Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 266

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 68 G.U.R.I. 3 agosto 1993, n. 180

Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (1)

TESTO COORDINATO (alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con annotazioni alla data 14 maggio 2007)

(1)

Vedi D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196: "Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266".

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Funzioni del Ministero della sanità

1. Il Ministero della sanità esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi dell'art. 7 dalla stessa legge.

2. Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie.

3. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di:

a) programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformemente sul territorio nazionale;

b) coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale;

c) vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui all'art. 7;

d) sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti;

e) ricerca e sperimentazione in materia sanitaria;

f) professioni e attività sanitarie.

Art. 2

Organizzazione del Ministero

1. L'organizzazione del Ministero è articolata in:

a) dipartimenti, in relazione alle funzioni di cui all'art. 1 ed in numero non superiore a quattro;

b) servizi, con compiti strumentali di studio, documentazione, vigilanza sugli enti, amministrazione del personale e della contabilità.

2. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamenti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi.

3. Il regolamento di cui al comma 2 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 10.

4. La dotazione organica del Ministero è rideterminata con regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in misura comunque non superiore ai posti attualmente coperti, sulla base dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni di struttura;

b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi;

c) contenimento della spesa pubblica;

d) razionalizzazione dell'organizzazione.

5. Con decreti del Ministro, sono definiti:

a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi e le relative competenze;

b) gli uffici con durata determinata o per il raggiungimento di specifici obiettivi;

c) la preposizione dei dirigenti agli uffici e l'assegnazione del personale.

6. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, commissioni di studio anche con la partecipazione di esperti estranei all'amministrazione, nei limiti delle dotazioni dei capitoli di spesa. Con le stesse modalità è istituita e disciplinata la commissione per la ricerca sanitaria, sentito anche il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3

Consiglio sanitario nazionale

1. Il Consiglio sanitario nazionale è soppresso.

2. I compiti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono attribuiti alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 4

Consiglio superiore di sanità (1)

1. Il Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e svolge le seguenti funzioni:

a) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanità;

b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanità;

c) propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;

d) propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;

e) propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.

2. Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio:

a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;

b) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;

c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;

d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanità, ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

[e) sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi per l'uomo e gli animali;] (lettera abrogata) (2)

f) sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro;

g) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;

h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;

i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali;

l) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unità sanitarie locali.

3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(1)

Per il il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della Salute, vedi il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

Art. 4

Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute

(introdotto dall'art. 52 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:

a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;

b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;

c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;

d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.

3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.

4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Agenzia per i servizi sanitari regionali

(modificato dall'art. 2, commi 1 e 4, del D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, convertito dalla legge 28 marzo 2001, n. 129)

1. E' istituita una agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.

[2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanità e rappresentanti delle regioni nel Consiglio di amministrazione.] (comma abrogato) (1)

3. Il direttore dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.

4. [Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e in trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato.] (periodo abrogato (2) L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità.

5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, (come rideterminata) dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(1)

Comma abrogato dall'art. 2, comma 2-ter, del D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, convertito dalla legge 28 marzo 2001, n. 129.

_______

Art. 6

Organi periferici

1. Sono organi periferici del Ministero della sanità gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto e quelli per gli adempimenti CEE.

Art. 7

Commissione unica del farmaco

1. Presso il Ministero della sanità è costituita la commissione unica del farmaco, che provvede a:

a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive emanate dalla Comunità europea ed esprimere pareri sulle procedure comunitarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci;

b) esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche e, a richiesta del Ministro della sanità, parere su tutte le questioni relative alla farmaceutica;

c) dare indicazioni di carattere generale sulla classificazione dei medicinali, secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

2. La commissione unica del farmaco è nominata con decreto del Ministro della sanità e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da dodici esperti, di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque nominati dal Ministro della sanità. La commissione dura in carica due anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Sono inoltre componenti di diritto il dirigente del dipartimento competente per materia ed il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un direttore di laboratorio da quest'ultimo designato.

4. La commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

Art. 8

Vigilanza

1. Il Ministro della sanità, nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui all'art. 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37.

2. Il Ministro della sanità si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria.

Art. 9

Norme finali

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nello stato di previsione del Ministero della sanità, i fondi da trasferire, alle regioni e province autonome destinati a finalità che attengono a funzioni non esercitate dal Ministero della sanità.

Art. 10

Abrogazione

1. Sono abrogate le seguenti norme: l'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296; il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257; l'art. 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; la legge 20 giugno 1967, n. 487; l'art. 5 della legge 20 giugno 1969, n. 383; l'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 1981, n. 344; l'art. 1, commi quinto, sesto e settimo, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767; l'art. 1, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791; l'art. 1, comma decimo, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627; l'art. 6, comma 8, limitatamente all'organizzazione del Servizio ispettivo centrale, della legge 7 agosto 1986, n. 462; gli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n. 162, nonchè tutte le altre incompatibili con il presente decreto.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, [e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994] (parole soppresse) (1).

Il presente decreto munito, del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

GARAVAGLIA, Ministro

della sanità

ANDREATTA, Ministro degli

affari esteri

BARUCCI, Ministro

del tesoro

FABBRI, Ministro della

difesa

COLOMBO, Ministro

dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica

CASSESE, Ministro per la

funzione pubblica

PALADIN, Ministro per il

coordinamento delle

politiche comunitarie

e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CONSO

(1)

Parole soppresse dall'art. 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649.

TABELLA A

(prevista dall'art. 5, comma 4)

(abrogata dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, convertito dalla legge 28 marzo 2001, n. 129)

[ DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA PER 
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI
Direttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Personale assunto con contratto di diritto
privato a tempo determinato . . . . . . . . . . . 30
Personale comandato . . . . . . . . . . . . . . . 80
Totale . . . . . . 111]