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N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 18 agosto 1993

G.U.R.I. 25 settembre 1993, n. 226

Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

TESTO COORDINATO (al D.M. Salute 23 marzo 2017)

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1 maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, nonchè il decreto in data 15 febbraio 1992 integrativo del decreto 27 settembre 1990 e la precisazione sulla tariffazione dell'ossigeno liquido pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1993;

Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e tenuto conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione intermedia per il periodo gennaio-settembre 1992;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie private, pari a L. 450 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari professionali e dei diritti addizionali;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 1

E' approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A e B del presente decreto.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 2

La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 3

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

a) dall'importo delle sostanze impiegate, in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato A) o in base al disposto di cui al successivo art. 5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;

b) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa tabella (allegato B);

c) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;

d) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 4

Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L. 50 per ogni sostanza e alle L. 50 per le frazioni di L. 50 oltre detto minimo.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 5

Per le sostanze non comprese nell'allegato A il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 6

L'onorario professionale previsto dall'allegato B deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 7

Per le preparazioni magistrali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

Se la preparazione magistrale contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al farmacista una sola addizionale di L. 3.000.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 8

Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 7.500.

Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a "battenti chiusi" e "a chiamata".

Non competono quando la farmacia effettua servizio a "battenti aperti", ancorchè con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del 25% per le farmacie rurali sussidiate con arrotondamento pari a L. 9.500 per la dispensazione notturna e per un importo pari a L. 4.000 per la dispensazione diurna.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 9

I prezzi calcolati in base agli allegati A e B non possono essere modificati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 10

Sul prezzo di vendita del medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficienza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 11

La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 12

La presente tariffa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 13

La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

ALLEGATO A

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Sanità 2 settembre 1994 e integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 23 marzo 2017)

TABELLA DI PREZZI DELLE SOSTANZE

Medicinale

Grammi

Lire

A

Acido acetilsalicilico

1

60

Acido ascorbico

1

120

Acido benzoico

1

100

Acido borico

10

180

Acido citrico

10

180

Acido cloridrico (diluito)

1

60

Acido fosforico

10

850

Acido glutammico

1

200

Acido lattico

1

70

Acido pirogallico (pirogallolo)

1

435

Acido salicilico

1

50

Acido tannico (tannino)

1

200

Acido tartarico

10

500

Acido tricloro-acetico

1

300

Acqua depurata

100

100

Acqua ossigenata 100 vol. (vedi perossido di idrogeno)

.

.

Acqua ossigenata 10 vol. (vedi perossido di idrogeno)

.

.

Acqua sterile per preparazioni iniettabili

10

100

Agar Agar

1

450

Alcool etilico a 95 gradi

100

4.000

Allume

100

850

Aloe polvere

1

45

Altea (radice) polvere

10

850

Altea estratto fluido

10

1.500

Amido di mais

100

1.200

Amido di riso

100

1.320

Ammoniaca

10

150

Ammonio carbonato

10

250

Ammonio cloruro

10

500

Ammonio solfoittiolato

10

1.700

Anice

1

50

Anice stellato (badiana)

1

100

Antimonio e potassio tartrato

1

150

Argento nitrato

1

2.500

Argento proteinato

1

1.845

Argilla sterilizzata (bolus alba caolino v. caolino)

.

.

Atropina solfato

1

6.250

B

Benzalconio cloruro

1

400

Bergamotto essenza

1

600

Bismuto canfocarbonato neutro

1

300

Bismuto carbonato basico

1

180

Bismuto nitrato basico (magistero)

1

150

Bismuto salicilato basico

1

525

Bismuto gallato basico (sottogallato)

1

195

Blu di metilene

1

600

Boldo polvere

10

400

Boldo estratto fluido

10

1.100

Borace

100

1.200

Bromoformio

1

270

Burro di cacao

10

850

C

Caffeina

1

650

Caffeina e sodio benzoato

1

450

Calcio carbonato (precipitato)

100

800

Calcio cloruro (cristalli)

10

765

Calcio fosfato bibasico

10

600

Calcio glicerofosfato

1

150

Calcio idrossido

100

3.500

Calcio lattato

1

40

Camomilla comune

100

6.600

Canfora

1

210

Cannabis infiorescenze

1

euro 9,00

Caolino (Bolus alba)

1

20

Carbone attivo

1

150

Carbone vegetale

1

20

Carbonio tetracloruro

100

4.700

Cascara estratto secco

1

600

Cedro essenza

1

500

Cera bianca

1

50

China rossa corteccia

10

720

China estratto fluido

10

2.000

Chinidina solfato

1

1.200

Chinina cloridrato

1

1.245

Chinina solfato

1

1.000

Cloralio idrato

1

120

Cloroformio

10

750

Codeina fosfato

1

15.000

Collodio

10

550

Creosoto

1

420

D

Difenidramina cloridrato

1

1.100

E

Efedrina base

1

1.200

Efedrina cloridrato

1

1.200

Esametilentetramina (cristalli)

10

1.150

Esametilentetramina anidro metilencitrato

10

300

Etere etilico (anestetico)

10

950

Eucaliptolo

1

100

Eucalipto essenza

1

200

F

Fenile salicilato

1

150

Fenolftaleina

1

150

Fenolo

1

100

Fenolo liquido

10

1.000

Ferro ridotto

1

200

Finocchio essenza

1

500

Formaldeide soluz. acquosa al 40%

100

700

Frangula estratto secco

1

600

Ftalil sulfatiazolo (vedi sulfatiazolo)

1

135

G

Garofano essenza

1

350

Gelatina

1

60

Genziana estratto fluido

10

1.500

Genziana tintura

10

1.650

Ginepro essenza

1

2.000

Glicerina

10

200

Glicole propilenico

10

450

Glucosio

1

30

Gomma adragante

10

2.200

Gomma arabica

10

800

Guaiacolo

1

250

I

Iodio

10

4.000

Iodio soluzione alcoolica (alcool iodato)

10

1.000

Iodoformio

1

450

Ipecacuana (radice)

1

450

Ipecacuana polvere titolata

1

555

Ipecacuana estratto fluido

10

9.000

L

Lanolina anidra

10

350

Lattosio

10

150

Lidocaina

1

300

Lidocaina cloridrato

1

200

Limone essenza

1

200

Lino semi

100

1.500

Lino farina

100

2.000

Liquirizia

100

3.000

Litio carbonato

1

150

M

Magnesio carbonato

10

200

Magnesio ossido

10

300

Magnesio solfato eptaidrato

100

1.500

Magnesio stearato

100

4.800

Manna

10

1.000

Mannitolo (Mannite)

10

1.200

Menta (foglie)

10

850

Menta essenza

1

500

Mentolo naturale

1

250

Meprobamato

1

30

Mercurio cloruro (sublim. corrosivo)

1

270

Mercurio ossido giallo

1

450

Mercuroso cloruro

1

500

Metile-p-idrossibenzoato

1

400

Metile salicilato

10

350

Metionina

1

250

Morfina cloridrato

1

18.000

Morfina solfato

10

74.000

N

Niaouli essenza (gomenolo)

1

200

Nicotinammide

1

400

Nichetammide

1

225

Noce vomica estratto fluido

10

2.000

O

Olio di arachidi

100

2.000

Olio di mandorle dolci.

100

8.000

Olio di oliva

100

2.000

Olio di ricino

100

3.000

Olio di sesamo

100

3.500

Omatropina bromidrato

1

10.000

Oppio polvere titolata

1

3.600

Ossicodone cloridrato

5

140.000

Ossigeno gassoso (litri)

100

1.500

Ossigeno liquido (litri) (espresso in ossigeno gassoso)

100

900

P

Pancreatina

1

225

Papaina

2

300

Papaverina cloridrato

1

1.185

Paracetamolo

10

1.300

Paraffina solida

10

120

Paraffina liquida

100

2.000

Pepsina (1: 100)

1

105

Perossido di idrogeno 100 vol.

100

1.000

Perossido di idrogeno 10 vol.

100

750

Pilocarpina cloridrato

1

17.700

Pino essenza

1

420

Pino gemme

10

400

Piombo acetato

10

250

Piperazina adirato

1

100

Poligala (virginiana radice)

10

750

Poligala estratto fluido

10

2.500

Polivinilpirrolidone

1

400

Potassio bromuro

1

150

Potassio cloruro

10

650

Potassio ioduro

1

195

Potassio permanganato

10

300

Potassio sulfoguaiacolato

1

150

Procaina cloridrato

1

950

R

Rabarbaro polvere

1

45

Rabarbaro estratto fluido

10

2.500

Ratania

10

400

Resorcina

1

255

S

Saccarina

1

200

Saccarosio

100

400

Senna foglia

10

300

Senna frutti

10

200

Sodio benzoato

1

30

Sodio bicarbonato

10

60

Sodio bromuro

10

1.350

Sodio citrato

10

800

Sodio cloruro

10

200

Sodio fosfato bibasico

10

600

Sodio glicerofosfato

1

105

Sodio ioduro

1

180

Sodio salicilato

1

50

Sodio solfato anidro

10

150

Sodio solfato decaidrato

100

400

Sodio stearato

10

800

Sodio e potassio tartrato (sale di Seignette)

10

400

Sodio tiosolfato

1

50

Solfadiazina

1

100

Solfaguanidina

1

250

Solfamerazina

1

600

Solfametazina

1

300

Solfanilammide

1

60

Sulfatiazolo

1

135

Solfo precipitato (magistero)

100

4.500

Solfo sublimato (fiori)

100

1.200

Sorbitolo puro

100

6.000

Sorbitolo soluzione al 70%

100

4.200

Spermaceti

1

35

Stearina

1

20

Stricnina nitrato

1

2.250

T

Talco

100

910

Teobromina

1

800

Teofillina

1

500

Terpina idrata

1

75

Timolo

1

225

V

Valeriana polvere

10

500

Valeriana tintura

10

1.500

Vaselina bianca

10

250

Z

Zinco ossido

10

210

Zinco solfato

1

100

Zucchero (v. saccarosio)

100

400

Visto, il Ministro della sanità GARAVAGLIA

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 1, del D.M. Salute 22 settembre 2017.

ALLEGATO B

TABELLA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI

Medicinale

Lire

1) Preparazioni liquide (soluzioni fino a due componenti): per qualunque quantità

6.750

per ciascun componente in più sul prezzo finale

800

per filtrazione

2.350

per riscaldamento

2.350

per sterilizzazione

3.500

2) Emulsioni e sospensioni: preparazioni (fino a tre componenti) fino a grammi 250

11.250

per ogni g 100 in più oltre i g 250

700

per ogni componente in più sul prezzo finale

700

3) Pomate - Cerotti ed empiastri: preparazioni (fino a due componenti) fino a g 50

12.350

per ogni g 50 in più oltre i g 50

750

per ciascun componente in più sul prezzo finale

750

per preparazioni a caldo

2.250

per preparazioni sterili

2.250

4) Polveri composte e specie (miscelazione di droghe vegetali fino a due componenti): per qualunque quantità

8.400

per ogni componente in più sul prezzo finale

750

5) Cachets – Cartine - Capsule - Compresse: preparazioni (fino a due componenti) per dieci unità

10.100

oltre le prime dieci per ogni unità in più

250

per ogni unità in meno

350

per ciascun componente in più sul prezzo finale

600

Detti prezzi si intendono comprensivi di scatola, carta e sacchetto.

6) Pillole - Granuli - Pastiglie: preparazioni (fino a due componenti) per venti unità

14.050

oltre le prime venti per ogni unità in più

150

per ogni unità in meno

300

per ciascun componente in più sul prezzo finale

600

7) Boli: preparazioni (fino a due componenti) per cinque unità

11.250

oltre le prime cinque unità ogni unità in più

300

per ogni unità in meno

800

per ciascun componente in più sul prezzo finale

600

8) Suppositori - Ovuli - Candelette e cilindri uretrali: preparazioni (fino a due componenti) per sei unità

14.050

per ogni unità in più

600

per ogni unità in meno

1.100

per ciascun componente in più sul prezzo finale

600

9) Fiale (esclusi controlli F.U.): fino a tre ml.

400

fino a cinque ml.

750

fino a dieci ml.

850

fino a cinquanta ml.

3.500

fino a cento ml.

4.850

Si aggiungono gli onorari previsti al punto uno dell'allegato B.

10) Operazioni di dispensazione (da non sommare agli altri onorari)

4.500

Nota. - Per le preparazioni di cui ai punti 6), 7) e 8) l'eccipiente, anche se non espressamente indicato nella ricetta, va tariffato.

Visto, il Ministro della sanità GARAVAGLIA