
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 93
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 34 G.U.R.I. 3 aprile 1993, n. 78
Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea. (1)
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 29 marzo 2010, n. 57)
L'art. 30, comma 2, lett. b), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80, sopprime i riferimenti ai "prodotti" contenuti nel titolo del decreto legislativo annotato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 E 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recanta delega al Governo per l'attuazione delle direttive 90/675/CEE del Consiglio 10 dicembre 1990 e 91/496/CEE del Consiglio 15 luglio 1991, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da paesi terzi e introdotti nella comunità europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° marzo 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti e sugli animali in provenienza da Paesi terzi esclusi gli animali domestici da compagnia, diversi dagli equidi, ed al seguito dei viaggiatori non a fini di lucro. (1)
L'art. 30, comma 2, lett. b), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80, sopprime i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli del decreto legislativo annotato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; inoltre si intende per:
a) controllo documentale: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano gli animali o i prodotti; (1)
b) controllo d'identità: la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti o i certificati e gli animali o i prodotti (1) nonché della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essi devono figurare;
c) controllo fisico: controllo dell'animale stesso, con possibilità di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonché eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;
d) controllo materiale: controllo dei prodotti (1) con possibilità di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;
e) territorio comunitario: il territorio dei Paesi membri elencati all'allegato I;
f) posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanità riconosciuto dalle Comunità europee, diretto da un medico veterinario e situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti (1) anche in prossimità della frontiera stessa (2);
g) importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali o i prodotti (1) a scopo di importazione nelle Comunità europee;
h) partita: una quantità di animali della stessa specie, o di prodotti della stessa natura (1) coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di un Paese terzo;
i) prodotti: i prodotti animali o di origine animale di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, nonchè alle condizioni previste dall'art. 34:
1) i pesci freschi direttamente sbarcati da un peschereccio;
2) taluni prodotti vegetali;
3) taluni sottoprodotti di origine animale non compresi nell'allegato II del Trattato di Roma;
4) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero. (1)
L'art. 30, comma 2, lett. b), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80, sopprime i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli del decreto legislativo annotato.
L'art. 30, comma 2, lett. b), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80, sopprime i riferimenti ai "prodotti" contenuti nel titolo del decreto legislativo annotato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Gli importatori comunicano, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, al posto d'ispezione frontaliero in cui gli animali provenienti dai Paesi terzi saranno presentati, la quantità e la specie degli animali nonché il momento previsto per il loro arrivo.
2. Gli animali sono avviati direttamente sotto vincolo doganale al posto d'ispezione frontaliero o ad una stazione di quarantena nei casi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).
3. Gli animali possono lasciare tale posto o stazione soltanto:
a) quando sia fornita la prova sotto forma di certificato previsto all'art. 7 o all'art. 8 che gli animali hanno subito con esito favorevole i controlli veterinari eseguiti conformemente all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c);
b) quando le spese per i controlli veterinari di cui all'art. 4 sono state pagate ed è stata costituita una cauzione con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, per le eventuali altre spese se ricorrono i casi previsti dall'art. 10, comma 1, lettere b) e c), e comma 6, nonché all'art. 11, comma 4.
4. L'autorità doganale autorizza l'immissione in libera pratica solo previo accertamento che sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro della sanità con proprio decreto adotta le disposizioni emanate in materia dalla Comunità economica europea nei successivi articoli denominata "Comunità".
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Ciascuna partita deve essere sottoposta, da parte del veterinario del posto d'ispezione frontaliero, ad un controllo documentale e ad un controllo d'identità, indipendentemente dalla destinazione doganale. Tali controlli devono verificare:
a) l'origine degli animali;
b) la loro destinazione successiva, in particolare in caso di transito o nel caso di animali non compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, o di animali che hanno formato oggetto di requisiti specifici riconosciuti con decisione comunitaria per lo Stato membro di destinazione;
c) che le dichiarazioni figuranti sui certificati o documenti sanitari corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, in caso di animali non compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, alle garanzie previste dalle norme nazionali;
d) che la partita non sia stata oggetto di rifiuto da altro posto di ispezione frontaliero.
2. Fatte salve le esenzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), il veterinario del posto d'ispezione frontaliero deve procedere al controllo fisico degli animali; detto controllo, in particolare deve comprendere:
a) un esame clinico degli animali per accertarsi che gli animali siano conformi ai requisiti indicati nel certificato o documenti di accompagnamento e che siano clinicamente sani; con provvedimento del Ministro della sanità, adottato in conformità alle disposizioni comunitarie, sono individuate le categorie e le specie animali per le quali in determinate condizioni si può derogare dal principio dell'esame clinico individuale;
b) eventuali esami di laboratorio, ritenuti necessari dal veterinario del posto d'ispezione frontaliero o disposti dal Ministero della sanità o previsti dalla normativa comunitaria;
c) eventuali prelievi di campioni ufficiali da far analizzare al più presto per la ricerca dei residui;
d) la verifica dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali.
3. Ai fini di un ulteriore controllo del trasporto ed eventualmente dei requisiti complementari dell'azienda di destinazione, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, in attesa che venga attuato dalla Comunità il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, informa tempestivamente, con qualsiasi mezzo, il servizio veterinario della unità sanitaria locale di destinazione e, nel caso che gli animali siano destinati ad altro Stato membro, l'autorità competente designata da esso.
4. Il responsabile del posto d'ispezione frontaliero può avvalersi per la esecuzione dei controlli documentali e d'identità del personale tecnico del proprio ufficio.
5. In deroga ai commi 1 e 2, per gli animali introdotti in un porto o in aeroporto del territorio comunitario di cui all'allegato I, il controllo d'identità ed il controllo fisico possono essere effettuati nel porto o aeroporto di destinazione a condizione che questi ultimi dispongano del posto d'ispezione frontaliero e che gli animali proseguano il viaggio, a seconda che il trasporto avvenga per via marittima o aerea, con la stessa nave o lo stesso aereo. In questo caso il veterinario del posto d'ispezione frontaliero che ha proceduto al controllo documentale informa tempestivamente del passaggio degli animali il veterinario del posto d'ispezione frontaliero di destinazione.
6. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario senza indennizzo da parto dello Stato.
7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto dispone le modalità di applicazione del presente articolo, comprese, se necessarie quelle relative alla formazione ed alla qualificazione del personale di assistenza, conformandosi alle eventuali disposizioni comunitarie in materia.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. L'introduzione nel territorio definito nell'allegato I è vietata quando dai controlli risulta che:
a) gli animali delle specie di cui all'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo non compreso negli elenchi stabiliti conformemente alla normativa comunitaria riguardante le specie considerate ovvero in provenienza dal quale le importazioni sono vietate a seguito di una decisione comunitaria;
b) gli animali diversi da quelli di cui alla lettera a) non soddisfano i requisiti prescritti dalle norme veterinarie italiane sulla importazione, nel caso che gli animali siano destinati all'Italia, o, se destinati ad un altro Stato membro, dalle disposizioni di tale Stato membro;
c) gli animali sono affetti o si sospetta che siano affetti o contaminati da una malattia contagiosa o presentano un rischio per la salute umana o animale o per qualunque altra ragione prevista dalla regolamentazione comunitaria;
d) il Paese terzo esportatore non ha rispettato le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;
e) gli animali non sono idonei a proseguire il viaggio;
f) il certificato o documento veterinario che accompagna gli animali non è conforme ai requisiti stabiliti in applicazione della normativa comunitaria o, in mancanza di norme armonizzate, ai requisiti previsti dalle norme nazionali.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. I posti di ispezione frontalieri per gli animali sono quelli riconosciuti dalla Comunità europea, di seguito denominata "Comunità", ed il cui elenco viene pubblicato dalla Commissione delle Comunità Europee, in prosieguo denominata "Commissione", nella Gazzetta Ufficiale della Comunità.
2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, nonché degli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2 i posti di ispezione frontalieri sono gli uffici veterinari di cui al decreto interministeriale 23 dicembre 1985.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Per gli animali di cui all'allegato A, parte II, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che abbiano superato favorevolmente i controlli veterinari in un posto d'ispezione frontaliero nazionale e destinati ad essere immessi sul mercato del territorio di un altro Stato membro, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, fatti salvi i requisiti specifici applicabili agli equidi registrati e accompagnati dal documento di identificazione previsto dalle norme in materia:
a) fornisce all'interessato una o, in caso di frazionamento della partita, più copie, ognuna autenticata, dei certificati originali relativi agli animali; la durata di validità di queste copie è limitata a dieci giorni;
b) rilascia un certificato conforme al modello elaborato dalla Commissione, nel quale si attesta che i controlli di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lettere a), b) e d), sono stati effettuati con esito favorevole, precisando la natura dei prelievi eseguiti e gli eventuali risultati degli esami di laboratorio o i termini entro i quali i risultati sono attesi;
c) conserva il certificato o i certificati originali agli atti.
2. Gli scambi degli animali di cui al comma 1, ammessi nel territorio comunitario sono effettuati conformemente alle norme di controllo veterinario fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; in particolare, nel caso che gli animali sono destinati ad altro Stato membro, nell'informazione fornita dall'autorità veterinaria competente del luogo di destinazione, deve essere precisato:
a) se gli animali sono destinati ad una regione o Stato con esigenze specifiche;
b) se sono stati effettuati dei prelievi di campioni, ma i risultati non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto d'ispezione frontaliero.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Gli animali non compresi nell'allegato A, parte II, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, presentati ad un posto d'ispezione frontaliero italiano, sono sottoposti ai seguenti controlli veterinari:
a) se destinati al territorio nazionale, a tutti i controlli previsti all'art. 4;
b) se destinati ad un altro Stato membro, con il quale è intervenuto un preventivo accordo veterinario, possono:
1) essere sottoposti a tutti i controlli veterinari previsti dall'art. 4, presso lo stesso posto d'ispezione frontaliero;
2) essere sottoposti ai soli controlli di cui all'art. 14, comma 1.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), punto 2), gli animali devono essere inviati in veicoli sigillati allo Stato membro di destinazione per l'effettuazione dei controlli veterinari di cui all'art. 4, comma 2, dopo che il veterinario del posto d'ispezione frontaliero abbia:
a) indicato sulle copie o, in caso di frazionamento della partita sulle copie dei certificati originari, il passaggio ed i controlli effettuati;
b) comunicato tempestivamente l'arrivo degli animali all'autorità veterinaria del luogo di destinazione ed eventualmente a quelle degli Stati di transito;
c) autorizzato l'autorità doganale a consentire l'uscita degli animali dal posto d'ispezione frontaliero in deroga a quanto stabilito all'art. 3, comma 3.
3. Per gli animali destinati alla macellazione si applica il disposto di cui al comma 1, lettera b), punto 1).
4. I casi in cui ci si è avvalsi degli accordi di cui al comma 1, lettera b), punto 2), sono comunicati, a cura del Ministero della sanità, alla Commissione e ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato veterinario permanente della Commissione.
5. Gli animali compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ma provenienti da un Paese terzo per il quale non sono state ancora stabilite le condizioni uniformi di polizia veterinaria, sono importati alle seguenti condizioni:
a) abbiano soggiornato nel Paese terzo speditore almeno per il tempo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;
b) siano sottoposti ai controlli previsti dall'art. 4, e possono lasciare il posto di ispezione frontaliero soltanto se dai controlli risulti che l'animale o la partita di animali soddisfi:
1) per quanto riguarda le malattie esotiche rispetto alla Comunità, ai requisiti e alle condizioni di polizia sanitaria fissati dalla stessa Comunità;
2) per quanto riguarda una o più determinate malattie, alle condizioni di equivalenza riconosciute dalla Comunità;
c) che rispondano alle garanzie complementari di polizia veterinaria fissate conformemente alle disposizioni comunitarie qualora siano destinati ad essere immessi sul territorio nazionale o di un altro Stato membro per il quale siano state riconosciute tali garanzie;
d) siano inoltrati dal posto d'ispezione frontaliero verso il macello di destinazione, se si tratta di animali destinati alla macellazione o verso l'azienda di destinazione, se si tratta di animali da allevamento, da produzione, o da acquacoltura.
6. Se dai controlli previsti ai commi 1 e 5, risulta che l'animale o la partita di animali non soddisfa i requisiti ivi previsti, essi non possono lasciare il posto di ispezione frontaliero o la stazione di quarantena ed è applicabile l'art. 11.
7. Qualora gli animali di cui al comma 1 non sono destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 e in particolare, quelle relative al rilascio del certificato.
8. Nel luogo di destinazione gli animali da allevamento e da produzione restano sotto la sorveglianza del servizio veterinario ufficiale e possono essere ammessi agli scambi intracomunitari trascorso il periodo di osservazione stabilito dalla Comunità.
9. Gli animali destinati alla macellazione sono soggetti nel macello di destinazione alle norme comunitarie relative alla specie in questione.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Il transito sul territorio nazionale degli animali in provenienza da un Paese terzo con destinazione ad un altro Paese terzo è autorizzato dal Ministero della sanità a condizione che:
a) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro nel cui territorio devono essere presentati gli animali per subire i controlli previsti all'art. 4;
b) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo cui sono avviati gli animali all'uscita dal territorio nazionale si impegni a non respingere in alcun caso gli animali di cui autorizza l'importazione o il transito;
c) qualora il trasporto debba transitare nel territorio di un altro o di altri Stati membri l'autorità competente di tali Stati abbia autorizzato il transito stesso;
d) l'interessato si impegni a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
e) il trasporto sia effettuato in regime di transito comunitario o in qualsiasi altro regime di transito doganale previsto dalla normativa comunitaria; le sole manipolazioni autorizzate nel corso del trasporto in transito sono quelle effettuate rispettivamente al punto di entrata nel territorio comunitario o di uscita da esso, o le operazioni per garantire il benessere degli animali.
2. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero consente il transito a condizione che i controlli veterinari di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 2, lettera a), eventualmente effettuati se necessario in una stazione di quarantena, abbiano dato risultati favorevoli e che gli animali rispondono ai requisiti del presente capo e, se si tratta di animali di cui all'allegato B, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e alle garanzie e condizioni sanitarie stabilite dalla Comunità; il veterinario di confine dà immediata comunicazione del transito autorizzato, con il sistema di scambio di informazioni, alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri di transito e al posto frontaliero di uscita dal territorio comunitario o nel caso che il transito avvenga sul solo territorio nazionale, al posto di ispezione frontaliero di uscita dal territorio nazionale.
3. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(integrato dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 29 marzo 2010, n. 57)
1. Qualora la normativa comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati, la normativa nazionale, prevedano la permanenza in quarantena o l'isolamento degli animali vivi, tali operazioni, se si tratta di malattie diverse dall'afta epizootica, dalla rabbia e dalla malattia di Newcastle, possono avvenire:
a) in una stazione di quarantena situata nel Paese riconosciuta dalla Comunità;
b) in una stazione di quarantena situata nel territorio della Comunità rispondente ai requisiti di cui all'allegato B;
c) nell'azienda di destinazione.
2. Sono fatte salve le garanzie particolari per il trasporto degli animali tra stazioni di quarantena, aziende di origine e di destinazione e posti di ispezione frontalieri nonché le stazioni di quarantena eventualmente stabilite dalla Comunità.
3. Qualora il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero decida la messa in quarantena, quest'ultima deve essere effettuata in funzione del rischio diagnosticato dal veterinario del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato il controllo:
a) nel posto d'ispezione frontaliero stesso, o nelle sue immediate vicinanze;
b) nell'azienda di destinazione;
c) in una stazione di quarantena in prossimità dell'azienda di destinazione.
4. Le stazioni di quarantena sono quelle riconosciute dalla Comunità, sia in ordine alle condizioni generali, sia in quelle particolari di riconoscimento delle varie specie animali; il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle stazioni di quarantena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità dei suoi eventuali aggiornamenti.
4-bis. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, riconoscono le stazioni di quarantena di cui al comma 1, lettera b), ed al comma 3, lettera a), e che soddisfano le condizioni di cui all'allegato B, attribuendo a ciascuna di esse un numero di registrazione.
4-ter. Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nell'ambito della propria competenza, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle stazioni di quarantena e dei rispettivi numeri di registrazione.
5. Le disposizioni comunitarie concernenti le garanzie particolari previste al comma 2 e le condizioni generali particolari previste dal comma 4 non si applicano alle stazioni di quarantena riservate agli animali non compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
6. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Qualora i controlli veterinari previsti dal presente decreto rivelano che taluni animali non soddisfano le condizioni fissate dalla regolamentazione comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati dalla normativa nazionale, oppure che è stata commessa una irregolarità, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, dispone:
a) la sosta, l'alimentazione, l'abbeveramento degli animali e, se necessario, le cure da fornire loro;
b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento rispetto alla partita;
c) il termine entro cui la partita di animali, deve essere rispedita fuori dal territorio comunitario se non si oppongono motivi di polizia veterinaria, in tal caso:
1) informa gli altri posti di ispezione frontalieri del respingimento della partita stessa e delle infrazioni constatate;
2) annulla secondo le disposizioni comunitarie il certificato o il documento veterinario che accompagna la partita respinta;
3) comunica al Ministero della sanità la natura e la periodicità delle infrazioni constatate.
2. Se è impossibile rispedire gli animali, in particolare per il loro benessere, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero:
a) può, previo accordo con il responsabile del servizio veterinario della unità sanitaria locale, autorizzare la macellazione degli animali ai fini del consumo umano secondo le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;
b) deve, in caso contrario, ordinare l'abbattimento degli animali per scopi diversi dal consumo umano, stabilendo le condizioni relative al controllo della utilizzazione dei prodotti (1) ottenuti o prescrivendo la distruzione delle carcasse o dell'intero animale.
3. Il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero comunica i casi di ricorso alle deroghe di cui al comma 2 al Ministero della sanità che ne informa la Commissione.
4. Le spese relative alle misure di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, comprese quelle relative alle operazioni di distruzione o ai controlli sull'utilizzazione delle carni a scopi diversi dal consumo umano, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.
5. Il ricavato della vendita delle carni e dei prodotti (1) di cui al comma 2, dedotte le spese di cui al comma 4, spetta al proprietario o al suo mandatario.
L'art. 30, comma 2, lett. b), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80, sopprime i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli del decreto legislativo annotato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Il Ministro della sanità adotta le disposizioni conformi a quelle comunitarie concernenti le regole applicabili all'importazione di animali da macello destinati al consumo locale nonché alla importazione di animali da allevamento e da produzione in determinate parti del territorio comunitario per tener conto dei vincoli naturali e specifici di tale territorio.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui all'art. 7, comma 2, l'identificazione e la registrazione prevista dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, devono essere effettuate nel luogo di destinazione degli animali, se necessario, dopo il periodo di osservazione di cui all'art. 8, comma 8, ad eccezione degli animali da macello e degli equidi registrati.
2. Il Ministro della sanità con proprio decreto adotta, in conformità a disposizioni comunitarie, le modalità di identificazione e di marcatura degli animali da macello nonché eventuali modalità di applicazione del presente articolo.
3. Le spese relative alle misure di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari di cui agli articoli 4, 5 e 8 è dovuto un contributo sanitario all'importazione degli animali di cui al presente decreto.
2. Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce, tenuto conto del costo dei servizi resi, l'ammontare del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità di riscossione.
3. Eventuali disposizioni emanate dalla Commissione in materia di determinazione del contributo previsto al comma 1 sono applicate con decreto del Ministro della sanità.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, dispone in conformità a disposizioni comunitarie una frequenza ridotta dei controlli di identità ed eventualmente anche dei controlli fisici previsti dal presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Le decisioni adottate dalle autorità sanitarie competenti, in applicazione del presente decreto, sono comunicate con l'indicazione dei motivi all'importatore o al suo mandatario.
2. E' facoltà dell'importatore o del suo mandatario di richiedere che le decisioni di cui al comma 1, gli siano notificate per iscritto con l'indicazione delle modalità per l'eventuale ricorso.
3. Fatte salve le disposizioni del presente capo, in caso di sospetto dell'inosservanza di norme comunitarie o nazionali o di dubbi sulla identità di uno o più animali della partita, il veterinario ufficiale ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità che dispone per l'esecuzione dei controlli veterinari ritenuti opportuni.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano ovvero nel territorio definito nell'allegato I attraverso la frontiera italiana per essere destinati ad altro Stato membro della Comunità gli animali indicati nell'art. 5, in violazione delle prescrizioni rispettivamente stabilite dal comma 1 del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
2. Chiunque effettua il transito sul territorio nazionale degli animali provenienti da Paese terzo con destinazione ad altro Paese terzo della Comunità, senza richiedere l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'art. 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. Chi non osserva le prescrizioni adottate dal veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliera nei casi previsti dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 11, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'importazione di animali in violazione delle condizioni stabilite dai commi 5 e 6 dell'art. 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano gli animali, nei casi previsti dal presente decreto, senza presentarli ad un posto d'ispezione frontaliero ovvero non rispettando la destinazione ad uno Stato membro della Comunità, inizialmente dichiarata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. L'autorità doganale consente l'immissione in consumo nel territorio comunitario di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), solo quando sia stata fornita la prova che:
a) i controlli di cui agli articoli 19, 22 e 25 sono stati effettuati con esito favorevole;
b) sono state pagate le spese per i controlli veterinari ed è stata depositata una cauzione per coprire eventuali spese aggiuntive relative alla rispedizione dei prodotti, o alla loro distruzione o alla loro utilizzazione per scopi diversi.
2. La prova di cui al comma 1, lettera a), consiste in un certificato conforme al modello approvato dalla Comunità e, in attesa di tale approvazione, nel modello n. 9 di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Ciascuna partita di prodotti è sottoposta ad un controllo documentale ad un controllo d'identità, indipendentemente dalla destinazione doganale, per verificare:
a) la loro origine;
b) la loro destinazione successiva, in particolare nel caso di prodotti i cui scambi non sono oggetto di armonizzazione comunitaria;
c) che le indicazioni che recano corrispondono alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, per i prodotti non armonizzati, da quella nazionale;
d) che i prodotti non sono stati respinti da altro posto di ispezione frontaliero.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati dal personale veterinario nel posto d'ispezione frontaliero oppure in uno dei punti di passaggio autorizzati dal Ministero della sanità il cui elenco è notificato alla Commissione.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. L'introduzione dei prodotti nel territorio comunitario è vietata quando dai controlli veterinari risulti che:
a) se trattasi di prodotti per i quali la normativa che disciplina le importazioni è armonizzata, provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo non compreso nell'elenco stabilito conformemente alla normativa comunitaria o dai Paesi dai quali le importazioni sono vietate a seguito di decisioni comunitarie;
b) in mancanza di norme armonizzate, non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni veterinarie nazionali sull'importazione;
c) il certificato o il documento veterinario che li accompagna non è conforme ai requisiti stabiliti in applicazione della normativa comunitaria o, in mancanza di norme armonizzate, a quelli previsti dalla normativa nazionale.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Gli importatori comunicano con un giorno lavorativo di anticipo al posto d'ispezione frontaliero in cui i prodotti saranno presentati, la quantità e la natura dei prodotti stessi nonchè il giorno previsto per il loro arrivo.
2. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero informa il servizio veterinario della unità sanitaria locale di destinazione o l'autorità competente dello Stato membro di destinazione nei seguenti casi:
a) quando i prodotti siano destinati ad uno Stato membro o ad una regione con esigenze specifiche;
b) se sono stati effettuati prelievi di campioni, ma i risultati non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto di ispezione frontaliero;
c) quando si tratti di importazioni autorizzate per fini particolari.
3. Tutte le spese relative all'applicazione degli articoli 19, 20 e 21 sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Per l'ammissione in una zona franca o in un deposito franco, quali sono definiti all'art. 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento CEE n. 2504/88, l'autorità doganale vigila a che i prodotti siano assoggettati ad un controllo documentale e ad una verifica attraverso semplice ispezione visiva di concordanza tra documentazione e merce; in caso di sospetto, l'autorità doganale richiede l'intervento del veterinario del posto frontaliero veterinario più vicino al fine di procedere anche al controllo di identità e al controllo materiale; i prodotti, che escono da una zona franca o da un deposito franco sono immessi al consumo nel territorio comunitario previo assoggettamento ai controlli veterinari previsti dal presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Il Ministro della sanità, sulla base di linee direttrici che saranno fissate dalla Comunità, individua i depositi doganali e i depositi in temporanea custodia nei quali i prodotti possono essere immessi e stabilisce il tipo di controllo veterinario da effettuare all'entrata e all'uscita dei prodotti stessi; l'elenco di detti depositi e i successivi aggiornamenti nonchè il tipo di controllo veterinario, sono comunicati alla Commissione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Durante l'immagazzinamento nei depositi, i prodotti sono tenuti sotto sorveglianza doganale e, prima di essere immessi in libera pratica, sono sottoposti ai controlli veterinari previsti all'art. 25, comma 2, se si tratta dei prodotti i cui scambi hanno formato oggetto di armonizzazione comunitaria, all'art. 28, in caso contrario.
3. In caso di frazionamento della partita i prodotti che escono dal deposito devono essere accompagnati:
a) dal certificato previsto dall'art. 18, comma 2, compilato dal veterinario ufficiale sulla base dei certificati che accompagnano gli invii di prodotti al momento dello stoccaggio e che precisano l'origine dei prodotti;
b) dalla copia dei certificati originali conformemente all'art. 28, comma 4, lettera b), punto 3).
4. Le spese dei controlli veterinari previsti dal presente articolo sono a carico dell'operatore che ha chiesto la collocazione in deposito doganale o in deposito temporaneo.
5. Prima dell'immissione nel deposito il veterinario ufficiale si accerta che:
a) siano state versate le somme per le spese di cui al comma 4;
b) sia stata costituita una cauzione con le modalità previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per le eventuali spese connesse alla rispedizione, distruzione, utilizzazione del prodotto a scopi diversi.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Il Ministero della sanità, fatte salve le misure di salvaguardia previste all'art. 35, può consentire l'introduzione in una zona franca dei prodotti che non soddisfano i requisiti prescritti purchè:
a) vi sia corrispondenza tra il quantitativo dei prodotti e le partite ed i documenti d'accompagnamento;
b) i prodotti in questione siano successivamente rispediti in un Paese terzo in regime di transito;
c) i prodotti in questione siano immagazzinati in modo da essere separati da quelli destinati ad essere immessi al consumo nel territorio comunitario.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. I prodotti, i cui scambi sono disciplinati dalle disposizioni, di cui all'allegato A, parte I, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, devono:
a) se presentati ad un posto d'ispezione frontaliero, essere sottoposti immediatamente al controllo di cui all'art. 19, comma 1, nonchè ai controlli previsti al comma 2 del presente articolo;
b) se presentati ad un punto di passaggio previsto dall'art. 19, comma 2, oppure se i prodotti provengono da un deposito, essere immediatamente inoltrati, sotto sorveglianza doganale, verso il posto di ispezione frontaliero più vicino, dove il veterinario ufficiale deve:
1) accertarsi che i controlli previsti all'art. 19, comma 1, sono stati effettuati in modo soddisfacente;
2) procedere ai controlli previsti al comma 2 del presente articolo.
2. Il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, eventualmente assistito da personale qualificato, posto sotto la sua responsabilità, procede:
a) ad un controllo materiale di ciascuna partita in base ad un campione rappresentativo della stessa, per accertarsi che i prodotti si trovino sempre in uno stato conforme alla destinazione prevista dal certificato o documento che li accompagna;
b) agli esami di laboratorio che devono essere effettuati in loco;
c) al prelievo di campioni ufficiali, da far analizzare al più presto, per la ricerca di residui o agenti patogeni.
3. Il Ministro della sanità con proprio decreto, adotta le disposizioni concernenti le modalità di controllo previste ai commi 1 e 2 in conformità a quelle emanate dalla Commissione.
4. In deroga al comma 2, i prodotti introdotti in un porto o in aeroporto di un territorio della Comunità possono essere sottoposti a controllo nel porto o nell'aeroporto di destinazione purchè questo sia compreso nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e che i prodotti siano trasportati, a seconda dei casi, per via marittima o aerea.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. I posti d'ispezione frontalieri per i prodotti sono quelli riconosciuti dalla Comunità e pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità.
2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 nonchè degli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Si applica l'art. 6, comma 3.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Per i prodotti di cui all'allegato A, parte I, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, destinati ad essere immessi al consumo nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato i controlli previsti dall'art. 25, comma 2, dell'ufficio veterinario del posto d'ispezione frontaliero:
a) fornisce agli interessati uno o, in caso di frazionamento della partita, più copie autenticate dei certificati originari relativi ai prodotti;
b) rilascia un certificato conforme al modello di cui all'art. 18, comma 2, nel quale si attesta che i controlli di cui all'art. 25 sono stati effettuati con esito favorevole, precisando la natura dei prelievi effettuati e gli eventuali risultati degli esami di laboratorio;
c) conserva agli atti il certificato o i certificati originari.
2. Gli scambi dei prodotti di cui agli Allegati A, parte I, e B, parte I, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono effettuati conformemente alle norme fissate dal decreto, in particolare quelle del capo II.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Per i prodotti non ancora disciplinati da norme armonizzate presentati ad un posto di ispezione frontaliero italiano con destinazione ad un altro Stato membro che ne ha autorizzato l'immissione sul proprio territorio, il veterinario del posto di ispezione frontaliero sottopone ciascuna partita ai controlli previsti all'art. 19, e in particolare:
a) verifica la conformità di prodotti in questione alla normativa dello Stato membro di destinazione, effettuando i controlli di cui all'art. 25, comma 1;
b) oppure, ove sia intervenuto un apposito accordo con lo Stato membro, di destinazione e eventualmente con lo Stato o gli Stati membri di transito, provvede ad inoltrare i prodotti sotto controllo doganale sino al luogo di destinazione, per il completamento dei controlli veterinari.
2. Il Ministero della sanità informa i componenti del Comitato veterinario permanente presso la Commissione del regime fissato in applicazione del comma 1.
3. Nel caso previsto al comma 1, lettera a ) si applica l'art. 29.
4. Negli accordi di cui al comma 1, lettera b ), deve essere previsto che:
a) il controllo documentale e di identità ed il controllo materiale siano effettuati in un posto d'ispezione frontaliero situato sul territorio dello Stato membro di destinazione;
b) le autorità competenti che effettuano il controllo documentale e, il controllo d'identità devono:
1) segnalare al veterinario ufficiale del posto d'ispezione del luogo di destinazione il passaggio dei prodotti e la loro probabile data di arrivo;
2) indicare il suddetto passaggio sulla copia o, in caso di frazionamento della partita sulle copie dei certificati originali;
3) conservare agli atti il certificato o i certificati originali relativi ai prodotti.
5. Quando condizioni particolari lo giustificano, il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione che il controllo materiale si effettui in un luogo diverso da quello citato al comma 4, lettera a).
6. Nei casi previsti al comma 4, la circolazione dei prodotti in questione avviene in regime di transito comunitario quale è definito dal regolamento CEE n. 2726/90, in veicoli o contenitori sigillati dall'autorità doganale.
7. Gli scambi dei prodotti immessi al consumo previa verifica di conformità al presente articolo sono soggetti alle regole stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
8. Se il controllo materiale previsto al presente articolo rivela che il prodotto non può essere immesso al consumo, si applica l'art. 33.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Il transito dei prodotti provenienti da un Paese terzo e destinati ad un altro Paese terzo attraverso un territorio comunitario, è consentito dal Ministero della sanità a condizione che:
a) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo verso il quale sono avviati i prodotti dopo essere passati sul territorio comunitario, si impegna ad accettarli per l'importazione o per il seguito di transito;
b) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro ove sono stati effettuati i controlli di cui all'art. 19, comma 1;
c) il trasporto sia effettuato senza rottura di carico ed in veicoli o contenitori sigillati sotto il controllo delle autorità competenti; le sole manipolazioni autorizzate sono quelle effettuate al punto d'entrata od al punto d'uscita del territorio comunitario.
2. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero, fatto salvo l'art. 32, effettua un controllo d'identità e, ove lo ritenga opportuno, un controllo materiale sui prodotti aventi destinazione doganale diversa da quella prevista dagli articoli 22, 23, 27, 28 e 29.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Il presente capo, ad eccezione dell'art. 32 non si applica ai prodotti:
a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, purchè provengano da un Paese terzo o parte di un Paese terzo che figuri in un elenco stabilito dalla Comunità;
b) che si trovano, per il consumo del personale e dei passeggeri, a bordo di mezzi di trasporti internazionali, purchè provengano da un Paese terzo o da parte di Paese terzo o da uno stabilimento in provenienza dai quali le importazioni non siano vietate dalla Comunità; quando tali prodotti e i loro rifiuti di cucina sono scaricati devono essere distrutti, salvo che i prodotti passino direttamente o, dopo esser stati posti provvisoriamente sotto controllo doganale, da tale mezzo di trasporto ad un altro;
c) sottoposti ad un trattamento termico, in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00:
1) che sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori destinati al loro consumo personale;
2) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purchè si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.
2. Fatti salvi i limiti vigenti per le carni fresche e per i prodotti a base di carne, il Ministro della sanità determina in conformità a quelli stabiliti dalla Commissione, i limiti di peso per i diversi prodotti che possono formare oggetto delle deroghe previste al comma 1.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, in caso di sospetto di inosservanza della legislazione veterinaria o di dubbi circa l'identità del prodotto, procede ai controlli veterinari ritenuti opportuni.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Se i controlli di cui al presente capo rivelano che il prodotto non soddisfa le condizioni fissate dalla normativa comunitaria o dalla normativa nazionale applicabile nei settori che non sono ancora stati oggetto di armonizzazione comunitaria, o se detti controlli rivelano irregolarità, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante decide sulla spedizione o distruzione della partita in particolare:
a) la rispedizione fuori del territorio comunitario fissandone il termine, ove non si oppongono condizioni di polizia sanitaria di salubrità, provvedendo in tal caso:
1) ad informare gli altri posti d'ispezione frontalieri del fatto che la partita è stata respinta, con menzione delle infrazioni constatate;
2) ad annullare il certificato o documento veterinario che accompagna la partita respinta;
3) la distruzione della partita quando è resa obbligatoria per motivi di polizia sanitaria o di salubrità o se la rispedizione è impossibile.
2. Le spese relative alla rispedizione, distruzione o utilizzazione del prodotto a scopi diversi dal consumo umano, sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, senza indennizzo da parte dello Stato.
3. Conformemente al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, le autorità competenti comunicano le informazioni di cui dispongono per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. L'elenco dei prodotti vegetali che devono essere assoggettati ai controlli veterinari di cui al presente capo, le norme di polizia sanitaria che i Paesi terzi dovranno rispettare e le garanzie che dovranno offrire, i Paesi terzi che possono essere autorizzati ad esportare nella Comunità i vegetali stessi e le eventuali modalità specifiche di controllo, sono stabiliti dalla Comunità.
2. Le norme previste dal presente capo in materia di controllo veterinario possono essere estese dalla Comunità ai sottoprodotti di origine animale non contemplati nell'allegato II del Trattato di Roma.
3. I pesci freschi sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di un Paese terzo dovranno essere sottoposti, prima di essere immessi al consumo sul territorio definito nell'allegato I, ai controlli previsti per i pesci sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro.
4. La Comunità può concedere deroghe alle disposizioni dell'art. 25, per i porti nei quali vengono sbarcati i pesci.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. In caso di insorgenza o diffusione in un Paese terzo di una malattia, che deve essere notificata alle Comunità ovvero una zoonosi, o altra malattia o causa che possa costituire un pericolo grave per gli animali o per la salute umana, oppure motivo grave di polizia sanitaria, il Ministero della sanità chiede alla Commissione di adottare senza indugio una delle seguenti misure:
1) sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso del Paese terzo di transito;
2) fissazioni di condizioni particolari per gli animali e per i prodotti (1) provenienti dal territorio del Paese terzo in questione o da parte di esso.
2. Se in occasione dei controlli veterinari previsti al capo II e al capo III risulta che una partita di animali o di prodotti (1) può costituire pericolo per la salute umana o per gli animali il responsabile del posto di ispezione frontaliero adotta immediatamente le seguenti misure:
a) sequestro e distruzione della partita, con spese a carico dell'importatore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato;
b) immediata informazione sulle constatazioni fatte e sull'origine degli animali o dei prodotti (1) agli altri posti di ispezione frontaliero ed al Ministero della sanità che lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri.
3. Per i prodotti (1) per cui non sono state stabilite norme armonizzate di importazione e per gli animali, il Ministero della sanità, se ritiene necessaria l'adozione di misure di salvaguardia promuove l'intervento della Commissione e, ove questa non si pronunci o non abbia investito il Comitato veterinario permanente entro i termini prescritti, può adottare misure cautelari informandone, senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.
L'art. 30, comma 2, lett. b), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80, sopprime i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli del decreto legislativo annotato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Il Ministro della sanità fornisce collaborazione e assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati di effettuare verifiche nei posti di ispezione frontalieri e nelle stazioni di quarantena riconosciuti, al fine di constatarne la corrispondenza alle disposizioni comunitarie.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Qualora a seguito dei controlli effettuati nel luogo della commercializzazione degli animali e dei prodotti (1) sorga il sospetto che le disposizioni comunitarie in materia di importazione non siano state rispettate in un posto di ispezione frontaliero, in un punto di passaggio, in un porto franco, in una zona franca o in un deposito franco di un altro Stato membro, deve essere immediatamente avvertito il Ministero della sanità che, se ritiene fondato il sospetto, si mette senza indugio in contatto con la competente autorità centrale di tale Stato membro.
2. Il Ministero della sanità, se ritiene che le misure adottate dallo Stato membro interessato non siano sufficienti, definisce con l'autorità centrale di detto Stato le modalità di soluzione.
3. Qualora attraverso i controlli di cui al comma 1, vengano accertate infrazioni ripetute, il Ministero della sanità provvede ad informare gli Stati membri e la Commissione, chiedendo eventualmente a quest'ultima l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
4. In attesa delle conclusioni della Commissione, il Ministero della sanità può chiedere all'autorità competente dello Stato membro interessato di rafforzare i controlli sul posto e può disporre per la intensificazione dei controlli sugli animali e sui prodotti da esso provenienti. (1)
5. Quando l'ispezione disposta dalla Commissione conferma l'infrazione, il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione stessa l'adozione di misure appropriate.
L'art. 30, comma 2, lett. b), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80, sopprime i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli del decreto legislativo annotato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
1. Il Ministero della sanità elabora programmi di scambi di funzionari competenti in materia di controlli veterinari sugli animali e sui prodotti (1) provenienti da Paesi terzi, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di finanziamento dei predetti scambi.
L'art. 30, comma 2, lett. b), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80, sopprime i riferimenti ai "prodotti" contenuti negli articoli del decreto legislativo annotato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.
(abrogato dall'art. 30, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80)
1. Chiunque introduce nel territorio nazionale i prodotti di cui all'art. 20 in violazione del divieto ivi previsto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
2. Chi, nel caso previsto dall'art. 21, comma 1, omette di provvedere alla comunicazione nei tempi e nei modi ivi prescritti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi stabiliti dall'art. 23, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
4. Chiunque effettua il transito nel territorio nazionale dei prodotti provenienti da Paese terzo e destinati ad altro Paese terzo della Comunità senza richiedere la preventiva autorizzazione o in violazione delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'art. 29, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
5. Chi non osserva le prescrizioni adottate dal veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliera, nei casi previsti dall'art. 33, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chi si sottrae ai controlli previsti dall'art. 34, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
COSTA, Ministro della sanità
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
REVIGLIO, Ministro delle finanze
GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CONSO
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 24.