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REGOLAMENTO (CEE) N. 364/93 DEL CONSIGLIO, 10 febbraio 1993

G.U.C.E. 19 febbraio 1993, n. L 42

Modifiche al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 26 febbraio 1993

Applicabile dal: 26 febbraio 1993

Nota

In quanto recante modifica al Reg. (CE) n. 1765/1992, il presente è da intendersi di fatto abrogato dal 1° luglio 2000, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1251/1999, il cui art. 14 ha espressamente abrogato il regolamento qui modificato.

Lo stesso Reg. (CE) n. 1251/1999 è stato espressamente abrogato dall'art. 153 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (3), ha previsto la concessione di un supplemento al pagamento compensativo contemplato al titolo I dello stesso regolamento a favore dei produttori di frumento duro situati nelle regioni tradizionali di produzione, per compensare la perdita supplementare di reddito di tali produttori rispetto agli altri cerealicoltori dovuta alla fissazione di un prezzo unico per tutti i cereali; che tale beneficio è concesso alle superfici investite a frumento duro nelle zone tradizionali di produzione che hanno beneficiato dell'aiuto alla produzione di frumento duro nel corso di una delle campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 o 1991/1992, a scelta del produttore;

Considerando che, conformemente all'atto di adesione, in Spagna l'aiuto alla produzione del frumento duro è stato introdotto progressivamente ed è stato versato integralmente soltanto a partire dalla campagna di commercializzazione 1992/1993; che pertanto il regime di aiuto alla produzione di frumento duro ha avuto piena efficacia economica soltanto a partire da tale campagna; che per ragioni di equità è opportuno permettere ai produttori spagnoli di prendere in considerazione questa campagna;

Considerando dall'altro canto che l'aiuto alla produzione di frumento duro è stato introdotto in Portogallo soltanto a partire dalla campagna 1991/1992; che pertanto possono essere prese in considerazione soltanto le superfici ammissibili all'aiuto in detta campagna; che per offrire ai produttori portoghesi di frumento duro una reale possibilità di scelta appare giustificato permettere loro di prendere in considerazione anche le campagne 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991;

Considerando tuttavia che occorre evitare un'estensione troppo importante delle superfici ammissibili al pagamento supplementare per il grano duro in Spagna e in Portogallo;

Considerando che occorre tener conto della situazione dei produttori di grano duro situati in taluni dipartimenti del sud della Francia, non considerati zone tradizionali di produzione, ma nei quali la coltura del frumento duro riveste un'importanza particolare data l'assenza di alternative valide; che è opportuno porre rimedio a tale situazione assimilando tali dipartimenti alle zone tradizionali di produzione; che, per evitare uno sviluppo ingiustificato della produzione di frumento duro, occorre tuttavia, analogamente a quanto avviene per i produttori delle zone tradizionali, limitare le superfici che possono beneficiare del pagamento compensativo supplementare; che, data l'assenza di dati storici circa le superfici di frumento duro coltivate da ciascun produttore nei dipartimenti considerati, è opportuno limitare le superfici ammissibili, in tali dipartimenti, alla media delle superfici investite a grano duro nello stesso periodo di riferimento previsto per i produttori di frumento duro delle zone tradizionali di produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 3 febbraio 1993, n. C 30.

(2)

Parere reso il 9 febbraio 1993.

(3)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, possono essere prese in considerazione anche:

- in Spagna oltre alle campagne di cui al primo comma, la campagna di commercializzazione 1992/1993, a condizione che la superficie totale ammissibile non superi 550 000 ha;

- in Portogallo oltre alla campagna 1991/1992, le campagne 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 per quanto riguarda le superfici investite a frumento duro, a condizione che la superficie totale ammissibile non superi 30 000 ha."

2) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. In Francia, il pagamento compensativo supplementare di cui al paragrafo 3, terzo comma, è concesso anche ai produttori di frumento duro per le superfici situate nei dipartimenti indicati nell'allegato III, limitatamente al numero di ettari ivi indicato per ciascun dipartimento."

3) all'articolo 10, paragrafo 4, i termini "di cui all'articolo 4, paragrafo 3" sono sostituiti dai termini "di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4."

4) E' aggiunto l'allegato seguente:


"ALLEGATO III
Zone contemplate all'articolo 4, paragrafo 4
FRANCIA:                                            ha
- Dipartimento dell'Ardèche:                        600
- Dipartimento della Drôme:                       2 300
- Dipartimenti della regione Midi-Pyrénées:      60 455".
Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH