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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 709/2008

REGOLAMENTO (CEE) N. 86/93 DELLA COMMISSIONE, 19 gennaio 1993

G.U.C.E. 20 gennaio 1993, n. L 12

Modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco.

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (1), in particolare l'articolo 12,

Considerando che un'organizzazione interprofessionale deve raggruppare almeno un terzo delle quantità prodotte, trasformate o acquistate dai membri di ciascuno dei comparti in causa, per poter essere sufficientemente rappresentativa nella regione in cui opera; che, per evitare squilibri fra le regioni, tale livello di rappresentatività deve essere raggiunto in tutte le regioni in cui essa esercita la sua attività, qualora operi su scala interregionale;

Considerando che è opportuno precisare che l'attività del commercio di tabacco comprende, oltre a quella svolta dai commercianti di tabacco, anche l'acquisto da parte di consumatori finali di tabacco in colli;

Considerando che è necessario stabilire i dati che le organizzazioni interprofessionali sono tenute a trasmettere alla Commissione, qualora la Commissione sia competente per il loro riconoscimento;

Considerando che la revoca del riconoscimento deve, di norma, avere effetto dal momento in cui vengono meno i requisiti del medesimo; che è opportuno, tuttavia, prevedere la possibilità di limitare tale efficacia retroattiva in funzione delle circostanze;

Considerando che è opportuno precisare che la rappresentatività minima delle organizzazioni interprofessionali attive su scala interregionale deve essere la stessa di quella richiesta alle organizzazioni interprofessionali regionali;

Considerando che i contributi eventualmente dovuti dai non aderenti in virtù dell'articolo 9, paragrafo 7 o dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/92 devono essere fissati in base a dati certi e verificabili;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.

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Art. 1

Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa su scala regionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2077/92, quando copre almeno un terzo dei quantitativi prodotti, trasformati o acquistati dai membri di ciascuno dei comparti che la compongono, i quali operano nella produzione, prima trasformazione o nel commercio del tabacco o dei gruppi di varietà di tabacco oggetto delle attività dell'organizzazione interprofessionale.

Qualora eserciti la sua attività a livello interregionale o a livello comunitario, l'organizzazione interprofessionale è tenuta a comprovare il possesso dei requisiti di rappresentatività, indicati al primo comma, in ciascuna delle regioni in cui opera.

Il commercio di tabacco comprende la manifattura di prodotti a base di tabacco.

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Art. 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2077/92, le organizzazioni interprofessionali che esercitano la loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri, o su scala comunitaria presentano alla Commissione una domanda di riconoscimento corredata dei documenti comprovanti, in particolare:

- lo svolgimento di varie delle azioni indicate all'articolo 3 del citato regolamento;

- la sfera geografica in cui svolgono la loro attività;

- la loro costituzione secondo il diritto di uno Stato membro o il diritto comunitario;

- il possesso dei requisiti di rappresentatività di cui all'articolo 1.

Le organizzazioni interprofessionali trasmettono alla Commissione qualsiasi altro documento o elemento di valutazione necessari per far conoscere la loro attività.

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Art. 3

La revoca del riconoscimento, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2077/92, ha effetto dal momento in cui sono venuti meno i requisiti per la concessione del riconoscimento.

Tuttavia, la decisione di revoca può limitare tali effetti in funzione del motivo della revoca e della natura degli atti intervenuti.

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Art. 4

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2077/92, un progetto avente un campo di applicazione interregionale può beneficiare dell'estensione di efficacia soltanto se le organizzazioni interprofessionali interessate rappresentano, in ciascuna delle regioni e per ciascuno dei comparti coperti, almeno due terzi della produzione e/o del commercio di cui trattasi.

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Art. 5

L'organizzazione interprofessionale che chieda l'imposizione di contributi agli operatori individuali o alle associazioni non aderenti, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7 o dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/92, comunica allo Stato membro o alla Commissione, secondo il caso, tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo del contributo richiesto ai non aderenti. Lo Stato membro e la Commissione possono eseguire i controlli ritenuti necessari presso l'organizzazione interprofessionale considerata.

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Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione