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DECRETO PRESIDENZIALE 19 gennaio 1993

G.U.R.S. 10 aprile 1993, n. 19

Modalità di gestione del fondo ex art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, il quale costituisce presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un apposito fondo destinato ad incentivare interventi che consentano l'esodo del personale dipendente in seguito ai processi di ristrutturazione delle cooperative agricole, cantine sociali e loro consorzi e dei consorzi agrari della Sicilia;

Visto l'art. 9 della legge regionale 29 agosto 1992, n. 6;

Ritenuto che occorre disciplinare le modalità di gestione del fondo;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, udita la Giunta regionale e su conforme parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana;

Decreta:

Art. 1

Per usufruire dei benefici di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, le cooperative agricole, le cantine sociali ed i loro consorzi, nonchè i consorzi agrari della Sicilia debbono presentare apposita istanza all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Le istanze per il personale in esubero, corredate con le richieste formulate dai dipendenti che intendono usufruire dei benefici di legge, individuati con l'intervento delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, con riferimento ai processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione intervenuti in corso di attuazione o programmati, debbono contenere esplicito impegno, sottoscritto in firma autentica dal legale rappresentante, a non assumere, per un periodo non inferiore al quinquennio, nuove unità di personale in sostituzione di quelle destinatarie del beneficio.

Art. 2

Hanno titolo a richiedere di poter beneficiare dei meccanismi incentivanti i lavoratori dipendenti, in sevizio alla data del 30 marzo 1989, i quali abbiano prestato almeno quindici anni di attività utile ai fini previdenziali alla data del 31 dicembre 1992.

Art. 3

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il semestre successivo decorrente dalla data di scadenza del termine di cui al precedente art. 1, comma 1°, provvederà alla formazione di un elenco dei beneficiari secondo l'anzianità di contribuzione utile ai fini previdenziali degli aventi diritto previa valutazione dei requisiti richiesti.

Sulla base dell'elenco l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste costituirà, a favore dei beneficiari, una rendita mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale, percepita nell'ultimo anno antecedente l'ammissione ai benefici di legge.

Per il personale ammesso ai benefici di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 223/1991, l'anno di riferimento sarà quello antecedente la data di collocamento in cassa integrazione guadagni straordinari (C.G.I.S.), con gli aumenti stipendiali, in quanto dovuti, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro nel periodo di cassa integrazione.

La predetta indennità sarà corrisposta in tredici mensilità costanti annue e sarà rivalutata in base agli indici di adeguamento salariale al costo della vita.

L'erogazione della rendita dovrà cessare al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile o per raggiunti limiti di età secondo le disposizioni di legge a quella data vigenti.

E' fatto obbligo agli interessati di curare il versamento dei contributi dovuti all'INPS per la prosecuzione della posizione assicurativa sino al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile o ai raggiunti limiti di età pensionabile e sulla base dell'importo complessivo cui è parametrato l'ottanta per cento corrispondente alla rendita erogata.

L'Assessorato provvederà alla restituzione previa produzione della documentazione attestante l'adempimento dell'onere di contribuzione volontaria.

Per gli enti in liquidazione coatta amministrativa i benefici previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 36/1991 saranno usufruiti, con le formalità procedurali previste dal presente decreto, in qualsiasi momento sulla base dell'andamento dell'esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato.

Art. 4

I benefici, di cui agli articoli precedenti, cessano d operare in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato comunque soggetto al pagamento di oneri contributivi.

A tal fine, i beneficiari dovranno presentare, annualmente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di cui all'art. 4, legge n. 15/68, nella quale attestano di non prestare attività di lavoro dipendente e di non beneficiare di ulteriori posizioni contributive.

Art. 5

Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà all'accreditamento annuale degli importi necessari a soddisfare le richieste accolte agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

Gli uffici medesimi, previo accertamento del persistere delle condizioni di cui al precedente art. 4, provvederanno mensilmente all'erogazione delle somme dovute in conformità al provvedimento assessoriale che ne quantifica l'importo, nonchè secondo le vigenti norme di contabilità, alla rendicontazione annuale delle somme erogate in qualità di delegato.

Con le stesse procedure e previa acquisizione della documentazione relativa alla contributiva volontaria attivata dagli interessati, l'ufficio provvederà al rimborso degli oneri effettivamente sopportati dai beneficiari.

L'omesso pagamento degli oneri contributivi di cui al comma precedente determina la decadenza dal beneficio.

Art. 6

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Palermo, 19 gennaio 1993.

CAMPIONE

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 23 marzo 1993.

Reg. n. 2, Presidenza regionale, fg. n. 166.