
DIRETTIVA (CEE) 93/19 DEL CONSIGLIO, 19 aprile 1993
G.U.C.E. 22 aprile 1993, n. L 96
Modifica alla direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, nonché alla direttiva 91/683/CEE.
Note sul recepimento
Adottata il: 19 aprile 1993
Entrata in vigore il: 30 aprile 1993
Termine per il recepimento: 1° giugno 1993
Recepita il: 31 gennaio 1996
Provvedimenti nazionali di recepimento:
D.M. 31 gennaio 1996
Nota
In quanto recante mera modifica alla Dir. 77/93/CEE, la presente cessa di avere effetto a decorrere dal 29 luglio 2000, data dalla quale la direttiva qui modificata è stata abrogata e sostituita dalla Dir. 2000/29/CE.
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (4) ha stabilito, in particolare con le modifiche apportatevi dalla direttiva 91/683/CEE (5), il regime fitosanitario applicabile alla Comunità in quanto spazio senza frontiere interne;
Considerando che talune sue disposizioni avrebbero dovuto essere messe in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1993 e che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 91/683/CEE, altre disposizioni devono entrare in vigore sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V;
Considerando che è essenziale provvedere per un'adeguata sicurezza giuridica ed assicurare che tutte le disposizioni siano attuate il più presto possibile, senza pregiudizio per l'entrata in vigore di quelle volte a creare uno spazio senza frontiere interne, ai sensi dell'articolo 8 A del Trattato;
Considerando che occorre fissare una data unica di attuazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
G.U. 21 gennaio 1993, n. C 15.
Parere reso il 12 marzo 1993.
Parere reso il 24 febbraio 1993.
G.U. 31 gennaio 1977, n. L 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE (G.U. 11 dicembre 1992, n. L 363).
G.U. 31 dicembre 1991, n. L 376.
Le date di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) e paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafi 6, 7 ed 8 della direttiva 77/93/CEE sono sostituite con la data del 1° giugno 1993.
Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase della direttiva 91/683/CEE è sostituito dal testo seguente:
"Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° giugno 1993."
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.