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LEGGE 26 novembre 1993, n. 482

G.U.R.I. 1° dicembre 1993, n. 282

Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.

TESTO COORDINATO (alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 22, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. E' autorizzato il comando presso i gruppi parlamentari, per lo svolgimento di attività connesse ai loro fini istituzionali, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel numero che sarà previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per il personale dei singoli gruppi, da apposite autonome determinazioni dei Presidenti delle due Camere del Parlamento e secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il personale dipende, dal Presidente della Camera in cui il gruppo è stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto con la consistenza numerica del personale del gruppo richiedente di cui al comma 1. Il comando viene disposto con il consenso dell'interessato previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica.

3. Il comando presso i gruppi parlamentari [non può avere una durata superiore ai cinque anni, anche non consecutivi,] (parole soppresse) (1) non è cumulabile con aspettative o permessi sindacali e può cessare anticipatamente per restituzione all'Amministrazione di appartenenza.

4. Il personale comandato non può conseguire promozioni se non per anzianità, nè il comando può costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonchè per la destinazione ad altre funzioni.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai distacchi di dipendenti del settore privato presso i gruppi parlamentari. Il distacco è disposto previo consenso dell'interessato e del datore di lavoro.

Art. 3

1. I dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono superare complessivamente le centocinquanta unità.

Art. 4

1. Tutti gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dei dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi a loro erogati, sono a carico del gruppo richiedente.

2. Il comando e il distacco non comportano in nessun caso variazioni nel trattamento stipendiale e nel regime previdenziale di provenienza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO