
LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1993, n. 8
G.U.R.S. 16 gennaio 1993, n. 3
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, concernente accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale negli enti locali e disposizioni riguardanti la valutazione dell'anzianità di servizio dei dipendenti regionali per la partecipazione ai concorsi e le modalità e i criteri di assunzione presso il corpo forestale regionale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. L'incentivo economico previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, si intende attribuito anche al personale addetto ai servizi di polizia municipale al quale è stata già riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 ed in aggiunta alla stessa.
1. I dipendenti regionali, ai fini della valutazione dell'anzianità per la partecipazione ai concorsi, sono considerati in servizio dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione della graduatoria sul procedimento concorsuale.
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, concernenti modalità e criteri di assunzione si applicano, per quanto non disciplinato da speciali disposizioni di legge e fermo restando il disposto dell'articolo 17 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, anche alle assunzioni da effettuare nei ruoli del corpo forestale.