
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 123
G.U.R.I. 27 aprile 1993, n. 97
Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. (1)
Vedi art. 1, comma 3, del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 115: "Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti".
Vedi D.L.vo 26 maggio 1997, n. 156: "Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari".
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 52 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/397/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Definizioni e finalità
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. Ai sensi del presente decreto per controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di seguito definito controllo, si intendono le attività di cui al comma 3 svolte dai competenti organi su:
a) i prodotti alimentari, ivi compresi gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare;
b) gli additivi alimentari, le vitamine, i sali minerali inclusi i sali degli oligoelementi e gli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali;
c) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b).
2. Il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti di cui al comma 1 alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali.
3. Il controllo di cui al comma 1 consiste in una o più delle seguenti operazioni:
a) l'ispezione;
b) il prelievo di campioni;
c) l'analisi dei campioni prelevati;
d) il controllo dell'igiene del personale;
e) l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;
f) l'esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei prodotti di cui al comma 1 destinati:
a) ad essere commercializzati nel territorio nazionale;
b) ad essere spediti in altro Stato membro delle Comunità europee;
c) ad essere esportati.
5. Il controllo riguarda tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione, del commercio e dell'importazione.]
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Ispezioni
[1. Le ispezioni riguardano:
a) lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei locali e delle strutture, ivi compresi gli uffici ed i terreni, dei mezzi di trasporto, nelle diverse fasi di cui al comma 5 dell'art. 1;
b) le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;
c) i prodotti semilavorati;
d) i prodotti finiti;
e) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1;
f) i procedimenti di disinfezione, di pulizia e di manutenzione ed i relativi presidi chimici ed i detergenti nonché gli antiparassitari impiegati per la disinfestazione;
g) i processi tecnologici per produrre o lavorare i prodotti alimentari;
h) l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;
i) i mezzi e le modalità di conservazione.] (comma abrogato) (1)
[2. Le ispezioni possono essere integrate:
a) dall'audizione del responsabile dell'impresa ispezionata e delle persone che lavorano per conto dell'impresa;
b) dal rilevamento dei valori registrati dagli strumenti di misurazione installati dall'impresa;
c) dalla verifica attuata con strumenti propri dagli organi di controllo, delle misurazioni effettuate con gli strumenti installati dall'impresa;
d) dalla valutazione delle procedure adottate dall'impresa per assicurare la qualità igienica degli alimenti e delle bevande.] (comma abrogato) (1)
3. Gli accertamenti analitici sono compiuti dai laboratori delle unità sanitarie locali, dai laboratori degli istituti zooprofilattici, dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressioni frodi e da altri laboratori pubblici indicati dalle autorità competenti.
[4. Ai fini degli accertamenti analitici gli organi di controllo prelevano campioni dei prodotti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).] (comma abrogato) (1)
[5. Gli organi di controllo provvedono altresì al controllo del comportamento igienico del personale che, direttamente o indirettamente, per esercitare le proprie mansioni, entra in contatto con le sostanze ed i prodotti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).] (comma abrogato) (1)
[6. Il controllo di cui al comma 5 viene effettuato a prescindere dagli esami medici.] (comma abrogato) (1)
[7. Gli organi incaricati del controllo possono prendere conoscenza del materiale scritto e di ogni altro documento in possesso delle persone fisiche e giuridiche, nelle fasi di cui all'art. 1, comma 5, nonché fare ed acquisire copia o estratti del materiale e dei documenti sottoposti al loro esame.] (comma abrogato) (1)
[8. Gli organi incaricati del controllo sono tenuti a menzionare nel verbale di ispezione l'attività di cui al comma 7.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Tipi di controllo
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. Il controllo, che di regola si svolge senza preavviso, si effettua sia in modo regolare sia nei casi in cui si sospetta che i prodotti non siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2.
2. Il controllo regolare consiste in una attività di carattere sistematico che viene eseguita secondo programmi preordinati che definiscono, durante un periodo di tempo determinato, la natura e la frequenza degli interventi in modo tale da assicurare che il controllo sia proporzionato all'obiettivo perseguito.
3. Nei casi sospetti il controllo deve essere motivato, mirato, proporzionato all'obiettivo specifico e comunque tale da non pregiudicare il controllo di cui al comma 2.
4. Gli organi di controllo scelgono tra le fasi indicate al comma 5 dell'art. 1 quella o quelle più idonee alla ricerca prevista.]
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Particolari tipologie di alimenti e modalità di analisi
1. Per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili, indicati con decreto del Ministro della sanità, il responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un'aliquota del campione ed in caso di non conformità, provvede con tempestività a darne avviso all'interessato specificando il parametro difforme e la metodica di analisi e comunicando il luogo, il giorno e l'ora in cui le analisi vanno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi; un'altra aliquota resta di riserva presso il laboratorio per un'eventuale perizia ordinata dall'autorità giudiziaria.
2. Si applicano le procedure di cui all'art. 223 del codice di procedura penale.
3. Il Ministro della sanità e il [Ministro dell'agricoltura e delle foreste] (1), anche in attuazione di disposizioni comunitarie, fissano con propri decreti le categorie di alimenti diverse da quelle di cui al comma 1 e le relative tipologie di analisi da effettuarsi con le modalità di cui al comma 1.
4. Con gli stessi decreti sono individuati gli istituti ed i laboratori pubblici idonei ad effettuare le analisi di cui al comma 3.
Oggi, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Obblighi
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. Le persone fisiche e giuridiche soggette a controllo ufficiale sono tenute a sottoporsi alle verifiche esercitate conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo è tenuto all'osservanza del segreto professionale.]
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Infezioni e intossicazioni alimentari
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. Per ogni episodio epidemico di infezione e di intossicazione alimentare di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1990, l'unità sanitaria locale competente per il territorio nel quale ha avuto luogo il consumo degli alimenti svolge in collaborazione con le altre unità sanitarie locali eventualmente interessate, nel tempo più breve, una apposita indagine al fine di accertare:
a) l'agente eziologico;
b) il veicolo e le modalità di trasmissione;
c) la provenienza dell'alimento contaminato;
d) i fattori causali.
2. L'unità sanitaria locale non oltre trenta giorni dall'inizio della indagine trasmette il rapporto alle regioni per l'attuazione delle misure a tutela della salute pubblica e per l'ulteriore invio al Ministero della sanità.]
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Criteri specifici di controllo
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. Il Ministro della sanità con proprio decreto definisce criteri uniformi per il programma di controllo dei residui degli antiparassitari.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 per quanto attiene i programmi coordinati di controllo dei residui antiparassitari raccomandati dalla CEE.]
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Programmi regionali e provinciali
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della sanità la relazione di cui al comma 4 dell'art. 52 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dalla quale risulti il numero e la natura dei controlli effettuati, il numero e la natura delle infrazioni riscontrate nonché le proprie osservazioni avvalendosi dei formulari adottati e aggiornati con decreto del Ministro della sanità.]
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Programma coordinato di controllo CEE
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a dare attuazione al programma coordinato di controllo raccomandato ogni anno dalla CEE.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro della sanità.
3. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 è indipendente da quelli previsti dall'art. 8.
4. Le informazioni relative ai programmi di cui al comma 1 sono fornite in uno specifico capitolo della relazione di cui all'art. 8.]
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Comunicazioni alla CEE
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali cura la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee delle seguenti informazioni fornite dai Ministeri della sanità e [dell'agricoltura e delle foreste] (1):
a) i programmi di controllo;
b) gli organi competenti per il controllo, il relativo ambito territoriale di competenza e le rispettive funzioni;
c) i laboratori ai quali è affidata la responsabilità di effettuare le analisi;
d) i dati raccolti ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.]
Oggi, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Sistema di allerta
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. In caso di riscontro di una frode tossica o di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica il responsabile del laboratorio che ha eseguito l'accertamento analitico ovvero l'organo di controllo che ha eseguito l'ispezione, ferma restando la immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, provvede a comunicare entro le 24 ore, alle regioni ed alle province autonome, al sindaco ed al prefetto territorialmente competenti, anche ai Ministeri della sanità e [dell'agricoltura e delle foreste] (1) le seguenti notizie:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto, il numero di lotto, il fabbricante o il distributore ovvero entrambi;
b) i risultati di qualsiasi accertamento di laboratorio o di altra informazione che permettono di valutare l'entità del rischio per la salute;
c) le misure adottate o predisposte al fine di fronteggiare il rischio per la salute pubblica, ivi compresa l'eventuale segnalazione ad altra regione o provincia autonoma interessata;
d) ogni utile informazione sui canali di commercializzazione, con riferimento anche a Paesi comunitari e a Paesi terzi.
2. Il Ministero della sanità comunica le informazioni di cui al comma 1 attraverso il sistema di allerta comunitario alla Commissione delle Comunità europee; le stesse informazioni vengono comunicate anche ai Paesi terzi.]
Oggi, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Sistema informativo
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. Il servizio informativo sanitario istituito presso il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, provvede altresì alla raccolta delle risultanze delle attività ispettive effettuate dalle unità sanitarie locali nonché alla raccolta dei dati relativi alle funzioni, alle strutture ed agli organigrammi dei competenti servizi delle regioni e delle unità sanitarie locali e di quelli relativi alla situazione produttiva e commerciale del settore alimentare.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.]
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Decretazione
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il [Ministro dell'agricoltura e delle foreste] (1), è data attuazione ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive comunitarie per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il [Ministro dell'agricoltura e delle foreste] (1), sono stabilite le modalità per il funzionamento del sistema di allerta di cui all'art. 11.
3. Con decreto del Ministro della sanità sono altresì stabilite le modalità per l'adozione dei formulari standard per la verbalizzazione delle operazioni di controllo da parte dei competenti servizi delle regioni e delle unità sanitarie locali.]
Oggi, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ad eccezione degli artt. 4 e 2, comma 3, e successivamente in toto dall'art. 18, comma 1, lett. i), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 27.
Esclusione
(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)
[1. Il presente decreto non si applica ai controlli metrologici.]
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CIAURRO, Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie
COSTA, Ministro della sanità
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
GUARINO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CONSO