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LEGGE REGIONALE 1 giugno 1993, n. 16

G.U.R.S. 5 giugno 1993, n. 28

Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per le finalità d'istituto l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad immettere, fino alla copertura dei posti previsti per il ruolo ingegneristico della pianta organica dell'Amministrazione, i tecnici laureati assunti, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, con contratto a termine mediante pubblico concorso per titoli ed esami espletato in base al bando di cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte III, n. 51 del 5 dicembre 1987.

(Comma omesso perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 250 dei 24 - 27 maggio 1993).

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 giugno 1993.

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