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REGOLAMENTO (CE) N. 3235/94 DEL CONSIGLIO, 20 dicembre 1994

G.U.C.E. 28 dicembre 1994, n. L 338

Modifiche, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, di varie disposizioni nel settore agricolo che prevedono un cofinanziamento di talune azioni a favore dei nuovi Stati membri.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° gennaio 1995

Applicabile dal: 1° gennaio 1995

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3,

Considerando che, per estendere ai nuovi Stati membri il beneficio del cofinanziamento comunitario per talune azioni nel campo del controllo delle spese agricole, è opportuno adattare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" (1), del regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" (2), del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (3) e del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento (4);

Considerando che è opportuno precisare le condizioni della concessione del cofinanziamento comunitario, di cui ai succitati regolamenti, in particolare per quanto riguarda la durata, l'importo globale annuo, il tasso di intervento e la percentuale di ripartizione tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 30 dicembre 1989, n. L 388. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1863/90 (G.U. 3 luglio 1990, n. L 170).

(2)

G.U. 9 febbraio 1991, n. L 37.

(3)

G.U. 5 dicembre 1992, n. L 355. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 165/94 (G.U. 29 gennaio 1994, n. L 24).

(4)

G.U. 29 gennaio 1994, n. L 24.

Art. 1

1. Il regolamento (CEE) n. 4045/89 è modificato come segue:

a) all'articolo 12, i termini "articoli 13, 14 e 15" sono sostituiti dai termini "articolo 13, 14, 15 e 16 bis";

b) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 16 bis

La Comunità partecipa alle spese di cui agli articoli 13, 14 e 15 sostenute dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia per un periodo di tre anni a partire dal 1° gennaio 1995, nella misura del 50%, senza distinzione tra i tipi di spesa e limitatamente ad un importo globale annuo di 360 000 ECU per ciascuno Stato."

2. Il regolamento (CEE) n. 307/91 è modificato come segue:

a) all'articolo 1, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, la partecipazione finanziaria della Comunità si fa in misura del 50% per tre anni a partire dal 1° gennaio 1995 e limitatamente ad un importo globale annuo di 125 000 ECU per la Finlandia e di 250 000 ECU per l'Austria e la Svezia.";

b) all'articolo 2, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, la partecipazione finanziaria della Comunità si fa in misura del 50% per tre anni a partire dal 1° gennaio 1995 e limitatamente ad un importo globale annuo di 125 000 ECU per la Finlandia e di 250 000 ECU per l'Austria e la Svezia."

3. All'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1995 nei limiti degli stanziamenti disponibili.

L'importo globale è ripartito tra gli Stati membri secondo le seguenti percentuali:

per il 1995:
Belgio            2,2
Danimarca         2,3
Germania          9,2
Grecia            8,0
Spagna           16,5
Francia          13,3
Irlanda           4,2
Italia           18,1
Lussemburgo       0,6
Paesi Bassi       2,8
Austria           3,3
Portogallo        5,3
Finlandia         2,7
Svezia            2,4
Regno Unito       9,1
per il 1996 e il 1997:
Austria          39,3
Finlandia        32,1
Svezia           28,6"

4. La tabella figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 165/94 è sostituita dalla seguente:

"Criterio di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 a partire dal 1° gennaio 1995

            (in percentuale)
Belgio            2,2
Danimarca         2,3
Germania          9,2
Grecia            8,0
Spagna           16,5
Francia          13,3
Irlanda           4,2
Italia           18,1
Lussemburgo       0,6
Paesi Bassi       2,8
Austria           3,3
Portogallo        5,3
Finlandia         2,7
Svezia            2,4
Regno Unito       9,1"
Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data del trattato di adesione del 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT