
LEGGE 14 luglio 1993, n. 222
G.U.R.I. 14 luglio 1993, n. 163
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti.
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1992, n. 335, 11 settembre 1992, n. 374, 12 novembre 1992, n. 431, 12 gennaio 1993, n. 3, e 13 marzo 1993, n. 60.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
MANCINO, Ministro dell'interno
GARAVAGLIA, Ministro della sanità
CONTRI, Ministro per gli affari sociali
Visto, il Guardasigilli: CONSO
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1993, N. 139.
All'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per l'attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 nonchè per l'istituzione di residenze collettive o case alloggio, destinate a coloro di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67".
All'articolo 5, comma 1, capoverso 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico".
Gli articoli da 8 a 12 sono soppressi.