
DECRETO PRESIDENZIALE 23 luglio 1993, n. 32
G.U.R.S. 30 aprile 1994, n. 21
Regolamento concernente le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 33 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, in favore delle società, ivi previste, che hanno per fine la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane e loro consorzi.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ed, in particolare, l'art. 13 della stessa;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, ed in particolare l'art. 33 della stessa, il quale prevede che a favore delle società di servizi reali alle imprese artigiane, costituite nei modi di cui al citato art. 33, possono essere concessi contributi per le spese di gestione;
Ritenuto di dovere disciplinare le modalità di erogazione dei predetti contributi;
Visto il parere favorevole reso dalla Commissione regionale per l'artigianato nella seduta n. 34 del 27 ottobre 1992;
Visto il parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell'adunanza del 20 aprile 1993;
Vista la delibera n. 317 del 23 luglio 1993, con la quale la Giunta regionale ha approvato il predetto schema di regolamento, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Emana il seguente regolamento:
I benefici previsti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, art. 33, possono essere concessi a favore delle società di cui alla norma testè citata per gli oneri relativi:
1) alle spese sostenute per il personale, ivi compresi i compensi per attività di direzione tecnica ed amministrativa della società e con esclusione degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
2) alle spese relative al canone di locazione dell'immobile ove la società ha sede ovvero svolga la propria attività;
3) alle spese condominiali e di riscaldamento dell'immobile ove la società ha sede ovvero svolga la propria attività, in tutti i casi in cui tali spese siano a carico della società stessa;
4) alle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile di cui al precedente punto 2), a condizione che, laddove tale immobile sia detenuto a titolo di comodato o di locazione, il relativo contratto abbia durata non inferiore ad anni sei;
5) all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di bene destinati all'arredamento dell'immobile succitato, entro il limite della quota di ammortamento prevista per i beni in questione dalla normativa vigente per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEG;
6) al consumo idrico, alla fornitura di energia elettrica, all'abbonamento alla rete telefonica;
7) all'acquisto, anche mediante leasing, di ogni attrezzatura necessaria o funzionale all'esercizio della propria attività con esclusione dell'acquisto di mezzi di locomozione o trasporto, entro il limite della quota di ammortamento prevista per i beni in questione dalla normativa vigente per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEG;
8) alle spese generali e varie riferite ad attività connesse al raggiungimento degli scopi sociali (cancelleria tipografia, abbonamenti a pubblicazioni periodiche specializzate, contratti di assicurazione, certificazioni, spese postali e telegrafiche, pulizia delle sedi sociali, competenze notarili);
9) spese di missione entro il limite del 5% del contributo massimo concedibile per anno (15 milioni).
Il contributo di cui al presente articolo sarà concesso per le spese di gestione da sostenersi in un triennio di attività nella misura del 70 % per il primo anno, del 50% per il secondo anno, del 30% per il terzo anno.
I contributi di cui al presente decreto possono essere richiesti dalle società costituite ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35.
Sono considerati servizi reali quelli previsti dall'art. 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64 e dalla delibera CIPI dell'8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 1986, rientranti nelle seguenti tipologie destinate a sostegno delle attività delle imprese artigiane e loro consorzi:
a) servizi di consulenza e organizzazione (gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica);
b) servizi di consulenza tecnico-economica;
c) servizi resi dalle società di revisione;
d) pubblicità;
e) servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale;
f) servizi di telecomunicazione a valore aggiunto (non convenzionali);
g) servizi agro-meteorologici e tecnici per l'agricoltura;
h) servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione utile all'impresa.
Le domande di contributo dovranno pervenire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, gruppo XIII/artigianato, entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente quello per il quale vengano avanzate le suddette richieste.
Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1) atto costitutivo e statuto della società;
2) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi dal termine di presentazione delle istanze;
3) relazione sulla consistenza patrimoniale della società;
4) programma triennale di sviluppo della società;
5) dettagliata relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, integrata dalla relativa previsione di spesa triennale, con l'indicazione analitica dei costi presunti per ogni anno dell'intervento programmato;
6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che l'istante non abbia usufruito ovvero non intenda usufruire di analoghi benefici da parte di enti o amministrazioni pubblici. In caso contrario, il contributo da concedersi non potrà essere superiore alla differenza fra le spese ammesse ai benefici di cui al presente decreto e quanto concesso dagli enti prima menzionati;
7) certificato rilasciato, in data non anteriore a tre mesi dal termine di presentazione delle istanze, dalla cancelleria del Tribunale dal quale risulti la composizione degli organi deliberanti;
8) estratto notarile dal libro dei verbali dell'assemblea relativa alla nomina dei componenti dell'organo deliberante;
9) certificazione antimafia prevista dalla legge n. 55/ 90 e successive modifiche ed integrazioni.
Sulla base delle istanze pervenute e ritenute ammissibili ai benefici di cui al presente decreto, il competente ufficio predisporrà un programma di intervento da sottoporre all'approvazione della Commissione regionale per l'artigianato.
L'Amministrazione provvede, nelle forme previste dall'art. 9 della legge regionale n. 10/91, a dare, entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione delle istanze, comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti richiedenti.
Nella comunicazione sono indicati, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91:
- l'unità organizzativa competente;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.
L'Amministrazione provvede alla ulteriore comunicazione della deliberazione di accoglimento o di rigetto dell'istanza non appena i relativi provvedimenti siano divenuti esecutivi, motivando sulle ragioni che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti medesimi.
L'erogazione del contributo concesso per ogni anno avverrà a seguito di apposita istanza, mediante due anticipazioni semestrali commisurate al preventivo annuale di spesa, previa stipula, a favore dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di contratto di fidejussione bancaria o assicurativa ad integrale copertura delle somme anticipate.
La prima delle anticipazioni da corrispondersi sul predetto contributo non potrà comunque essere superiore al 60% del contributo stesso.
L'ammontare delle anticipazioni non potrà comunque essere superiore all'80% dell'intero contributo annuale.
L'erogazione della seconda anticipazione avrà luogo previa presentazione del conto consuntivo relativo al primo semestre, delle fatture in originale o in copia autenticata e di ogni altro documento giustificativo delle spese sostenute.
Per la liquidazione a saldo del contributo annuale, la società beneficiaria dovrà presentare, entro il termine perentorio di giorni sessanta dallo spirare dell'anno di attività cui si riferisce il contributo medesimo, apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
1) relazione dettagliata sugli interventi posti in essere da cui si evinca la corrispondenza fra il progetto ammesso a contributo e l'iniziativa realizzata;
2) conto consuntivo, delle entrate e delle uscite, relativo alla iniziativa, approvato, se previsto, dai componenti organi statutari;
3) fatture o ricevute fiscali in originale o in copia autenticata vistate, se previsto, dalla competente camera di commercio, quietanzate, ed ogni altro documento giustificativo delle spese sostenute;
4) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti, pubblici o privati;
5) libri paga e libri matricola, debitamente vidimati, in copia autentica;
6) copia del bilancio, con indicazione degli estremi di deposito presso la cancelleria del Tribunale, completa degli allegati di rito ed integrata dal verbale della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio stesso. In particolare, la relazione del consiglio di amministrazione dovrà contenere:
- le valutazioni sull'attività svolta;
- la valutazione sui risultati conseguiti;
- le indicazioni operative sulla fase successiva del programma adottato;
7) ultima dichiarazione annuale IVA ed ultima dichiarazione dei redditi;
8) copia autentica del registro degli acquisti, contenente tutte le registrazioni ai fini IVA delle partite oggetto di contributo.
La documentazione di spesa è riconosciuta solo se in regola con le vigenti disposizioni tributarie.
Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute o documentate risultino inferiori a quelle preventivate, si procederà alla riduzione del contributo concesso.
Le somme eventualmente pagate in eccedenza verranno recuperate mediante compensazione con il contributo dovuto per l'anno successivo. Ove ciò non fosse più possibile, il beneficiario è tenuto a versare l'importo dovuto, comprensivo degli interessi legali, in entrata del bilancio della Regione Siciliana.
I beni durevoli acquistati dalle società mediante utilizzazione del contributo concesso non possono essere alienati nei cinque anni successivi a quello di acquisto, senza il preventivo assenso dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Per i beni predetti, si procederà inoltre alla stipula, a favore dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di apposita polizza assicurativa contro il furto e contro la fortuita distruzione dei beni stessi. Il valore assicurato dovrà essere almeno pari alla quota di contributo concessa per l'acquisto dei beni.
La mancata presentazione della documentazione di spesa nei termini e nei modi previsti determinerà la revoca del contributo concesso.
La presentazione della predetta documentazione costituisce condizione per l'erogazione delle ulteriori anticipazioni a carico dei contributi concessi per il secondo e terzo anno di attività.
L'erogazione delle quote di contributo dovute, tanto a titolo di anticipazione quanto a saldo, potrà essere effettuata previa acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale della certificazione antimafia prevista dalla legge n. 55/1990.
La presentazione della predetta documentazione costituisce condizione per l'erogazione delle ulteriori anticipazioni a carico dei contributi concessi per il secondo e terzo anno di attività.
L'erogazione delle quote di contributo dovute, tanto a titolo di anticipazione quanto a saldo, potrà essere effettuata previa acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale della certificazione antimafia prevista dalla legge n. 55/1990.
Per il caso in cui i fondi destinati ai contributi di cui al precedente art. 1 risultino insufficienti, la priorità fra le istanze pervenute sarà determinata su base dei seguenti criteri e dei punteggi agli stessi assegnati:
1) rilevanza dei servizi da rendersi al fine dell'incremento della produzione di beni e servizi da parte delle imprese artigiane: fino a punti 30;
2) rilevanza dei servizi reali da rendersi a fine dell'incremento dell'occupazione nel settore dell'artigianato: fino a punti 30;
3) attività già svolta dai richiedenti nel settore dei servizi reali alle imprese artigiane:
- fino a punti 5 per ogni prestazione di servizi di revisione contabile;
- fino a punti 4 per ogni prestazione di servizi di consulenza tecnico-economica;
- fino a punti 3 per ogni prestazione di servizi di consulenza ed organizzazione aziendale.
Il punteggio complessivamente attribuito non potrà essere superiore a punti 100.
Il soggetto beneficiario che abbia reso dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero stati ostativi alla concessione del contributo, decade dal diritto all'assegnazione del contributo stesso e può essere escluso da qualsiasi altro beneficio futuro.
Qualora l'Amministrazione non riconosca raggiunte le finalità dell'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso, questo può essere revocato in tutto o in parte.
Si procede inoltre alla revoca del contributo, nei casi in cui vengano meno le situazioni o condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso o ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 7.
Qualora si verifichino situazioni che, comunque, necessitino di chiarimenti l'Amministrazione può sospendere l'erogazione del contributo o di una parte di esso ovvero, sulla base dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
L'adozione del decreto di revoca, per il quale vigono gli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 4 è soggetto al previo parere della Commissione regionale per l'artigianato.
Norme finali e transitorie
Nella prima applicazione del presente decreto, possono essere ammesse a contributo, previo parere della Commissione regionale per l'artigianato, le istanze di contributo già inoltrate e relative a servizi resi o da rendersi alle imprese di cui all'art. 33 legge regionale n. 35/1991, negli anni 1992 e 1993.
I contributi potranno comunque essere concessi esclusivamente alle società costituite dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 35/1991.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 23 luglio 1993.
CAMPIONE
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 19 novembre 1993. Reg. n. 5, Atti del Governo, foglio n. 308.