
LEGGE REGIONALE 1 giugno 1993, n. 16
G.U.R.S. 5 giugno 1993, n. 28
Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Per le finalità d'istituto l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad immettere, fino alla copertura dei posti previsti per il ruolo ingegneristico della pianta organica dell'Amministrazione, i tecnici laureati assunti, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, con contratto a termine mediante pubblico concorso per titoli ed esami espletato in base al bando di cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte III, n. 51 del 5 dicembre 1987.
(Comma omesso perchè dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 250 dei 24 - 27 maggio 1993).