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N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. b), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO

DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 1993

G.U.R.I. 11 novembre 1993, n. 265

Norme tecniche che per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato degli agrumi.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. b), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO

DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonchè delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria.

Visto il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 dicembre 1991);

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di emanare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato degli agrumi e dei relativi portinnesti;

Ai termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n. 289;

Decreta:

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Art. 1

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano al genere Citru, Porcirus, Fortunella, altri generi delle Auranzioidee e loro ibridi.

2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991 n. 289, recante il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, è di seguito denominato "decreto ministeriale".

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Art. 2

1. Il centro di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1. lettera a), del decreto ministeriale è situato presso l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale medesimo.

2. Le strutture del centro di cui al comma 1 ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di prebase devono rispondere ai requisiti dell'allegato I del presente decreto.

3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, sono effettuati dall'Istituto sperimentale per l'agricomicoltura di Acireale secondo le procedure di cui all'allegato 2A e 3A del presente decreto.

4. L'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale può avvalersi, per i controlli di cui al comma precedente, della collaborazione di altri enti e o organismi riconosciuti idonei mediante la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti interessati.

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Art. 3

1. L'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura ha la responsabilità del centro di premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale che potrà essere attivato anche presso altre strutture pubbliche, riconosciute idonee dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.

2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale, può essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ed i soggetti interessati.

3. Le strutture del centro di premoltiplicazione ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di base devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato I del presente decreto.

4. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale sono effettuati dall'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura del presente decreto le procedure di cui agli allegati 2A e 3A del presente decreto.

5. L'Istituto sperimentale di agrumicoltura di Acireale, può avvalersi per i controlli di cui al comma precedente, della collaborazione di altri enti e o organismi riconosciuti idonei, mediante la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti interessati.

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Art. 4

1. La moltiplicazione del materiale di propagazione vegetale delle specie previste nel presente decreto, deve essere effettuata tramite talea, seme o innesto su piante della stessa categoria sanitaria.

Qualora la moltiplicazione sia effettuata ricorrendo alle tecniche di micropropagazione, le procedure devono essere conformi il quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale.

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Art. 5

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 9 del decreto ministeriale, i centri di moltiplicazione devono avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente 500.000 di pezzi di materiali di propagazione quali marze, gemme e e portinnesti e rispondere ai requisiti previsti agli allegati 4A, 5 e 6.

Qualora si renda necessario attuare moltiplicazioni rapide di materiali pregiati e carenti in quantità, si otterrà un incremento dei materiali di moltiplicazione sulla base di quanto stabilito all'allegato 4B. Detta moltiplicazione rapida andrà di volta in volta autorizzata dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il comitato tecnico-scientifico.

2. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica delle piante madri i presso i centri di moltiplicazione e presso le sezioni incrementali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale sono attuati dalle regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio nazionale di certificazione volontaria, avvalendosi degli organismi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 23 ottobre 1987 conformemente alle modalità di cui all'allegato 2B del presente decreto per lo stato sanitario e all'allegato 3B del presente decreto per la corrispondenza genetica.

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Art. 6

1. I vivai che intendono produrre materiale da certificare devono rispettare le norme di cui agli allegati 4C, 5 e 6 del presente decreto.

2. Il materiale da certificare prodotto da vivai, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni sullo stato sanitario e sulla corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato 7 del presente decreto.

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Art. 7

1. Le regioni e le province autonome che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attuazione dei suddetti controlli.

2. Le regioni e le provincie autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongono di apposito servizio di certificazione operativo e che intendono aderire al Servizio nazionale, potranno richiedere al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali la facoltà di certificare il materiale di moltiplicazione ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale.

3. La facoltà di cui al comma 2, è riconosciuta previo parere favorevole dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale ed a condizione che le regioni e le provincie autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni otto, assumano l'impegno odi utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.

4. Il riconoscimento della facoltà di cui al comma 3, sarà oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.

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Art. 8

1. Gli organismi e, o le istituzioni incaricate di svolgere controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni livello, qualora dovessero riscontrare materiale non conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, sono tenuti ad escludere detto materiale dal processo di certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati dei controlli al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: DIANA

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. b), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI PREBASE E DI BASE

Il materiale di prebase e di base deve essere conservato in condizioni di assoluto isolamento onde evitare qualsiasi contaminazione.

Pertanto il materiale deve essere allevato in vasi di adeguato diametro contenente terriccio sterile e conservato in strutture (screenhouse) che devono rispondere ai seguenti requisiti:

la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i vasi e il terreno e deve essere realizzato con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficente drenaggio;

devono essere realizzate con una doppia parete in rete di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori o agenti virus-simili;

tutta la struttura deve garantire l'isolamento dalle acque superficiali e dall'ambiente circostante.

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ALLEGATO 2

CONTROLLI SANITARI

A) Sul materiale di prebase e base

I controlli sanitari devono essere eseguiti secondo il protocollo previsto, come indicato in tabelle 1 e 2.

La certificazione di materiale affetto da viroidi può essere permesso, per periodi limitati, finchè non si sarà provveduto al loro risanamento, per alcune cultivar di pregio innestate soltanto su arancio amaro. La distribuzione di tale materiale ai vivaisti potrà avvenire con la prescrizione di innestarlo esclusivamente su arancio amaro.

Per i viroidi è necessario eseguire su ciascuna pianta un saggio ogni tre anni, mentre per i virus e per gli agenti virus-simili è necessario effettuare un saggio ogni sei anni.

Le piante dovranno, inoltre, essere esenti da sintomi di infezione di Deuterophoma trachefila (mal secco).

B) Sulle piante madri certificate e sulle sezioni incrementali

Sono previsti due tipi di controlli:

a) visivi: da effettuare in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie, ivi compreso il mal secco;

b) saggi: eseguiti, solo su piante madri, secondo, i protocolli previsti come indicato nelle tabelle 1 e 2.

Attualmente verrà saggiato il 10% delle piante, in modo tale che ogni pianta venga saggiata singolarmente in non più di dieci anni.

Tabella 1


                    PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO
                      STATO SANITARIO DEGLI AGRUMI E RELATIVI
                   PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS ESENTE" (*)
  Nome inglese     Nome italiano     Agente       Indicatore         Test (*)
   patogeno        patogeno                       consigliato
 Virus: 
Tristeza Tristezza CTV Lima messicana ELISA dsRNA Vein enation Enazioni nervature CVEV Lima messicana Variegation Variegatura infet- CVV Limone o cedro ELISA tiva Etrog 861 SI Crinkly leaf Foglia bollosa CCLV Limone o cedro Etrog 861 SI Psorosis Psorosi CPsV Arancio Pine- apple, Hamlin Navelina Ring Spot Maculatura anulare CRSV Pompelmo o cedro Etrog 861 SI Kumquat disease Malattia Kumquat KdV Citrange Troyer Mosaic Mosaico CiMV Dweet Tangor ELISA (*) Satsuma dwarf Nanismo Satsuma SDV Dweet Tangor ELISA (*) Tatter leaf Foglia smerlettata CTLV Citrange ELISA (*) del Citrange Viroidi:
Exocortis Exocortite CEVd Cedro Etrog dPAGE 861 SI Cachexia Cachessia CCaVd Mandarino dPAGE "Parsons" Altri viroidi CVd Cedro Etrog dPAGE degli agrumi 861 SI Malattie virus -simili:
Concave gum Concavità gom- CG Arancio Pineapple mose Cristacortis Cristacortis CCr Arancio Pineapple Impietratura Impietratura Cl Pompelmo Rough lemon Incompatibilità Limone rugoso incompatibility limone rugoso Spiroplasmi:
Stubborn Stubborn Spriro- Arancio ELISA (*) plasma citri Pineapple coltura (*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

Tabella 2


                    PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO
                      STATO SANITARIO DEGLI AGRUMI E RELATIVI
                PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE "VIRUS CONTROLLATO" (*)
  Nome inglese     Nome italiano     Agente       Indicatore         Test (*)
   patogeno        patogeno                       consigliato
 Virus: 
Tristeza Tristezza CTV Lima messicana ELISA dsRNA Variegation Variegatura infet- CVV Limone o cedro ELISA tiva Etrog 861 SI Psorosis Psorosi CPsV Arancio Pine- apple, Hamlin Navelina Viroidi:
Exocortis Exocortite CEVd Cedro Etrog dPAGE 861 SI Cachexia Cachessia CCaVd Mandarino dPAGE "Parsons" Altri viroidi CVd Cedro Etrog dPAGE degli agrumi 861 SI Malattie virus -simili:
Concave gum Concavità gom- CG Arancio Pineapple mose Cristacortis Cristacortis CCr Arancio Pineapple Impietratura Impietratura CL Pompelmo e limone rugoso

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ALLEGATO 3

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

A) Sul materiale di prebase e di base

La certificazione di corrispondenza varietale per le cultivar e per i portinnesti potrà essere rilasciata dall'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale solo dopo aver osservato almeno tre cicli vegetativi e produttivi sufficienti a permettere di valutare la piena corrispondenza del materiale in osservazione al fenotipo.

La certificazione di corrispondenza varietale dei portinnesti propagati per seme, inoltre potrà venire rilasciata dopo avere osservato, per un intero ciclo vegetativo, in vivaio, un quantitativo di almeno duecento esemplari ottenuti dal seme raccolto dalle piante portaseme.

I controlli - su materiale prelevato da ogni albero di prebase e di base - verranno effettuati nella/e prescelta/e e dall'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Nei primi uno-due anni di fornitura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutte le località ed in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche, allegazione e maturazione dei frutti.

B) Sulle piante madri certificate

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza varietale andrà verificata su tutte le piante, ogni anno, come in A.

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ALLEGATO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

A) Campi di piante madri

I campi di piante madri, sia portamarze che portaseme, devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) l'impianto deve avvenire su terreno idoneo, libero da ceppaie di agrumi, esente da nematode Pratylenchus vulnus. La carica nel terreno del nematode Tylenchulus semipenetrans non deve superare la soglia di quattro larve per grammo di terreno e di cento femmine per grammo di radice. La carica della Phytophthora spp non deve superare la soglia di tre propaguli per grammo di terreno secco.

Le piante madri di limone devono essere impiantate su un terreno che non abbia ospitato da almeno cinque anni piante della stessa specie;

2) il campo deve distare almeno cento metri da agrumeti di qualsiasi tipo. Le piante madri del limone dovranno, inoltre, essere coperte con rete bianca al 50% alla scopo di prevenire eventuali infezioni dal mal secco;

3) le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili, dedicate esclusivamente all'allevamento delle piante madri;

4) nelle parcelle le file devono essere complete e distinte per specie.

Quando si hanno diverse cultivars su di una stessa fila, è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio, comunque non inferiore a mt. 8;

5) le parcelle devono avere una fascia di bordo di almeno metri 3, e comunque metri 9 dal fusto dell'ultima pianta, costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi altra vegetazione;

6) non possono essere conservati per più di trenta anni per le piante madri marze (PMM). Per i portinnesti (Piante madri poraseme = (PMP) tale limite è elevato a quaranta anni;

7) da ogni PMM non si possono prelevare annualmente, più di mille marze per non oltre complessive quattromila gemme;

8) devono essere attivamente difesi al fine di contenere il più possibile lo sviluppo di parassiti vegetali ed animali. Il programma di intervento attuato dovrà essere riportato in apposito registro;

9) i campi di piante madri devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da agenti patogeni, o nematodi.

B) Sezioni incrementali

Nelle sezioni incrementali le piante devono essere allevate sotto rete al 50%, in contenitori e distare almeno cinquanta metri da agrumeti. I portinnesti, della stessa categoria delle marze e con fusticino del diametro di cm 0,8 a cm 40 dal colletto, devono essere innestati con materiale di propagazione proveniente da piante madri del centro di premoltiplicazione, ad una altezza minima di cm 40 dal colletto.

La densità delle piante non deve essere superiore a otto piante per metro quadro e i contenitori devono avere una capacità di almeno litri 8.

I contenitori devono essere riempiti con substrati aventi le stesse caratteristiche previste per i terreni da campi di piante madri (Allegato 4A, punto 1) e poggiare su una superficie opportunamente pacciamata.

Qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 10%.

Le parcelle devono essere omogenee per cultivar o clone, ben distinte e facilmente identificabili attraverso codificazione.

Eventuali reinnesti, per rimediare alle fallanze del primo innesto, devono essere eseguiti utilizzando materiale della stessa categoria.

Deve essere posta la massima cura nel controllo dei parassiti animali e vegetali attraverso tempestivi interventi.

Dalle piante delle sezioni incrementali può essere prelevato materiale di propagazione, per l'innesto nei vivai; certificabile, per una sola volta e in un unico intervento di tempo e nell'arco di diciotto mesi dalla data d'innesto.

Le marze devono essere lignificate e costituite da almeno quattro gemme.

Ciascuna sezione incrementale deve avere una dimensione sufficiente a produrre annualmente duecentomila marze, ottenute da almeno ventimila piantine.

C) Vivai

I vivai di piante certificabili devono rispondere ai seguenti requisiti:

Semenzaio:

a) utilizzare semi certificati dal punto di vista genetico e sanitario;

b) i lotti omogenei devono essere di almeno cinquecento semenziali in piena terra e/o in contenitori della capacità di litri 8 (cm 16 x 45 o cm 18 x 40). Il terreno e/o i substrati, sottoposti ad analisi specifiche, devono risultare da nematodi e da funghi parassiti degli agrumi;

c) il terreno deve avere le stesse caratteristiche previste per i campi madri alla parte A), punto 1, del presente allegato;

d) le piantine da trasferire nel nestaio devono possedere le caratteristiche del tipo ed avere un'altezza minima di cm 30 e un diametro del fusto al colletto di cm 0,5;

e) devono distare almeno m 15 da agrumeti e vivai di agrumi realizzati con materiale di propagazione non qualificato sanitariamente;

Piantonaio e nestaio:

a) il terreno deve rispondere ai requisiti stabiliti alla parte A), punto 1), del presente allegato per le piante madri. I semenzali delle specie sensibili al malsecco devono essere posti sotto copertura con rete bianca al 50% se ubicati a meno di cinquanta metri da impianti limonicoli;

b) essere suddivisi in parcelle omogenee per portinnesto, e ben individuabili attraverso codificazione, ciascuna fila della parcella deve essere costituita da una stessa cultivar o clone; le distanze di allevamento devono essere non inferiori a cm 20 sulla fila e cm 30 tra le file se in piena terra, mentre i contenitori, della capacità minima di litri 8, devono essere disposti ad una distanza non inferiore a cm 20 sulla fila e a cm 50 tra le parcelle costituite da un massimo di quattro file.

Le piantine da innestare devono avere un diametro minimo di cm 0,8 misurato in corrispondenza del punto di innesto che deve essere eseguito a non meno di cm 40 dal colletto. Le marze per l'innesto devono provenire da campi di piante madri o dalle sezioni incrementali, autorizzate. Eventuali reinnesti, per rimediare alle fallanze del primo innesto, devono essere eseguiti utilizzando materiale della stessa cv e categoria sanitaria; in tale caso è tollerato l'innesto a non meno di cm 35 dal colletto;

c) ogni parcella deve contemplare una fascia di bordo di almeno m 2, tenuta costantemente libera da qualsiasi vegetazione;

d) essere adeguatamente protetti da parassiti vegetali ed animali;

e) la parcella deve distare almeno m 15 da agrumeti e vivai ottenuti con materiale di propagazione non qualificato sanitariamente;

f) i nestai di limone devono essere realizzati sotto rete al 50% e distare almeno m 50 da impianti limonicoli;

g) deve essere prodotta apposita planimetria dei piantonai e nestai con l'indicazione di tutte le particelle;

h) qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 10%;

i) deve essere posta la massima cura nel controllo dei parassiti animali e vegetali attraverso tempestivi interventi.

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ALLEGATO 5

ANALISI NEMATOLOGICA DEL TERRENO DEI CAMPI DI PIANTE MADRI E DEI VIVAI

Il terreno in cui viene allevato materiale certificato deve essere analizzato e trovato libero da Tylenchulus semipenetrans, Pratylenchus vulnus.

Limitatamente ai campi di piante madri, per il Tylenchulus semipenetrans è tollerata la carica di quattro larve per grammo di terreno e di cento femmine per grammo di radice.

I campioni devono essere prelevati in epoche opportune (primavera ed autunno), e prima di qualsiasi lavorazione.

Per ogni ettaro di terreno devono essere prelevati dieci campioni, ciascuno costituito da un massimo di cinque diversi prelievi.

I campioni devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e, in caso di accertata presenza di nematodi sopraelencati, il terreno deve essere disinfestato secondo quanto prescritto dal laboratorio medesimo.

L'efficacia del trattamento eseguito deve essere confermata da una ulteriore analisi nematologica effettuata a sei mesi di distanza da detto trattamento.

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ALLEGATO 6

ANALISI PER LA PHYTOPHTHORA SPP DEL TERRENO DEI CAMPI DI PIANTE MADRI E DEI VIVAI

Il terreno in cui viene allevato materiale certificato deve essere analizzato per accertare che la carica di Phytophthora spp non sia superiore a tre propaguli per grammo di terreno secco.

Il prelievo dei campioni, prima dell'impianto, deve avvenire in primavera.

Per ogni ettaro di terreno devono essere prelevati venti campioni, ciascuno costituito da dieci prelievi.

Controlli saranno effettuati periodicamente per verificare che non siano avvenute contaminazioni.

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ALLEGATO 7

CARATTERISTICHE BIOMETRICHE E QUALITATIVE MINIME DEL MATERIALE VIVAISTICO DA CERTIFICARE

Portinnesti:

altezza minima cm 30 dal colletto;

diametro minimo cm 0,5 al colletto.

Marze:

ben lignificate, di lunghezza minima corrispondente alla presenza di almeno quattro gemme; se destinate al prelievo di gemme esse non potranno essere di diametro inferiore a cm 0,5.

Piantoni:

innesto attuato a non meno di cm 40 dal colletto, salvo quanto previsto in allegato 4C; sviluppo minimo del nesto cm 50 per le piante allevate in pieno campo e cm 30 per le piante allevate in contenitore.

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ALLEGATO 8

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DEGLI AGRUMI - DERIVATI DALLA FONTE PRIMARIA - OTTENUTO PRESSO LE SEZIONI INCREMENTALI RICONOSCIUTE DAL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1) Condizioni di produzione

a) Il materiale di propagazione da impiegare (marze o gemme) dovrà essere prelevato dalle piante madri della "fonte primaria" dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale o da altre fonti scelte dalla commissione di controllo per l'attività vivaistica di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1987 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

b) Le forme associative dei vivaisti incrimentalisti, in seguito chiamati incrimentalisti, si impegnano ad allevare le piantine in fitocelle delle dimensioni di cm 16/45 o di cm 18/40 disposte alla distanza minima di cm 20 x 20 o cm 22 x 22 in strutture (tunnels) con copertura permanente di rete in materiale plastico che consentano l'allevamento delle piantine e la relativa produzione di marze nelle migliori condizioni di sanità, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali inerenti il riconoscimento di sezione incrementale.

c) Le piantine da utilizzare nelle sezioni incrementali devono avere un diametro minimo, a 40 cm di altezza dal colletto, non inferiore a cm 1 (circonferenza = cm 3 circa);

d) Prima di procedere all'innesto si dovranno eliminare tutte le piante non innestabili perchè mal sviluppate o sottomisura o varianti.

La percentuale delle piante da eliminare potrà arrivare sino a circa il 10%. L'innesto va fatto all'altezza minima di cm 40 da terreno.

e) L'innesto potrà essere effettuato a gemma o a corona a seconda del materiale disponibile. Il periodo di innesto va dal 1° aprile al 30 giugno per l'innesto a gemma vegetante o a corona e dal 15 agosto al 15 ottobre per l'innesto a gemma dormiente.

f) Le operazioni rinettatura dei rami laterali e dei polloni in soprannumero saranno fatte con l'uso di attrezzi (forbici, coltelli, ecc.) precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 10%.

g) Le parcelle o sub-parcelle omogenee dovranno essere delimitate con segnali colorati secondo un codice dei colori che ne indichi la cultivar o il clone, secondo codice colori allegato alla tabella A, ed identificate attraverso un'etichetta sulla quale saranno segnalati il portinnesto, il nome della cultivar, del clone, la data di innesto ed il numero delle pinate innestate che lo compongono. Ad attecchimento avvenuto dovrà essere indicato il numero delle piantine attecchite per ciascuna parcella o sub-parcella.

h) Nelle eventuali operazioni di reinnesto nelle singole parcelle o sub-parcelle omogenee non è consentito in nessun caso di usare materiale diverso da quello usato per il primo innesto. Il reinnesto è consentito sino a trenta giorni dal primo innesto e comunque non oltre il 30 giugno.

i) La cacciata dell'innesto va cimata (una prima volta a cm 20) sopra il punto di innesto; interiori cimature possono essere praticate, se necessario, sempre con attrezzi disinfettati come detto al punto f). Non sono consentite operazioni di scacchiatura, pulitura del ricaccio del portinnesto o cimatura, effettuate a mano. Si intende che passando da un lotto di innesti all'altro, gli attrezzi dovranno essere disinfettati ogni volta.

l) I tunnels e le singole fitocelle vanno tenute costantemente puliti dalle erbe infestanti.

m) Saranno eseguiti tempestivi trattamenti antiparassitari e particolarmente saranno combattuti gli afidi, l'ozziorinco, le cocciniglie e tutti gli insetti in accordo quanto previsto e finanziato nei progetti.

n) L'incrementalista si impegna a non operare per alcun motivo tagli alle pinatine oltre a quelli necessari previsti prima.

o) L'incrementalista si impegna a non rimuovere le fitocelle prima che siano state prelevate le marze (fine giugno).

2) Modalità di raccolta, conservazione e distribuzione

a) La quantità di materiale di propagazione da prelevare, viene determinata dalla commissione di base alle richieste pervenute dai vivaisti. Comunque deve essere fatto in modo da lasciare una piantina che sia costituita come requisito minimo da tre branchette principali inserite in un unico asse. Sarà consentita anche la cimatura di tali branchette se la loro lunghezza minima è superiore a cm 20.

b) Le marze dovranno contenere almeno quattro gemme o multipli di quattro qualora si tratti di marze dalle quali si possono ottenere due o tre e quattro innesti a corona. Selezionate per tipo (da 1, 2, 3, 4 innesti) saranno conservate in busta di polietilene di opportune dimensioni (cm 35 x 65 spessore 0,10 mm) in numero di duecento innesti utilizzabili per busta.

c) Le buste contenenti le marze dovranno essere conservate alla temperatura di 12-15 gradi sia in caso di trasporto dalle sezioni incrementali (vivai) al centro di raccolta (contenitori coibentati) che nel locale di conservazione prima della consegna ai vivaisti.

d) Se la loro conservazione supera i dieci-quindici giorni, bisognerà assicurare la pulizia ed il controllo delle buste con periodicità settimanale qualora qualche marza vada male.

e) Prima di iniziare la distribuzione del materiale di propagazione per i vivai comuni, la commissione, esaminate le domande dei richiedenti, procederà all'assegnazione delle marze in sede nazionale;

f) Fatta l'assegnazione, ogni forma associativa di vivaisti incrementalisti incaricata della distribuzione delle marze riceverà l'elenco dei vivaisti cui vanno consegnate le marze.

g) Le buste contenenti marze per i vivaisti comuni dovranno riportare nella etichetta di accompagnamento la denominazione e/o il codice dell'associazione produttrice e condizionatrice delle marze stesse.

3) Controlli e certificazione

L'incrementalista si impegna a consentire ai funzionari regionali di seguire tutte le operazioni inerenti l'attività di produzione, raccolta, conservazione e distribuzione del materiale di moltiplicazione prodotto nelle sezioni incrementali medesime ed in particolare:

verificare l'idoneità dei portinnesti presso le aziende incrementali;

presiedere alle operazioni di innesto presso le sezioni incrementali e presenziare all'apertura dei sacchetti contenenti le marze provenienti da fonte primaria;

verificare l'idoneità al taglio delle sezioni incrementali e la disponibilità di marze presenti per la singola varietà;

assistere alle operazioni di sigillatura dei sacchetti delle marze da consegnare ai vivaisti o agrumicoltori interessati;

consentire visite da parte dei membri della commissione di cui al decreto ministeriale appositamente autorizzate dal presidente della commissione stessa.