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DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 1993, n. 40

G.U.R.I. 20 febbraio, n. 42

Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 5 giugno 2003, n. 131)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri, di concerto con i Ministri del Tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Atti fondamentali soggetti a controllo

(modificato dall'art. 1 del D.L.vo 10 novembre 1993, n. 479 e successivamente abrogato dall'art. 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

[1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sulle seguenti categorie di atti:

a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

b) atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti ovvero che ne tengano luogo;

c) contratti collettivi decentrati di cui all'art. 45, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29;

d) piante organiche e relative variazioni;

e) atti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

f) criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

g) appalti e concessioni che non siano previsti in atti di programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione;

h) assunzione di servizi pubblici, non riservati alla disciplina della legge regionale, e concessione degli stessi non derivanti da piani e programmi;

i) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;

l) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità economica europea].

Art. 2

Coordinamento delle attività di controllo

(modificato dall'art. 2 del D.L.vo 10 novembre 1993, n. 479 e successivamente abrogato dall'art. 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

[1. Allo scopo di assicurare il coordinamento o di favorire comuni indirizzi nell'attività di controllo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui al comma 2, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina criteri procedurali per le commissioni statali di controllo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un comitato tecnico composto da:

a) un magistrato amministrativo, designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

b) un magistrato contabile, designato dal Presidente della Corte dei conti;

c) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) un prefetto, designato dal Ministro dell'interno;

e) un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;

f) due funzionari regionali, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Il comitato provvede alla massimazione delle decisioni degli organi di controllo, inviate mensilmente dai commissari di Governo; prende atto delle questioni insorte nell'esercizio della funzione di controllo e degli orientamenti giurisprudenziali emersi in occasione delle pronunce sui ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti negativi di controllo; propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione dei criteri procedurali di cui al comma 1; assume ogni altra iniziativa utile al buon andamento dell'attività di controllo].

Art. 3

(aggiunto dall'art. 3 del D.L.vo 10 novembre 1993, n. 479  e abrogato dall'art. 10, comma 10, della legge 5 giugno 2003, n. 131)

[1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'art. 125 della Costituzione è istituita, in ciascun capoluogo di regione, la commissione statale di controllo.

2. La commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, è rinnovata ogni tre anni.

3. La proposta di cui al comma 2 è previamente comunicata al Presidente della Regione interessata che, entro dieci giorni, può comunicare l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità.

4. La commissione è presieduta dal commissario del Governo ovvero, in caso di assenza o impedimento, da uno dei membri che la compongono da questi designato, ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

b) da tre funzionari dell'Amministrazione civile dello Stato, di cui uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato;

c) da un esperto scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma 4, sono collocati in posizione di fuori ruolo e sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono, fatto salvo l'espletamento di compiti propri dei commissariati del Governo presso cui siano assegnati.

6. Le funzioni vicarie di cui all'art. 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Per la validità delle deliberazioni della commissione si richiede l'intervento di almeno quattro componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. I componenti della commissione di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati alla regione con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

9. Il Presidente della Giunta regionale è sentito dall'organo di controllo quando ne faccia richiesta. Il Presidente della Giunta regionale può farsi assistere da consulenti. Dell'audizione, che non sospende il termine per l'esercizio del controllo, è fatta menzione nel verbale della seduta.]

Art. 4

(aggiunto dall'art. 4 del D.L.vo 10 novembre 1993, n. 479)

1. Gli articoli 41, 46, 47 e 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati.

2. L'art. 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, è abrogato.

3. Al primo comma dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1952, n. 62, sono abrogate le parole: "non soggette a controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge".

4. Al comma 1 dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "escluse quelle contemplate dall'art. 46".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1993

SCALFARO

AMATO, Presidente del

Consiglio dei Ministri

BARUCCI, Ministro del tesoro

COSTA, Ministro per il coordinamento

delle politiche comunitarie e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CONSO