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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. 28

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 12 G.U.R.I. 4 febbraio 1993, n. 28

Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari. (1)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al al D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193 e annotato al 25 febbraio 2000)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 12 del D.L.vo 12 novembre 1996, n. 633:

"Art. 12 - Controlli veterinari

1. Le norme sui controlli veterinari, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche, e in particolare quelle riguardanti l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da effettuare, sono estese agli animali, allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui al presente decreto, accompagnati da un certificato sanitario; gli altri animali devono provenire da aziende i cui responsabili devono adempiere agli obblighi di cui all'art. 4.

2. Sono altresì estese agli animali, allo sperma, agli ovuli ed agli embrioni di cui al presente decreto le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche.

3. Ai fini degli scambi, gli esercizi commerciali che detengono in modo permanente o anche a titolo occasionale gli animali di cui agli articoli 7, 9 e 10:

a) sono soggetti alla registrazione di cui all'art. 4;

b) tengono un registro in cui sono iscritte le forniture e le consegne, con l'indicazione per queste ultime, della destinazione ulteriore degli animali nel caso in cui essi siano destinati ad un commerciante registrato che procede al frazionamento del lotto;

c) conservano il registro di cui alla lettera b) per un periodo non inferiore a sei mesi in modo da poterlo presentare, su richiesta, all'autorità competente.

4. I servizi veterinari procedono ai controlli ritenuti opportuni qualora sospettino che le disposizioni contenute nel presente decreto non vengano rispettate o vi siano dubbi sulla salute degli animali o sulla qualità dello sperma, degli ovuli o degli embrioni".

Vedi D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 80: "Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi".

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al governo per l'attuazione delle direttive 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989, e 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi, di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari dei prodotti e degli animali di cui agli allegati A e B.

2. I controlli di cui al comma 1 non si effettuano alle frontiere.

3. Restano ferme la disciplina concernente il controllo del benessere sugli animali durante il trasporto e quella concernente i controlli disposti in modo non discriminatorio a tutela dell'interesse generale dello Stato.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 2

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "controllo veterinario": qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;

b) "scambi": scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;

c) "stabilimento": qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;

d) "azienda": il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B nonchè, per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;

e) "centro o organismo": qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;

f) "autorità competente": Il Ministero della sanità, o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

g) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dell'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.

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Capo II

SCAMBI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALI CONTROLLI ALLA PRODUZIONE

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 3

1. Sono destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'art. 1 che sono stati ottenuti, controllati, marcati ed etichettati conformemente alla normativa vigente per tale destinazione e che sono accompagnati dal certificato sanitario, dal certificato di salubrità ovvero da qualsiasi altro documento prescritto, fino al destinatario ivi indicato.

2. I titolari degli stabilimenti di origine vigilano, attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformità dei prodotti ai requisiti di cui al comma 1 e ne sono responsabili.

3. Fatte salve le funzioni di controllo urgenti, l'autorità competente sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e, nel caso di prodotti provenienti da Paesi terzi, ai requisiti fissati dal Paese membro destinatario.

4. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorità competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, sono adottate le misure necessarie con eventuale sospensione dell'autorizzazione.

5. Se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione; ciascuna partita deve essere accompagnata dal certificato o dai documenti di cui al comma 1.

6. Se i prodotti di cui all'art. 1 sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità Economica Europea.

7. Nel caso sia esercitata la facoltà di importazione da taluni Paesi terzi il Ministero della sanità informa dell'autorizzazione la Commissione economica europea e gli altri Stati membri.

8. Se i prodotti facoltativi importati da un altro Stato membro sono introdotti attraverso il confine italiano si procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, conformemente all'art. 6, comma 1.

9. E' vietata la rispedizione dei prodotti di cui ai commi 7 e 8, destinati ad un altro Stato membro che si avvalga della facoltà di cui al comma 7.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 4

1. Gli operatori in tutte le fasi della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e del trasporto dei prodotti di cui all'art. 1 sono tenuti ad osservare le condizioni stabilite dalla legislazione veterinaria.

2. I prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato A, parte I, sono assoggettati allo stesso controllo veterinario anche se destinati al mercato nazionale.

3. E' vietato spedire verso il territorio di un altro Stato membro i prodotti che rientrano nell'allegato B, parte I, se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per i motivi di cui all'art. 36 del Trattato di Roma.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Capo III

CONTROLLI SUI PRODOTTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE SUI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO A PARTE I

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 5

1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

a) nel luogo di destinazione controlli veterinari a sondaggio in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 3, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

b) durante il trasporto, limitatamente ai casi di sospetto di infrazione, i controlli ritenuti necessari, incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto;

c) per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato A, parte I originari di un altro Stato membro:

1) se destinati ad uno stabilimento posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, accerta che vi siano ammessi solo prodotti che rispondano, per quanto riguarda la bollatura e i documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, se si tratta di prodotti di cui all'allegato A, parte I, oppure B, che siano muniti del documento previsto dalla normativa nazionale, se si tratta dei prodotti di cui all'allegato B, parte I;

2) se destinati ad un intermediario autorizzato che procede al frazionamento delle partite o ad un'impresa commerciale con più succursali o ad uno stabilimento non soggetto a controllo permanente, ai sensi della legislazione vigente, la verifica della presenza dei bolli, del certificato o dei documenti di cui alla lettera c), numero 1), avviene sotto la responsabilità dei relativi titolari, che sono tenuti a segnalare alla competente autorità qualsiasi irregolarità o anomalia;

3) nei casi di destinazione diversa da quella indicata ai numeri 1) e 2), e in particolare in caso di scarico parziale durante il trasporto, la partita, deve essere accompagnata dall'originale del certificato di cui all'art. 3, comma 1.

2. I destinatari di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), sono tenuti a fornire le garanzie stabilite nella convenzione stipulata con gli uffici di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, al momento della registrazione preliminare prevista dal comma 4.

3. Fatto salvo l'art. 4, per i prodotti di cui all'allegato A, parte I, per i quali gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere in vigore la normativa nazionale in attesa di disposizioni comunitarie e per i prodotti dell'allegato B, parte I, l'introduzione nel territorio è subordinata all'applicazione da parte degli stabilimenti di origine delle norme vigenti nella normativa italiana nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato di Roma.

4. Gli operatori che si fanno consegnare prodotti provenienti da un altro Stato membro o che procedono al frazionamento completo di una partita di detti prodotti:

a) sono soggetti a preventiva registrazione;

b) tengono un registro in cui iscrivere le consegne;

c) sono tenuti ai fini dei controlli di cui al comma 1, a segnalare all'autorità competente l'arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, entro i termini stabiliti dall'autorità stessa;

d) conservano per un periodo non inferiore a sei mesi, e comunque per tutto il periodo di validità del prodotto, i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 3, in modo da poterli presentare all'autorità competente a richiesta della stessa.

5. In attesa che la Comunità economica europea stabilisca le modalità di applicazione del presente articolo, gli operatori di cui al comma 4 sono tenuti all'osservanza del comma stesso.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea sulle modalità di applicazione del presente articolo.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 6

1. A decorrere dal 1º gennaio 1993, tutti i prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare o diretto due punti geografici della Comunità sono sottoposti alle norme di controllo previste dall'art. 5.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 7

1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984, di una zoonosi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, si dispone, fatte salve le norme di polizia sanitaria, quando si tratti di prodotti a base di carne, la distruzione della partita o qualsiasi altro impiego consentito.

2. Le spese per la distruzione della partita sono a carico dello speditore o del suo mandatario.

3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonchè le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee.

4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee.

5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanità interessa la Commissione delle Comunità europee.

6. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che la merce non soddisfa le condizioni previste, può essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra la distruzione della merce, oppure la sua utilizzazione ad altri fini, compresa la rispedizione su autorizzazione della competente autorità del paese dello stabilimento d'origine; ove si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione.

7. Gli elenchi degli agenti o delle malattie di cui al comma 1 sono stabilite dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicate, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 8

1. Nei casi previsti dall'art. 7, va immediatamente contattata la competente autorità dello Stato membro speditore che si prenda tutte le misure necessarie e comunica la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni; qualora tali misure non siano sufficienti, si esaminano insieme alla competente autorità dello Stato membro interessato i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso, con una visita in loco.

2. Allorchè i controlli previsti all'art. 7 permettono di constatare un'irregolarità ripetuta da parte di uno stabilimento, l'autorità competente informa i servizi veterinari degli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che, su richiesta o di sua iniziativa, adotta gli opportuni provvedimenti, informandone gli Stati membri.

3. Le spese sostenute per l'applicazione dei provvedimenti della Commissione sono a carico dello stabilimento sottoposto all'indagine.

4. In attesa delle conclusioni della Commissione, è possibile intensificare i controlli nei confronti dei prodotti provenienti dallo Stato in questione e chiedere alla competente autorità dello Stato membro speditore di potenziare i controlli sui prodotti provenienti dallo stesso stabilimento.

5. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

6. Il presente decreto non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento, solo il caso di cui al comma 8.

7. I provvedimenti adottati sono comunicati con l'indicazione delle motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonchè alla competente autorità dello Stato membro speditore; a richiesta dello speditore o del suo mandatario, i provvedimenti motivati gli sono comunicati per iscritto con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti, nonchè della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

8. In caso di controversia, se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura nell'elenco di esperti della Comunità economica europea che sarà stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunità stessa: l'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.

9. Le spese per la rispedizione delle merci, lo stoccaggio della medesima, la loro utilizzazione per altri scopi o la loro distruzione sono a carico del destinatario.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Capo IV

SCAMBI DI ANIMALI E DI PRODUZIONE CONTROLLI ALL'ORIGINE

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 9

1. Sono destinati agli scambi solo gli animali e le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che soddisfano i requisiti posti dai provvedimenti indicati nell'allegato stesso; gli animali e i prodotti di cui all'allegato B, parte II, devono rispettare le norme di polizia sanitaria dello Stato membro destinatario.

2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al comma 4;

b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della sanità con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunità europea in appresso denominata Commissione; dal 1º gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali all'interno del territorio nazionale;

c) essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle disposizioni di cui all'allegato A e, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di cui all'allegato B della documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario, tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;

d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni di animali ricettivi, non essere originari:

1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;

2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato C o all'applicazione di misure di salvaguardia;

3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una parte del territorio che non offra le garanzie addizionali comunitarie, se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del suo territorio che fruisce di tali garanzie, spetta all'autorità competente assicurarsi, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti della stessa lettera d);

e) essere raggruppati se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o dalla documentazione di cui alla lettera c);

f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorità competente garantire il benessere degli animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio comunitario;

g) per gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che non soddisfano le disposizioni ivi indicate, o se trattasi di animali o di produzioni che figurano nell'allegato B, il transito può essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito.

3. E' vietato spedire nel territorio di un altro Stato membro:

a) gli animali e le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che sono da eliminare nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie non elencate nell'allegato C;

b) gli animali e le produzioni di cui agli allegati A parte II e B parte II, se non possono essere commercializzati nel territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificabili dall'art. 36 del Trattato di Roma.

4. Fatte salve le funzioni di controllo vigenti l'autorità competente sottopone a controlli le aziende, i mercati e i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi allo scopo di accertarsi che gli animali o le produzioni destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1 e rispettino in particolare le condizioni di cui al comma 2, lettere b) e c).

5. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorità competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, adotta le misure adeguate con eventuale sequestro dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 10

1. I detentori di animali e delle produzioni di cui all'allegato A parte II, che siano destinati agli scambi:

a) osservano le condizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni nazionali e comunitarie in tutte le fasi della produzione della commercializzazione;

b) controllano gli animali e le produzioni da un punto di vista veterinario con la stessa accuratezza posta nei confronti di quelli destinati al mercato nazionale;

c) utilizzano per il trasporto mezzi appropriati a garantire il rispetto delle norme igieniche.

2. Il veterinario ufficiale che ha rilasciato il certificato o il documento che accompagna gli animali o le produzioni, comunica, il giorno stesso del loro rilascio, all'autorità centrale dello Stato destinatario e a quello competente del luogo di destinazione, le informazioni stabilite dalla Commissione.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Capo V

CONTROLLI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE SUGLI ANIMALI E LORO PRODUZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO A, PARTE II

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 11

1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione;

c) per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato A parte II originari di un altro Stato membro, se destinati:

1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorità competente verifica, mediante controlli non discriminatori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni;

2) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'art. 9, comma 1, lettere c) e d);

3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;

4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.

2. I destinatari di cui al comma 1, lettera b, punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro.

3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1, lettera c) punti 3 e 4 sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall'art. 5, comma 5, lettera a). Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione e assicurative mediante controlli non sistematici.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai destinatari dei prodotti di cui all'allegato B parte II.

5. Tutti i destinatari che figurano sul certificato o documento previsti all'art. 9, comma 2, lettera d):

a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti provenienti da un altro Stato membro, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, almeno 24 ore prima, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE;

b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta della competente autorità.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 12

1. Nei casi in cui le disposizioni prevedono la quarantena per gli animali vivi, questa avviene di norma, presso l'azienda destinataria.

2. La quarantena, ove sia richiesta da particolari motivi veterinari può avvenire in un apposito centro che è considerato come il luogo di destinazione della spedizione.

3. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione le ragioni di tale misura.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 13

1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 e successive modifiche di una zoonasi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'autorità competente dispone, di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena più vicino o di abbatterli o di distruggerli; se si tratta di prodotti di cui all'allegato A parte I, si provvede alla loro distruzione.

2. Le spese relative alle misure previste al comma 1 sono a carico dello speditore o del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali.

3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonchè le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee.

4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti, informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee.

5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanità interessa la Commissione delle Comunità europee.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che gli animali o i prodotti non soddisfano le condizioni prescritte può essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentano, di scegliere a proprie spese tra:

a) in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finchè sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e, nel caso di mancata osservanza, l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria;

b) l'abbattimento degli animali e la distruzione dei prodotti;

c) la loro rispedizione su autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito.

7. In caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione.

8. Gli elenchi delle malattie di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 13

(introdotto dall'art. 56 della legge 24 aprile 1998, n. 128)

1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi.

2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato. (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 56, commi 2 e 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128:

"Art. 56

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovrà prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

Art. 14

1. La competente autorità che accerti uno dei casi di cui all'art. 8, si mette immediatamente in contatto con l'autorità dello Stato membro speditore perchè possa prendere tutte le misure necessarie e comunica all'autorità richiedente la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

2. Se l'autorità richiedente nutre il timore che tali misure non siano sufficienti essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro speditore i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

3. Se attraverso i controlli previsti all'art. 8, la competente autorità constati irregolarità dello Stato membro destinatario informa autorità competenti degli Stati membri e la Commissione chiedendo eventualmente di adottare le decisioni del caso.

4. In attesa delle conclusioni della Commissione:

a) lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sugli animali o sui prodotti provenienti dall'azienda, dal centro, dall'organismo, dal mercato o centro di raccolta riconosciuti o dalla regione in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di salubrità, sospendere il rilascio dei certificati o dei documenti di trasporto;

b) lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle aziende, dei centri e degli organismi interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria dello Stato membro speditore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1993

SCALFARO

AMATO, Presidente del

Consiglio dei Ministri

COSTA, Ministro per il coordinamento

delle politiche comunitarie

DE LORENZO, Ministro della

sanità

FONTANA, Ministro dell'agricoltura

e delle foreste

COLOMBO, Ministro degli affari

esteri

MARTELLI, Ministro di grazia

e giustizia

BARUCCI, Ministro del tesoro

GUARINO, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

ALLEGATO A

(integrato dall'art. 23, lett. a), del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, dall'art. 1 del D.L.vo 22 dicembre 2004, n. 338 e sostituito dall'art. 5, comma 3, del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

(previsto all'art. 5)

Capo I

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti di origine animale.

Capo II

Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A), capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso decreto legislativo.

Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

ALLEGATO B

Parte I

PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA, MA I CUI SCAMBI SAREBBERO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

Prodotti di origine animale contemplati dall'allegato II del trattato:

- carni di coniglio e di selvaggina

- latte crudo e prodotti a base di latte

- prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano

- prodotti della pesca destinati al consumo umano

- molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano

- prodotti a base di carni di selvaggina e di coniglio

- sangue

- grassi animali fusi, ciccioli e sottoprodotti della fusione

- miele

- lumache destinate al consumo umano

- cosce di rana destinate al consumo umano.

Parte II

ANIMALI E PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE MA I CUI SCAMBI SARANNO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

A. Animali vivi delle specie seguenti:

- ovini e caprini,

[- pollame vivo,] (locuzione soppressa) (1)

- conigli domestici.

B. Prodotti:

- rifiuti di animali trasformati come ingredienti per alimenti per animali,

[- uova da cova.] (locuzione soppressa) (2)

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 23.

ALLEGATO C

ELENCO DELLE MALATTIE EPIZOOZIE, SOGGETTE AD INTERVENTO OBBLIGATORIO D'EMERGENZA E A RESTRIZIONI TERRITORIALI (STATI MEMBRI, REGIONI O ZONE).

- Afta epizootica

- Peste suina classica

- Peste suina africana

- Malattia vescicolare dei suini

- Malattia di Newcastle

- Peste bovina

- Peste dei piccoli ruminanti

- Stomatite vescicolare

- Febbre catarrale

- Peste equina

- Encefalomielite virale equina

- Malattia di Teschen

- Influenza aviaria

- Vaiolo degli ovicaprini

- Dermatite modulare contagiosa

- Febbre della Rift Valley

- Pleuropolmonite contagiosa dei bovini.