
REGOLAMENTO (CEE) N. 792/93 DEL CONSIGLIO, 30 marzo 1993
G.U.C.E. 1° aprile 1993, n. L 79
Istituzione di uno strumento finanziario di coesione.
N.d.R. Il presente è stato SOSTITUITO dal Reg. (CE) n. 1164/1994.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° aprile 1993
Applicabile dal: 1° aprile 1993 sino all'entrata in vigore di un regolamento che istituisca un Fondo di coesione e non oltre il 1° aprile 1994
_____________________________________________________________________
IL CONSIGLIO DELLE COMMINUTA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che, a norma dell'articolo 130 A del Trattato, la Comunità sviluppa e prosegue la propria azione intesa al rafforzamento della sua coesione economica e sociale e, in particolare, mira a ridurre il divario tra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite;
Considerando che per promuovere la coesione economica e sociale occorre un'iniziativa della Comunità, integrativa rispetto a quella dei Fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari nel campo dell'ambiente e in quello delle infrastrutture dei trasporti di interesse comune;
Considerando che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione (4) del 10 giugno 1992, sulla comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 1992 (5);
Considerando che, a seguito della sua riunione di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992, il Consiglio europeo, riunitosi a Edimburgo l'11 e il 12 dicembre 1992, ha invitato la Commissione a proporre e il Consiglio ad adottare, entro il 1° aprile 1993, un regolamento che istituisce uno strumento finanziario interinale nelle more dell'istituzione del Fondo di coesione ed ha stabilito gli Stati beneficiari, i criteri e le forcelle di ripartizione indicative in modo da assicurare l'immediata concessione degli aiuti finanziari all'Irlanda, alla Grecia, al Portogallo e alla Spagna nei settori compresi nell'ambito del Fondo;
Considerando che viste le conclusioni del Consiglio europeo e l'impossibilità di attuare, sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE, tutte le condizioni correlate all'articolo 104 C del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è necessario che lo strumento finanziario sia di natura temporanea e che venga sostituito quanto prima dal Fondo di coesione previsto dall'articolo 130 D del suddetto Trattato;
Considerando che le risorse finanziarie dello strumento finanziario di coesione devono essere quelle previste per il Fondo di coesione nelle prospettive finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee relativamente agli anni per i quali lo strumento è in vigore; che nel 1994 gli impegni devono essere commisurati alla durata dello strumento finanziario per quell'anno e debbono soddisfare il requisito di continuità dallo strumento finanziario al Fondo di coesione;
Considerando che per promuovere la coesione economica e sociale è necessario concentrare le risorse assegnate allo strumento finanziario di coesione su progetti in materia di ambiente e di infrastrutture dei trasporti di interesse comune, riguardanti Stati membri il cui PNL pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria;
Considerando che ciascuno Stato membro beneficiario disporrà di un programma di convergenza esaminato dal Consiglio e volto ad evitare disavanzi pubblici eccessivi;
Considerando che, secondo la parte seconda, titolo IV del Trattato, il Consiglio stabilisce tutte le disposizioni utili per l'attuazione di una politica comune dei trasporti; che è opportuno che la Comunità contribuisca, tramite lo strumento finanziario di coesione, alla realizzazione di reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti; che i progetti finanziati dallo strumento finanziario dovrebbero far parte, nella misura del possibile, di orientamenti per reti transeuropee adottati dal Consiglio o proposti dalla Commissione;
Considerando che l'articolo 130 R del Trattato definisce gli obiettivi della Comunità in materia ambientale; che la Comunità dovrebbe contribuire, tramite lo strumento finanziario di coesione, alla realizzazione delle azioni intese a conseguire tali obiettivi, comprese le azioni intraprese conformemente all'articolo 130 S del Trattato;
Considerando che è necessario garantire un adeguato equilibrio fra il finanziamento di progetti in materia di infrastrutture dei trasporti e di progetti in materia di ambiente;
Considerando che gli Stati membri interessati si sono impegnati a non ridurre i propri investimenti nei settori della tutela dell'ambiente e delle infrastrutture dei trasporti; che il criterio di un impatto economico intensificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (6), non deve applicarsi allo strumento finanziario di coesione;
Considerando che occorre coordinare i provvedimenti in campo ambientale ed in materia di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, sovvenzionati dallo strumento finanziario di coesione, dai Fondi strutturali, dalla Banca europea per gli investimenti e dagli altri strumenti finanziari, onde potenziare l'efficacia degli interventi della Comunità;
Considerando che, allo scopo di assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei progetti, la Commissione dovrebbe essere in grado di assicurare loro il necessario sostegno tecnico;
Considerando che ai fini di una corretta gestione dello strumento finanziario di coesione è necessario prevedere metodi efficaci di sorveglianza, valutazione e controllo degli interventi comunitari;
Considerando che, per assicurare un proficuo uso delle risorse comunitarie, l'impegno delle medesime deve essere preceduto da una valutazione accurata, volta ad assicurare che queste producano vantaggi economici, commisurati con il denaro investito;
Considerando che le operazioni dello strumento finanziario di coesione devono essere conformi alle politiche comunitarie, fra l'altro per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, i trasporti, la concorrenza e l'assegnazione degli appalti pubblici;
Considerando che, per facilitare la programmazione dei progetti, si dovrebbe provvedere ad un'assegnazione indicativa degli stanziamenti d'impegno tra gli Stati membri;
Considerando che, date le esigenze della coesione economica e sociale, si rende necessario un elevato tasso di sovvenzionamento;
Considerando che si devono prendere disposizioni per dare adeguata pubblicità all'assistenza comunitaria fornita dallo strumento finanziario di coesione;
Considerando che un'adeguata informazione dovrebbe essere fornita tramite la relazione annuale di cui all'articolo 10 ed all'allegato II del presente regolamento; considerando che il Trattato non prevede per l'adozione de presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 12 febbraio 1993, n. C 38, e proposta modificata trasmessa il 22 marzo 1993.
Parere reso l'11 marzo 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Parere reso il 25 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
G.U. 13 luglio 1992, n. C 176.
COM(92) 2000.
G.U. 31 dicembre 1988, n. L 374.
Definizione ed ambito di applicazione
E' istituito uno strumento finanziario di coesione (in appresso denominato "strumento finanziario"), con il quale la Comunità prevede contributi finanziari per progetti in materia ambientale e in materia di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, da realizzare negli Stati membri che hanno un PNL pro capite inferiore al 90% della media comunitaria misurata in base alle parità di potere d'acquisto, cioè in Grecia, in Spagna, in Irlanda e in Portogallo, ognuno dei quali deve disporre di un programma di convergenza, esaminato dal Consiglio, volto ad evitare un disavanzo pubblico eccessivo.
Progetti ammissibili
Lo strumento finanziario può sostenere:
- progetti di tutela ambientale che contribuiscano al conseguimento degli scopi enunciati all'articolo 130 R del Trattato, compresi progetti che risultino da azioni intraprese conformemente all'articolo 130 S del trattato;
- progetti di infrastruttura dei trasporti di interesse comune finanziati dagli Stati membri e intesi a promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali nonché l'accesso a tali reti, tenuto conto segnatamente della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi sul mare e periferiche, in particolare progetti previsti da programmi di reti transeuropee adottati dal Consiglio o proposti dalla Commissione conformemente alla parte seconda, titolo IV del Trattato;
- studi preparatori, in particolare valutazioni preliminari e analisi dei costi e profitti, e misure tecniche di sostegno, correlati a progetti ammissibili.
Risorse finanziarie
Gli stanziamenti di impegno per lo strumento finanziari o ammontano a 1 500 milioni di ECU nel 1993 e a 1 750 milioni di ECU per tutto il 1994, ai prezzi 1992.
A norma dell'articolo 203 del Trattato, l'autorità di bilancio decide, conformemente al primo comma del presente articolo, nell'ambito della procedura di bilancio, quali stanziamenti debbano essere resi disponibili per ciascun esercizio finanziario.
Gli impegni nell'ambito dello strumento finanziario nel 1994 sono proporzionati alla durata dello strumento stesso nel 1994 conformemente all'articolo 11.
Assegnazioni indicative
L'assegnazione indicativa di tutte le risorse dello strumento finanziario viene calcolata secondo criteri precisi e oggettivi, anzitutto in base alla popolazione, ai PNL pro capite e alla superficie; si tiene conto altresì di altri fattori economici e sociali, come le carenze di infrastrutture dei trasporti.
Applicando tali criteri si ottiene l'assegnazione indicativa figurante nell'allegato I.
Tasso di sovvenzionamento
1. Il tasso di sovvenzionamento concesso dallo strumento finanziario ammonta all'80-85% delle spese pubbliche o di carattere analogo, definite ai fini dell'intervento dei Fondi strutturali. Il tasso effettivo di sovvenzionamento è stabilito in funzione della natura delle operazioni da intraprendere.
2. Gli studi preparatori, in particolare le valutazioni e le analisi preliminari dei costi e dei benefici, nonché le misure tecniche di sostegno occorrenti per le valutazioni, le stime e per l'eventuale adeguamento dei progetti ammissibili possono essere finanziati, in casi eccezionali, al 100%.
La spesa complessiva ai sensi del presente paragrafo non supera lo 0,5% della dotazione complessiva dello strumento finanziario.
Coordinamento e compatibilità con le politiche comunitarie
1. I progetti finanziati dallo strumento finanziario sono conformi alle norme dei trattati, agli strumenti adottati a norma di questi e alle politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, la concorrenza e gli appalti pubblici.
2. La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza fra i progetti attuati a norma del presente regolamento e le misure varate con contributi del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari della Comunità.
Cumulo e sovrapposizioni
1. Nessun elemento di spesa può essere sovvenzionato contemporaneamente dallo strumento finanziario e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
2. Il cumulo dei contributi dello strumento finanziario e di altri strumenti comunitari non supera il 90% della spesa totale.
Approvazione dei progetti
1. I progetti che devono essere finanziati mediante lo strumento finanziario vengono decisi dalla Commissione d'intesa con lo Stato membro beneficiario.
2. Viene assicurato il debito equilibrio fra i progetti di carattere ambientale e quelli riguardanti le infrastrutture dei trasporti.
3. Le domande di intervento finanziario conformemente all'articolo 2 sono presentate dallo Stato membro beneficiario. I progetti, compresi i gruppi di progetti correlati, sono sufficientemente importanti da poter contribuire efficacemente alla tutela ambientale o alla promozione delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
4. Le domande contengono le indicazioni seguenti: ente responsabile dell'esecuzione, natura dell'investimento, ubicazione e costi del medesimo, calendario di esecuzione, piano di finanziamento e importo totale che lo Stato membro desidera ottenere dallo strumento finanziario o da altra fonte comunitaria. Esse contengono inoltre ogni informazione necessaria per accertare la conformità dei progetti alle norme del presente regolamento.
5. Per garantire l'elevata qualità dei progetti si applicano i seguenti criteri:
- vantaggi economici e sociali e medio termine, commisurati alle risorse impiegate; la valutazione avviene mediante un'analisi dei costi e dei benefici;
- priorità stabilite dagli Stati membri beneficiari;
- possibile contributo all'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e di reti transeuropee;
- compatibilità dei progetti con le politiche comunitarie e coerenza con altre misure strutturali della Comunità;
- conseguimento del debito equilibrio fra i progetti di carattere ambientale e quelli riguardanti le infrastrutture dei trasporti.
6. Subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti d'impegno, la Commissione decide in merito all'intervento dello strumento finanziario, in linea di massima, entro tre mesi dalla ricezione delle domande. Le decisioni della Commissione recanti approvazione di progetti o gruppi di progetti correlati stabiliscono l'ammontare del contributo finanziario, un piano di finanziamento ed ogni disposizione e modalità necessaria per la realizzazione dei progetti.
7. Le decisioni della Commissione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Disposizioni finanziarie, controllo e valutazione
1. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro beneficiario interessato, può individuare le distinte fasi a livello tecnico e finanziario di un progetto allo scopo di concedere l'intervento dello strumento finanziario.
2. Le spese sostenute anteriormente alla data alla quale la relativa domanda perviene alla Commissione non sono ritenute ammissibili all'intervento dello strumento finanziario. Tuttavia, per le domande presentate alla Commissione anteriormente al 1° settembre 1993, possono essere ritenute ammissibili le spese effettuate dopo il 1° gennaio 1993.
3. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, le seguenti disposizioni dei titoli VI e VII del regolamento (CEE) n. 4253/88: articolo 19, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 1, articolo 21, paragrafo 1 salvo l'ultima frase e paragrafi 5 e 7, articoli 22, 23 e 24 e articolo 25, salvo l'ultima frase dei paragrafi 4 e 7.
4. L'importo complessivo dell'intervento dello strumento finanziario per ciascuna operazione (progetto, fase del progetto, studio o misura di assistenza tecnica) è impegnato all'atto dell'adozione da parte della Commissione della decisione che approva l'operazione medesima.
5. I pagamenti relativi all'intervento finanziario per un progetto o una fase di progetto sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:
a) l'acconto versato per ciascun impegno può costituire fino al 50% dell'importo dell'intervento relativo alla spesa prevista per il primo anno come indicato nel piano di finanziamento approvato dalla Commissione. Tuttavia, per il 1993, in via eccezionale, l'acconto può ammontare fino ai due terzi del suddetto importo per i progetti presentati anteriormente al 1° settembre 1993;
b) i pagamenti intermedi possono essere effettuati a condizione che il progetto sia in una fase soddisfacente di avanzamento e siano stati eseguiti i due terzi della spesa relativa al pagamento precedente e tutte le spese relative ai pagamenti anteriori. I pagamenti intermedi possono ammontare fino al 50% dell'intervento finanziario relativo alla spesa prevista per l'anno in questione, come indicato nel piano di finanziamento approvato dalla Commissione, adeguato, laddove necessario, per tener conto dei progressi nell'attuazione del progetto;
c) la rimanenza dell'intervento finanziario accordato per un'operazione è versata alle seguenti condizioni:
- il progetto o la fase sono stati ultimati in conformità degli obiettivi perseguiti,
- lo Stato membro beneficiario e l'autorità designata hanno presentato una richiesta di pagamento alla Commissione entro sei mesi dall'effettivo completamento del progetto e
- la relazione finale di cui all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88 è stata presentata alla Commissione.
La rimanenza non può essere inferiore al 20% dell'intervento complessivo accordato.
6. I pagamenti debbono essere effettuati presso l'autorità o l'organo designati degli Stati membri e, in generale, le somme debbono essere versate non oltre i due mesi dopo aver ricevuto una valida richiesta di pagamento.
7. Gli Stati membri beneficiari interessati forniscono alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo previsti per garantire l'effettiva attuazione dei progetti.
La Commissione esamina le domande allo scopo, in particolare, di controllare se i meccanismi amministrativi e finanziari siano atti a garantire un'applicazione efficace.
Gli Stati membri beneficiari informano regolarmente la Commissione in merito a tutti i casi di irregolarità scoperti da un'autorità amministrativa o che siano stati oggetto di procedimenti giudiziari. Gli Stati membri beneficiari e la Commissione devono adottare tutte le necessarie misure di sicurezza per garantire che le informazioni scambiate tra loro rimangano riservate.
8. Per garantire l'efficacia dell'intervento comunitario, la Commissione e gli Stati membri beneficiari interessati procedono, di concerto con la Banca europea per gli investimenti qualora ciò sia opportuno, ad una valutazione sistematica dei progetti.
Dopo aver ricevuto una richiesta di intervento e prima di approvare un progetto, la Commissione procede ad una valutazione preventiva approfondita di quest'ultimo, per verificare la sua coerenza con i criteri stabiliti all'articolo 8, paragrafo 5 e per formulare una previsione sul suo impatto, quantificato sulla base di adeguati indicatori, con riferimento agli obiettivi dello strumento finanziario. Gli Stati membri beneficiari interessati forniscono le informazioni necessarie, compresi i risultati degli studi di fattibilità e di valutazione preventiva, per far sì che la valutazione sia effettuata nel modo più efficiente possibile.
Nel corso dell'attuazione dei progetti e dopo il loro completamento la Commissione e gli Stati membri beneficiari interessati valutano il modo in cui sono stati svolti i progetti, e l'impatto potenziale ed effettivo della loro attuazione per giudicare se gli obiettivi originari possono essere o sono stati conseguiti.
9. Le norme dettagliate per il controllo e la valutazione sono stabilite nelle decisioni che approvano i progetti.
Informazione e pubblicità
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sulle operazioni dello strumento finanziario non oltre cinque mesi dopo la data di scadenza dello strumento.
Le informazioni contenute nella relazione summenzionata sono elencate nell'allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono a dare adeguata pubblicità alle operazioni dello strumento finanziario, allo scopo d'informare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità relativamente ai progetti. Essi consultano e informano la Commissione in merito alle iniziative prese al riguardo.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.
Esso rimane in vigore sino all'entrata in vigore di un regolamento che istituisca un Fondo di coesione e non oltre il 1° aprile 1994.
Se entro il 1° aprile 1994 non è in vigore un regolamento che istituisce un Fondo di coesione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione concernente la proroga, per un periodo di tempo limitato, dello strumento finanziario, al fine di assicurare la continuità tra lo strumento finanziario e il Fondo di coesione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
S. AUKEN
ALLEGATO I
Assegnazione indicativa delle risorse complessive dello strumento finanziario tra Stati membri destinatari
- Spagna: 52 - 58 % del totale
- Grecia: 16 - 20 % del totale
- Portogallo: 16 - 20 % del totale
- Irlanda: 7 - 10 % del totale
ALLEGATO II
Informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1
La relazione annuale contiene informazioni su quanto segue:
1. L'assistenza finanziaria impegnata e corrisposta a titolo dello strumento finanziario, con una ripartizione annuale secondo Stati membri e categoria di progetti (ambiente e trasporti).
2. L'impatto economico e sociale dello strumento finanziario negli Stati membri.
3. Un compendio delle informazioni sui programmi di convergenza in Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo.
4. Il contributo apportato dallo strumento finanziario agli sforzi degli Stati membri beneficiari al fine di realizzare la politica comunitaria in materia di ambiente e rafforzare l'infrastruttura delle reti di trasporto transeuropee; l'equilibrio tra i progetti nel settore dell'ambiente ed i progetti relativi alle infrastutture dei trasporti.
5. Valutazione della compatibilità delle operazioni dello strumento finanziario con le politiche comunitarie, comprese quelle relative alla protezione ambientale, ai trasporti, alla concorrenza e all'assegnazione degli appalti pubblici.
6. Informazioni sulle misure intese ad assicurare il coordinamento e la coerenza tra i progetti finanziati a titolo dello strumento finanziario in questione e le misure avviate con i contributi del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari della Comunità.
7. Informazioni sugli sforzi degli Stati membri beneficiari, in termini di investimenti, nei settori della protezione ambientale e delle infrastrutture dei trasporti.
8. Informazioni sugli studi preparatori e sulle misure di sostegno tecnico finanziate, compresa una specificazione dei tipi di siffatti studi e misure.
9. Informazioni sui risultati del controllo e della valutazione dei progetti, comprese le informazioni su eventuali adeguamenti dei progetti per conformare gli stessi ai risultati del controllo e della valutazione.
10. Informazioni sul contributo della Banca europea per gli investimenti alla valutazione dei progetti.