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LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

G.U.R.S. 9 gennaio 1993, n. 2

Interventi a favore dei teatri stabili di Palermo e di Catania.

Testo con annotazioni alla data 8 gennaio 1996

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Siciliana è autorizzata a contribuire alle spese di gestione dei teatri stabili di Palermo e di Catania anche attraverso la partecipazione alle associazioni costituite o da costituirsi per la loro gestione.

2. Per i fini previsti dal comma 1 è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni e di lire 2.000 milioni per gli esercizi finanziari 1992-1993 e 1994. (1)

3. Alla spesa di lire 4.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1992 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. Il predetto onere e quello di lire 8.000 milioni ricadente negli esercizi finanziari 1993 e 1994 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1009 "Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 1, della L.R. 41/95 "la contribuzione alle spese di gestione dei teatri stabili di Palermo e di Catania prevista dalla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1, per gli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994, è prorogata fino al 31 dicembre 1995".

Con successivo provvedimento (art. 1 della L.R. 3/96) viene autorizzato un ulteriore finanziamento anche per l'anno 1996.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 gennaio 1993.

CAMPIONE