
REGOLAMENTO (CE) N. 3193/94 DEL CONSIGLIO, 19 dicembre 1994
G.U.C.E. 24 dicembre 1994, n. L 337
Modifiche al regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e al regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,
Vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (2);
Considerando che l'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2052/88 modificato, precisa che i contributi concessi agli attuali Stati membri nell'ambito dell'obiettivo n. 2 devono essere programmati ed erogati su base triennale; che, per garantirne l'efficacia e la continuità, i contributi a favore dei nuovi Stati membri devono poter essere, in via eccezionale e a loro richiesta, programmati ed erogati su base quinquennale;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 (3), recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (2);
Considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, modificato, una spesa non può essere considerata sovvenzionabile con il contributo dei Fondi se è stata sostenuta prima della data alla quale la Commissione ha ricevuto la relativa richiesta; che tale regola è subordinata alla disposizione transitoria dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo cui una spesa per la quale la Commissione abbia ricevuto una domanda nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1994 può essere considerata sovvenzionabile con il contributo dei Fondi a decorrere dal 1° gennaio 1994;
Considerando che è necessaria una disposizione transitoria analoga per gli Stati che aderiranno all'Unione europea in conformità dell'atto di adesione del 1994; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 4253/88;
Considerando che, in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione del 1994, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione, le quali entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato stesso,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 15 luglio 1988, n. L 185.
G.U. 31 luglio 1993, n. L 193.
G.U. 31 dicembre 1988, n. L 374.
All'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, è aggiunto il seguente comma:
"In via eccezionale, la Commissione può accettare, su richiesta dell'Austria, della Finlandia o della Svezia, di programmare e di erogare i contributi concessi nell'ambito dell'obiettivo n. 2 per l'intero periodo 1995-1999".
All'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, è aggiunto il seguente comma:
"In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, una spesa per la quale la Commissione abbia ricevuto dall'Austria, dalla Finlandia o dalla Svezia, per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 1994 di questi paesi, una domanda conforme a tutte le condizioni specificate all'articolo 14, paragrafo 2 può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dalla data di entrata in vigore al trattato di adesione del 1994."
Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione del 1994.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. KINKEL