
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1898/2006.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/93 DELLA COMMISSIONE, 27 luglio 1993
G.U.C.E. 28 luglio 1993, n. L 185
Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 2168/2004)
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1898/2006.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 26 luglio 1993
Applicabile dal: 26 luglio 1993
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1898/2006.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 16,
Considerando che è opportuno stabilire le condizioni di presentazione di una domanda di registrazione inoltrata da una persona fisica o giuridica a titolo eccezionale;
Considerando che, per tener conto delle diverse situazioni giuridiche nei singoli Stati membri, può essere ammessa una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata da un gruppo di persone legate da un interesse comune;
Considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regolamento, è opportuno definire con esattezza i termini, in materia di opposizione, applicabili per la procedura di registrazione;
Considerando che, per determinare i casi contemplati all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, nonché le situazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore negli Stati membri, la Commissione può avvalersi dei mezzi appropriati;
Considerando che si tratta di un nuovo sistema comunitario istituito per tutelare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche mediante nuove menzioni distintive; che appare indispensabile illustrare al pubblico il significato di queste nuove diciture, senza peraltro esimere i produttori e/o i trasformatori dalla promozione dei rispettivi prodotti;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 24 luglio 1992, n. L 208.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1898/2006.
1. La domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 può essere presentata da una persona fisica o giuridica non rispondente alla definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma dello stesso regolamento, in casi eccezionali e debitamente giustificati quando si tratti dell'unico produttore in attività nella zona geografica delimitata al momento della presentazione della domanda stessa.
La domanda può essere accolta soltanto se:
a) esistono metodi locali, leali e costanti praticati da questa sola persona,
b) la zona geografica delimitata presenta caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle zone limitrofe e/o se le caratteristiche del prodotto sono diverse.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'unica persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di registrazione è considerata un'associazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1898/2006.
Qualora la legislazione nazionale assimili un gruppo di persone non dotato di personalità giuridica ad una persona giuridica, tale gruppo è autorizzato sia a inoltrare domanda ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sia a consultare la domanda ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sia a presentare opposizione ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo, 7, paragrafo 3 di detto regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1898/2006.
Per l'applicazione del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, si tiene conto:
- della data di spedizione della dichiarazione di opposizione da parte dello Stato membro, fermo restando che fa fede il timbro postale, o
- della data di ricevimento se la dichiarazione di opposizione viene presentata direttamente dallo Stato membro alla Commissione o trasmessa per telex o telefax.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1898/2006.
Per determinare i casi in cui una denominazione è divenuta generica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, nonché le situazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore, in merito alle quali si adotta una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15 dello stesso regolamento, la Commissione può applicare le misure opportune.
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(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1428/1997)
Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le misure in materia di informazione necessarie per far conoscere al pubblico il significativo delle menzioni "DOP", "IGP", "denominazione di origine protetta" e "indicazione geografica protetta" nelle lingue comunitarie. Tali misure escludono la concessione di aiuti ai produttori e/o ai trasformatori.
Il termine di cinque anni previsto al comma precedente è prorogato di quattro anni. Viene effettuata una valutazione delle misure d'informazione realizzate.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1898/2006.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1428/1997)
1. Le denominazioni registrate come denominazioni di origine protette (DOP) o come indicazioni geografiche protette (IGC) possono essere accompagnate da un simbolo comunitario, da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
2. Il simbolo comunitario può figurare esclusivamente sui prodotti conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92.
3. Le menzioni "DOP", "IGP", "denominazione di origine protetta", "indicazione geografica protetta" possono essere utilizzate senza il simbolo comunitario.
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(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1726/1998)
Il simbolo comunitario di cui all'articolo 5 bis è raffigurato nell'allegato I, parte A, del presente regolamento. Le menzioni che possono essere utilizzate insieme al simbolo sono quelle elencate nell'allegato I, parte B, come pure le menzioni tradizionali equivalenti nazionali.
Per l'utilizzazione del simbolo comunitario e delle relative menzioni è necessario rispettare le regole tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui all'allegato II del presente regolamento.
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Il termine di tre mesi previsto all'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di spedizione dell'invito della Commissione agli Stati membri avente ad oggetto il raggiungimento di un accordo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1898/2006.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1726/1998)
Gli Stati membri possono disporre l'obbligo di indicare sull'etichetta del prodotto agricolo o alimentare il nome del servizio o dell'organismo di controllo che fanno capo alle loro strutture di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1898/2006.
Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
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Allegato I - [non disponibile].
(introdotto dall'allegato I al Reg. (CE) n. 1726/1998 e sostituito dall'allegato al Reg. (CE) n. 2168/2004)
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