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LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 4

G.U.R.S. 9 gennaio 1993, n. 2

Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20 concernente interventi in materia di talassemia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, si applicano ai soggetti affetti da anemia drepanocitica omozigotica o da anemia talasso - drepanocitica che si trovano nelle stesse condizioni dei soggetti affetti da forme gravi di talassemia.

Art. 2

1. Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo e trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1009 "Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati alla emergenza".

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 gennaio 1993.

CAMPIONE