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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 1216/2007.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1848/93 DELLA COMMISSIONE, 9 luglio 1993

G.U.C.E. 10 luglio 1993, n. L 168

Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 2167/2004)

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Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 26 luglio 1993

Applicabile dal: 26 luglio 1993

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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 1216/2007.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 20,

Considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CEE) n. 2082/92, è opportuno definire con esattezza i termini applicabili per la procedura di registrazione;

Considerando che, per tener conto delle diverse situazioni giuridiche nei singoli Stati membri, può essere ammessa una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2082/92, presentata da un gruppo di persone legate da un interesse comune;

Considerando che è opportuno raccogliere gli elementi di valutazione necessari per permettere alla Commissione di definire il simbolo comunitario e la menzione previsti, rispettivamente, dall'articolo 12 e dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2082/92;

Considerando che si tratta di un nuovo sistema comunitario rispondente all'esigenza d'informazione dei consumatori sui prodotti specifici tradizionali; che appare indispensabile spiegare al pubblico il significato del simbolo comunitario e della menzione di cui sopra, senza peraltro esimere i produttori e/o i trasformatori dalla promozione (2) dei rispettivi prodotti;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2082/92 non vieta l'esistenza di sistemi nazionali di certificazione dei prodotti agricoli ed alimentari; che è opportuno consentire l'eventuale utilizzazione di simboli nazionali accanto al simbolo comunitario nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti in parola;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle attestazioni di specificità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 24 luglio 1992, n. L 208.

(2)

Testo modificato con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 18 gennaio 1994, n. L 15.

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Art. 1

1. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prevista all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento predetto.

2. Tale termine si compone:

- di un periodo di cinque mesi durante il quale qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata dalla registrazione può fare opposizione alla stessa ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2082/92

e

- di un periodo di un mese o di un periodo più lungo purché sia rispettato il termine di cui al paragrafo 1 durante il quale le autorità competenti degli Stati membri trasmettono l'opposizione di cui sopra alla Commissione.

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Art. 2

Per quanto riguarda il rispetto dei termini di trasmissione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro:

- della notifica dell'opposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92,

- delle notifiche dell'opposizione o della dichiarazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2082/92,

si tiene conto della data di spedizione, fermo restando che fa fede il timbro postale, o della data di ricevimento quando i documenti sono presentati direttamente alla Commissione o trasmessi per telex o telefax.

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Art. 3

Qualora la legislazione nazionale assimili un gruppo di persone non dotato di personalità giuridica ad una persona giuridica, il gruppo stesso è autorizzato a consultare la domanda ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2082/92, nonché a presentare opposizione ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 di detto regolamento.

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Art. 4

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2515/1994 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2182/1998)

1. Il simbolo comunitario di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2082/92 e la menzione di cui all'articolo 15 del medesimo sono costituiti dai modelli che figurano nell'allegato I, parte A e parte B, del presente regolamento. La menzione può essere utilizzata senza il simbolo comunitario.

Per la corretta utilizzazione del simbolo comunitario e della menzione è necessario rispettare le norme tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui all'allegato II.

2. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le misure, escludendo ogni aiuto ai produttori e/o ai trasformatori in materia di informazione, necessarie per far conoscere al pubblico il significato della menzione e del simbolo comunitario. (1)

Si procede ad una valutazione delle misure di informazione realizzate.

(1)

Testo modificato con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 18 gennaio 1994, n. L 15.

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Art. 4

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2515/1994)

1. Il produttore o l'impresa di trasformazione, che abbiano diritto a utilizzare la menzione e il simbolo comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92, possono scegliere fra i modelli rappresentati nell'allegato I del presente regolamento quelli che ritengono più adatti per l'immissione in commercio del prodotto agricolo o alimentare.

2. Il produttore o l'impresa di trasformazione, che desiderino fare riferimento nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto agricolo o alimentare al sistema delle attestazioni di specificità istituito dal regolamento (CEE) n. 2082/92, integrano in tale informazione uno o più modelli fra quelli presentati nell'allegato I del presente regolamento.

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Art. 5

L'utilizzazione simultanea del simbolo comunitario e di simboli nazionali è autorizzata per i prodotti agricoli e alimentari che rispondono sia ai requisiti del regolamento (CEE) n. 2082/92, sia ai requisiti nazionali relativi a tali prodotti.

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Art. 6

Dopo la registrazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92, le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che il disciplinare del prodotto agricolo o alimentare oggetto della domanda di registrazione possa essere consultato da chiunque.

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Art. 6

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2515/1994)

1. Gli Stati membri possono disporre l'obbligo di indicare sull'etichetta del prodotto agricolo o alimentare il nome del servizio o organismo di controllo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, che fanno capo alle loro strutture di controllo.

2. Il servizio o l'organismo di controllo notificano allo Stato membro il nome e l'indirizzo dei produttori autorizzati a utilizzare il nome registrato, nonché la menzione e il simbolo comunitario. Lo Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione l'elenco dei produttori autorizzati.

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Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

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Allegato I - [non disponibile].

(introdotto dall'allegato I al Reg. (CE) n. 2515/1994, sostituito dall'allegato al Reg. (CE) n. 296/2004 e dall'allegato al Reg. (CE) n. 2167/2004)

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Allegato II - [non disponibile].

(introdotto dall'allegato II al Reg. (CE) n. 2515/1994)