
DECRETO PRESIDENZIALE 25 novembre 1993
G.U.R.S. 13 dicembre 1993, n. 60
Regolamento - tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario.
N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dal Decr. Pres. 19/7/2004.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;
Visto, in particolare, l'art. 42 della suddetta legge regionale n. 10/1993, che prevede l'affidamento di lavori pubblici a cottimo fiduciario "... sulla scorta di regolamento - tipo deliberato dalla Giunta regionale proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici";
Vista la proposta di regolamento - tipo dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 9 luglio 1993;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana reso nell'adunanza del 19 luglio 1993;
Emana il seguente regolamento - tipo:
Articolo Unico
E' emanato il regolamento - tipo sul cottimo fiduciario deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, nel testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 25 novembre 1993.
CAMPIONE
Allegato
REGOLAMENTO-TIPO SUL COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 42 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, N. 10
1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del ................................. (1)
per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 aprile. n. 21, come integrato dall'art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Indicare l'ente.
1. Sono iscritte all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del ......................... (1) che siano iscritte all'albo nazionale costruttori, ovvero alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Le imprese iscritte all'albo nazionale costruttori non possono assumere per cottimo fiduciario lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritte all'albo stesso.
3. Le imprese, comprese le cooperative di produzione e lavoro, iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere lavori fino all'importo di lire 75.000.000.
4, Le imprese artigiane, iscritte da almeno un anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono assumere lavori fino all'importo di L. 150.000.000. (2).
5. Le cooperative di produzione e lavoro iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da almeno un anno nel registro prefettizio possono assumere lavori fino a L. 150.000.000 (2).
6. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.
1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al .................................. (1)
corredandola con i documenti e certificati seguenti:
1) certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura contenente l'indicazione della attività specifica della ditta e certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere, detta iscrizione;
2) per le società, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione società commerciali - dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
3) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, nè sussiste concordato preventivo;
4) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.
2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la certificazione di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni. Detta certificazione può essere presentata ad iniziativa dell'interessato, ai sensi del comma 6° del citato art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Indicare l'ente.
1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.
1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti e irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
5) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
6) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.
1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i qualiasi verifichi uno dei seguenti casi:
1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
2) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesa per l'iscrizione all'albo;
3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
5) domanda di cancellazione all'albo;
6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4) 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.
2. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.
1. I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.
1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, (1),
spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del comune di .................................. (2) (3).
3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
4. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, l'ingegnere capo deve formulare ad almeno .................................. (4) di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.
5. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte del .................................. (1), fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.
6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benchè non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.
Indicare l'ente.
Indicare il comune ove ha sede l'ente.
L'Amministrazione regionale, facultata ad espletare cottimi fino a lire 500.000.000 per l'esecuzione di interventi d'urgenza ex art. 69 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 (art. 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche e integrazioni), aggiungerà il seguente periodo: "Nel caso che l'importo del cottimo da affidare ecceda la somma di lire 250 mila ECU, l'informazione viene data anche mediante pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".
Si veda quanto prescritto dal quart'ultimo e dal terz'ultimo comma dell'art. 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.