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DECRETO PRESIDENZIALE 23 luglio 1993, n. 33

G.U.R.S 4 giugno 1994, n. 27

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per l'organizzazione, nel territorio regionale, di manifestazioni a carattere sovracomunale, specializzate esclusivamente nel settore delle produzioni artigiane.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3;

Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 35;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ed in particolare, l'art. 13 della stessa;

Visti rispettivamente l'art. 57, comma I, punto I e l'art. 59, comma I, della citata legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, così come sostituiti dall'art. 31 e dallo art. 32 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, che prevedono la erogazione di contributi per l'organizzazione, nel territorio regionale, di manifestazioni a carattere sovracomunale, specializzate esclusivamente nel settore delle produzioni artigiane;

Considerato che dette manifestazioni devono essere iscritte in apposito calendario regionale predisposto dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

Ritenuto di conseguenza di dover disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da concedersi in virtù del citato art. 31 della legge regionale n. 35/1991;

Sentita la Commissione regionale dell'artigianato in data 23 giugno 1992 (verbale n. 22);

Sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 360 del 15 giugno 1993;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 318 del 23 luglio 1993 su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Pubblicità

L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 2

Soggetti che possono beneficiare dei contributi

I contributi di cui agli artt. 31 e 32 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 per l'organizzazione di manifestazioni a carattere sovracomunale, provinciale e regionale finalizzati alla conoscenza ed alla propaganda dei prodotti dell'artigianato siciliano possono essere concessi:

- agli enti pubblici che svolgono compiti istituzionali in favore dei settori economico-produttivi siciliani;

- alle associazioni regionali e provinciali di imprese artigiane maggiormente rappresentative e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

- ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 51 della legge regionale n. 3/1986.

Art. 3

Carattere sovracomunale, provinciale e regionale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 32 della legge regionale n. 35/1991 si intendono per manifestazioni sovracomunali, provinciali e regionali rispettivamente:

- le manifestazioni che abbiano un contesto territoriale di riferimento che interessi almeno due comuni, anche non limitrofi;

- le manifestazioni nelle quali siano rappresentate la totalità o la maggior parte di una o più delle produzioni artigiane tipiche di una data provincia;

- le manifestazioni nelle quali siano rappresentate la totalità o la maggior parte di una o più delle produzioni artigiane tipiche della regione.

I contributi in questione potranno, in ogni caso, essere concessi esclusivamente per l'organizzazione di manifestazioni che si caratterizzino o per la loro notorietà, o per il loro livello culturale, o per la loro importanza storico-tradizionale, ovvero per il numero dei partecipanti.

Art. 4

Iscrizione nel calendario regionale

Le manifestazioni di cui ai precedenti articoli potranno essere ammesse a contributo se preventivamente iscritte in apposito calendario regionale da pubblicarsi all'albo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e predisposto dall'Assessorato stesso, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni stesse.

Il calendario regionale terrà conto dei calendari provinciali redatti dalle commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni di categoria interessate.

Le richieste di inserimento nei calendari provinciali dovranno pervenire presso le competenti commissioni provinciali per l'artigianato entro e non oltre il 15 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione.

Le richieste dovranno essere corredate da una relazione tecnico-descrittiva della manifestazione nella quale sia indicato:

- il livello territoriale;

- il numero delle aziende artigiane partecipanti;

- il responsabile della manifestazione;

- la data di svolgimento della stessa.

Sulla richiesta di inserimento in tali calendari provinciali la commissione provinciale per l'artigianato dovrà pronunciarsi sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 3.

I calendari provinciali dovranno pervenire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno dell'anno precedente allo svolgimento delle manifestazioni. Unitamente a tali calendari dovranno essere trasmesse le relazioni tecnico-descrittive di cui al precedente comma.

La mancata inclusione nei calendari provinciali o in quello regionale dovrà essere resa nota agli interessati, a mezzo raccomandata, rispettivamente dalle commissioni provinciali per l'artigianato e dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 5

Domanda e documentazione

Le domande di ammissione al contributo la firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno pervenire anche a mezzo raccomandata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dello artigianato e della pesca - gruppo XV/artigianato, via degli Emiri n. 35 - 90135 Palermo - entro il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente la manifestazione da realizzare corredate dalla seguente documentazione:

1) una dettagliata previsione di spesa, comprensiva del progetto di allestimento programmato e della descrizione di quanto si intende realizzare con l'indicazione analitica dei relativi costi presunti;

2) una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente, dalla quale risulti:

- se e in quale misura, sia previsto il concorso finanziario allo stesso titolo, da parte di enti e amministrazioni pubbliche, ovvero se siano previsti, a carico dei singoli partecipanti, oneri comunque connessi alla realizzazione dell'intervento.

In tali casi, il contributo da concedersi non potrà essere superiore alla differenza fra le spese ammesse ai benefici di cui al presente regolamento e quanto concesso dagli enti prima menzionati, ovvero, quanto a carico dei partecipanti;

- che l'iniziativa è stata assunta senza alcun fine di lucro diretto o indiretto per l'ente organizzatore;

- quali siano le aziende artigiane siciliane partecipanti alla manifestazione e che i prodotti da presentare sono di produzione delle singole aziende artigiane;

- che l'ente organizzatore si assume l'impegno a sostenere le spese per l'attività ispettiva, di cui all'art. 9;

3) certificato di iscrizione in originale o in copia autenticata all'albo delle imprese artigiane per le aziende partecipanti;

4) codice fiscale e/o partita IVA per l'ente organizzatore.

Non saranno ammesse a contributo le istanze di concessione pervenute oltre i termini previsti.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, le stesse potranno essere regolarizzate ove l'Amministrazione ne rappresenti le necessità. Sempre entro tale termine dovrà essere resa nota all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ogni eventuale variazione del programma della manifestazione.

Art. 6

Entità del contributo

Le spese ammissibili ai contributi e l'entità degli stessi sono quelli fissati dall'art. 32 della legge regionale n. 35/1991 ed, in particolare, i contributi in questione sono concessi sino alla misura massima del 90% delle spese preventivate e documentate, al netto di IVA, e comunque per un importo massimo di lire 150 milioni

Il contributo da concedersi non potrà in ogni caso essere superiore:

- a lire 40 milioni, per le manifestazioni cui partecipino non più di 20 imprese artigiane;

- a lire 75 milioni per le manifestazioni cui partecipino non più di 30 imprese artigiane;

- a lire 100 milioni per le manifestazioni cui partecipino non più di 40 imprese artigiane.

I superiori limiti potranno essere elevati del 10% per le manifestazioni a livello provinciale e del 20% per le manifestazioni a livello regionale.

I contributi sono concessi relativamente alle spese per l'acquisizione dell'area espositiva, all'utilizzazione temporanea sul posto di attrezzature espositive ivi comprese le spese connesse agli impianti idrici, elettrici ed antincendio, nonchè alle spese promo-pubblicitarie.

Art. 7

Comunicazione

L'Amministrazione provvede, nelle forme previste dall'art. 9 della legge regionale n. 10/91, a dare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'istanza, comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti richiedenti.

Nella comunicazione sono indicati, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/91:

- l'unità organizzativa competente;

- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

L'Amministrazione provvede alla ulteriore comunicazione della deliberazione di accoglimento o di rigetto, non appena i relativi provvedimenti siano esecutivi.

Art. 8

Concessione del contributo

Sulla base delle istanze pervenute, il competente ufficio predisporrà un elenco delle richieste ritenute ammissibili ai benefici di cui al presente decreto da sottoporre al parere della Commissione regionale per l'artigianato.

Nel caso in cui i fondi destinati agli interventi risultino insufficienti, la priorità per le istanze pervenute verrà determinata sulla base dei seguenti criteri e dei punteggi agli stessi assegnati:


a) numero delle imprese artigiane partecipanti:
- per ogni impresa                    punti          0,5
- fino a 20 imprese           max     punti         10
- fino a 30 imprese           max     punti         15
- fino a 40 imprese           max     punti         20
- oltre 40 imprese            max     punti         30
b) livello territoriale della manifestazione:
- manifestazioni regionali    max     punti         60
- manifestazioni provinciali  max     punti         35
- manifestazioni sovracomun.  max     punti         10
Art. 9

Verifiche

L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca disporrà apposite ispezioni volte a verificare l'organizzazione ed il regolare svolgimento delle manifestazioni ammesse a contributo. Le ispezioni predette saranno effettuate da personale in servizio presso l'Assessorato medesimo con qualifica non inferiore ad assistente od equiparato. Le spese per l'attività ispettiva, determinate secondo le norme vigenti in materia di trattamento di missione del personale dell'Amministrazione regionale ed equiparato, graveranno sul contributo concesso per la organizzazione delle manifestazioni.

Art. 10

Liquidazione degli interventi finanziari - Documentazione

Al fine di ottenere l'erogazione del contributo concesso, i beneficiari, a mezzo del proprio legale rappresentante, dovranno presentare, anche a mezzo di raccomandata entro il termine di giorni 60 dalla conclusione della manifestazione, la seguente documentazione:

1) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento della manifestazione con l'indicazione del numero effettivo di ditte partecipanti;

2) conto consuntivo, delle entrate e delle uscite, relativo alla manifestazione svolta, approvato, se previsto, dai competenti organi statutari;

3) fatture in originale o in copia autenticata quietanzate ed ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intera manifestazione;

4) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti, e che l'iniziativa è stata svolta secondo la relazione e il preventivo presentati.

Il contributo concesso potrà essere erogato previo accertamento, da parte dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dell'insussistenza di cause preclusive previste dalle vigenti norme in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso.

Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute o documentate risultino inferiori a quelle preventivate si procederà alla riduzione del contributo concesso.

A ricezione avvenuta della documentazione sopraindicata l'Assessorato procederà alla emissione del decreto di concessione del contributo nella misura dovuta con la coeva emissione del mandato di pagamento.

Art. 11

Decadenza

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero stati ostativi alla concessione del contributo, decade dal diritto all'assegnazione del contributo stesso, e la P.A. può escluderlo da qualsiasi altro beneficio futuro.

Art. 12

Revoca dei contributi

Il contributo concesso sarà revocato dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dello artigianato e della pesca ove non venga presentata la documentazione prescritta entro il termine di cui al precedente art. 10. Si procede alla revoca del contributo anche nell'ipotesi di mancata realizzazione della manifestazione, secondo il programma previsto. Qualora l'Amministrazione non riconosca raggiunte le finalità dell'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso, questo può essere revocato in tutto o in parte.

Si procede inoltre alla revoca del contributo, nei casi in cui vengono meno le situazioni o condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso o ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 11.

Qualora si verifichino situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, l'Amministrazione può sospendere l'erogazione del contributo o di sua parte e, sulla base degli accertamenti effettuati, deliberarne la revoca.

L'adozione del decreto di revoca, per il quale vigono gli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 7, è soggetto al previo parere della Commissione regionale per l'artigianato.

Art. 13

Patrocinio

E' fatto obbligo ai beneficiari di apporre su tutti gli stampati promo-pubblicitari della manifestazione - apposita dicitura attestante che la iniziativa si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 14

Norma transitoria

Fermo restando il termine per la presentazione delle istanze, previsto dal precedente art. 5, per le manifestazioni realizzate o da realizzarsi negli anni 1992 o 1993, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca potrà concedere i contributi di cui al presente regolamento a condizione che le iniziative da ammettere a beneficio presentino i requisiti individuati al superiore art. 3.

Entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca predisporrà un apposito piano di intervento, da sottoporre al preventivo parere della C.R.A.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 23 luglio 1993.

CAMPIONE

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana il 19 novembre 1993, reg. 5, fg. n. 309. Dell'audizione del Consiglio di giustizia amministrativa è stato dato atto con decreto presidenziale 8 febbraio 1994, n. 31-94, registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, il 28 marzo 1994, reg. 1, fg. 188.