva n. 1 del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica relativa all'organizzazione degli uffici di statistica;
Ritenuto di dover recepire con modifiche gli atti di indirizzo nazionali, adattandoli alle esigenze ed alla realtà della Regione Siciliana;
Visto il decreto assessoriale n. 3061 del 13 novembre 1993, che recepisce l'accordo sindacale stipulato il giorno 28 ottobre 1993 riguardante, tra l'altro, la modifica della denominazione del gruppo XI/B in "ufficio di statistica e coordinamento statistico regionale" e l'integrazione delle funzioni attribuite allo stesso in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale n. 15/93;
Visto il parere reso dal consiglio di direzione dell'Assessorato del bilancio nella seduta del 28 ottobre 1993;
Ritenuto di dare immediata esecutività a quanto disposto, nelle more del completamento delle procedure previste dalla legge regionale n. 7/71;
Decreta:
Articolo Unico
Approvare le disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio statistico della Regione previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ed istituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993 di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 3 dicembre 1993.
MAZZAGLIA
Allegato
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio statistico della Regione Siciliana previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ed istituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993.
1. L'ufficio di statistica della Regione è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza.
2. Per lo svolgimento. della funzione statistica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89, l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN per l'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito del programma statistico nazionale.
L'ISTAT potrà avvalersi dell'ufficio statistico della Regione in casi eccezionali in ragione della specialità dell'oggetto o della impossibilità dell'ufficio ISTAT regionale di provvedere nei tempi previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale riguardanti materie di attribuzioni regionali.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ufficio di statistica della Regione ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 322/89, in possesso dell'amministrazione di appartenenza, sia ai fini degli adempimenti derivanti dal programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'amministrazione stessa reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.
4. Al fine di esercitare le funzioni previste nell'art. 6 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993, l'ufficio di statistica predispone annualmente il programma statistico regionale relativo alle rilevazioni statistiche non comprese in quello nazionale nonchè gli atti di attuazione dello stesso.
Il programma statistico regionale è delibato dalla Giunta regionale ed è trasmesso all'ISTAT, tramite l'ufficio regionale dell'istituto per l'eventuale inserimento, totale o parziale, nel programma statistico nazionale nonchè gli atti di attuazione.
La diffusione dei risultati delle indagini comprese nei programmi statistici nazionale e regionale è soggetta a preventiva verifica di attendibilità da parte del responsabile dell'ufficio di statistica della Regione e pubblicati da tale ufficio anche in veste di dati provvisori.
Per le rilevazioni effettuate nell'ambito del programma statistico nazionale le pubblicazioni avranno la dicitura "Sistema statistico nazionale - Regione Siciliana - Ufficio di statistica".
5. L'ufficio di statistica della Regione per l'esecuzione di tutte le rilevazioni a carattere nazionale e regionale si avvale dei referenti statistici nominati dai competenti Assessori in ciascuna direzione e/o ispettorato regionale scelti fra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente nei confronti dei quali l'ufficio stesso esercita funzioni di coordinamento tecnico.
Per quanto riguarda le indagini comprese nel programma statistico regionale, non inserite in quello nazionale, l'ufficio potrà avvalersi della rete del SISTAN, previa intesa con l'ISTAT e le amministrazioni interessate, nonchè degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione.
Per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale, l'ufficio di statistica della Regione potrà usufruire della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne, affidando alle stesse alcune fasi delle operazioni.
A tal fine provvederà ad impartire direttamente le necessarie istruzioni e disporrà gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica e del rispetto del segreto statistico, assumendo la responsabilità dei dati acquisiti.
6. L'ufficio di statistica della Regione è organizzato secondo le direttive stabilite dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per consentire lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- gestione del sistema informativo statistico della Regione siciliana (S.I.STA.R.S.) promuovendo e realizzando la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione informatica nella banca dati delle informazioni di interesse regionale, anche di fonte amministrativa;
- fornire al sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi all'Amministrazione regionale, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti dati e notizie per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e regionale non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 322/89;
- provvedere all'attività di coordinamento statistico regionale, riguardante anche i sottosistemi informativi di settore e gli " osservatori statistici "previsti da leggi regionali mediante la elaborazione del programma statistico regionale di cui al punto 4);
- finalizzare l'attività allo sviluppo dei supporti conoscitivi dell'azione di governo, rendendo interattivo il sistema statistico regionale e permettendo la fruizione dell'informazione statistica a tutti gli utenti pubblici e privati;
- fornire dati in proprio possesso necessari alla Direzione della programmazione ed agli Assessorati regionali;
- mantenere i rapporti con gli uffici di statistica delle altre Regioni e con il C.I.S.I.S.;
- predisporre la relazione sulla situazione economica della Regione ai sensi della legge regionale n. 47/1977 ed altre pubblicazioni;
- effettuare studi e ricerche;
- esaminare i progetti socio-economici delle Provincie regionali.
7. L'ufficio di statistica della Regione si articola in tre aree riguardanti:
a) l'area economica e della contabilità nazionale;
b) l'area demografica - l'area sociale - l'area ambientale;
c) l'area della finanza pubblica.
8. Il personale dell'ufficio di statistica della Regione e dei referenti statistici assessoriali deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.
9. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per avere curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.
10. La qualificazione o riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica della Regione e dei referenti assessoriali sarà svolta da organismi pubblici e dalle università.
11. L'ufficio di statistica della Regione si avvale del centro elaborazione dati dell'Assessorato bilancio e finanze collegato a mezzo di Work Stations installate presso gli Assessorati regionali al fine di attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione con il sistema statistico nazionale, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
12. Per quanto concerne i criteri e le modalità di interscambio dei dati individuali nell'ambito del sistema statistico e nazionale, vengono recepite le disposizioni di cui alla direttiva n. 3 del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1992.