
DECRETO LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691
G.U.R.I. 19 dicembre 1994, n. 295
Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35)
TESTO COORDINATO (alla legge 7 agosto 2012, n. 134 e con annotazioni alla data 7 agosto 2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi che consentano di avviare rapidamente l'opera di ricostruzione nelle zone colpite da avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, nonchè di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
(modificato e integrato dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35 e modificato e integrato dall'art. 2 e dall'art. 5 ter, comma 4, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 e integrato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507 e dall'art. 3 del D.L. 12 novembre 1996, n. 576, convertito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677)
1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili anche ad uso non abitativo, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato:
a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;
b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo e non abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa. (1)
1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso danneggiati dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni. (1)
3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture e/o ricevute fiscali relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo. La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica.
4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 720 miliardi per l'anno 1996. (2)
Si riporta il testo dell'art. 4 bis del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438:
"Art. 4 bis - Ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze
1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994.
2. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze."
Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5 novies, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74:
"Art. 12
5-novies. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti imposti dall'Autorità di bacino del Po, possono inoltrare apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 30 aprile 1996. L'accoglimento delle domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti dei benefici previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 691 del 1994 e delle disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5 ter, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74:
"Art. 11
5-ter. Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994."
(modificato ed integrato dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35, modificato dall'art. 5, comma 3 bis, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dall'art. 1 ter, comma 1, lett. a), del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e dell'art. 12, comma 1, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74)
1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997. (1)
2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. (2)
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purchè entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonchè alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 % del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 % della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50% dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 % nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
[4-bis. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali.] (comma abrogato) (3)
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 %. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.
7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
8.[ Relativamente ai finanziamenti previsti dal presente articolo, la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale dell'90 per cento del finanziamento concesso dalle banche su richiesta delle stesse e dei soggetti beneficiari. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 95 per cento della perdita definitivamente accertata d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a. per i finanziamenti concessi di importo non superiore a 300 milioni di lire, all'85 per cento di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore a lire 300 milioni e non superiore ad un miliardo di lire ed al 75 per cento di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore ad un miliardo di lire.] (periodi soppressi) (4) A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti [del massimale o delle percentuali] (parole soppresse) (4) di garanzia attivabili, non superiore al 50 % dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489. (5)
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 7, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 giugno 1995, n. 265:
"Art. 5
7. Le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali, aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del medesimo decreto, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994."
Si riporta il testo dall'art. 4, comma 1, del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438:
"Art. 4
1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, siano diversi dai proprietari dei beni distrutti o danneggiati ricevuti in lavorazione, riparazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, di appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà, i contributi previsti dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis del citato decreto-legge, relativamente ai danni subiti dai beni stessi, possono essere richiesti direttamente dai proprietari. Per la determinazione delle provvidenze, nonchè per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, si applicano i criteri adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente alle imprese danneggiate, e le conseguenti direttive impartite con decreti del Ministro del tesoro. I soggetti aventi diritto possono presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Comma abrogato dall'art. 1 ter, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438.
Periodi e parole soppressi dall'art. 3, commi 1 e 3, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5 ter, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74:
"Art. 11
5-ter. Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994."
(introdotto dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35 e modificato dall'art. 5, comma 3, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 e dall'art. 1 ter, comma 1, lett. b), del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438)
1. I consorzi o le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino Fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3, separati dai Fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal Fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.
2. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con le garanzie di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 3.
3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto [dei nove decimi] (parole soppresse) (1) delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.
3-bis. Gli interventi agevolati possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonchè la documentazione sull'operatività del Fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995.
Parole soppresse dall'art. 3, comma 7, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
(introdotto dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35)
1. I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sono considerati investimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1995.
(sostituito dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35, integrato e modificato dall'art. 5, commi 3 ter, 4 e 7 bis, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, modificato dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 1 ter, comma 1, lett. c), del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e dell'art. 12, commi 2 e 3, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74)
1. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. (1)
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purchè entro il limite del valore dei beni danneggiati nonchè alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. La concessione della garanzia sostitutiva è deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2.
7. [Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito.] (periodo soppresso) (2) Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. (3)
Si riporta il testo dall'art. 4, comma 1, del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438:
"Art. 4
1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, siano diversi dai proprietari dei beni distrutti o danneggiati ricevuti in lavorazione, riparazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, di appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà, i contributi previsti dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis del citato decreto-legge, relativamente ai danni subiti dai beni stessi, possono essere richiesti direttamente dai proprietari. Per la determinazione delle provvidenze, nonchè per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, si applicano i criteri adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente alle imprese danneggiate, e le conseguenti direttive impartite con decreti del Ministro del tesoro. I soggetti aventi diritto possono presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Periodi e parole soppressi dall'art. 3, commi 1 e 3, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5 ter, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74:
"Art. 11
5-ter. Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994."
(introdotto dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35, modificato dall'art. 5, comma 7 bis, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 dall'art. 1, commi 1 e 3 e art. 1 ter, comma 1, lett. d), del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, integrato dall'art. 3, comma 5, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507 e abrogato ai sensi dell'art. 23, comma 7, dal numero 21), dell'allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) (1)
[1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato un contributo pari al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.
1-bis. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso è corrispondentemente ridotto.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 135 miliardi per l'anno 1995.
3-bis. Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. ]
Vedi, anche, l'art. 23, comma 11, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(introdotto dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35)
1. Gli oneri derivanti dalle perizie tecniche per la valutazione dei danni, sopportati dai soggetti danneggiati di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono da considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi coperti dalle provvidenze di cui al presente decreto.
2. Le domande di risarcimento e tutta la documentazione relativa, di cui agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis sono presentate in carta semplice; la documentazione richiesta per ottenere le agevolazioni di cui al decreto interministeriale dell'11 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.
(introdotto dall'art. 1 ter, comma 1, lett. e), del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e integrato dall'art. 11, comma 5 bis, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74)
1. In caso di danni ai fabbricati aziendali delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'art. 3, comma 2, qualora si rendesse necessario il trasferimento dell'impresa in altra sede nello stesso comune o in comuni contermini o in altro comune interessato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 al fine di consentire all'imprenditore di ubicare l'azienda in zone a minore rischio di esondazione, possono essere finanziati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, i costi relativi all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile, nei limiti del danno subito.
2. I finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 sono concessi per tutti i ripristini documentati, effettuati dalle imprese danneggiate di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, a decorrere dal 4 novembre 1994.
(introdotto dall'art. 1 ter, comma 1, lett. e), del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438)
1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'art. 3, comma 2, siano diversi dai proprietari degli impianti o degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio d'impresa, i contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 3-bis, relativamente ai danni subìti dagli impianti o dagli immobili stessi, possono essere richiesti dai proprietari direttamente o per il tramite delle imprese danneggiate.
(introdotto dall'art. 1 ter, comma 1, lett. e), del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438)
1. Nel rispetto del destinazione prevista, i finanziamenti per il ripristino migliorativo di cui agli articoli 2 e 3 possono essere diretti all'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenuti più idonei o convenienti al rilancio dell'impresa.
(introdotto dall'art. 1 ter, comma 1, lett. e), del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438)
1. Le provvidenze previste dall'articolo 3-bis si intendono applicabili anche ai consorzi agrari provinciali in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio alla data del 4 novembre 1994, aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati a fruire delle provvidenze previste dall'articolo 3-bis presentano per il tramite di una banca apposita domanda al Mediocredito centrale S.p.a., per le relative concessioni, secondo le direttive impartite con i decreti del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, e del 24 marzo 1995, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale.
3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1 comma 4.
(sostituito dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35 e integrato dall'art. 1 ter, comma 1, lett. f), del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438)
1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonchè per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori delle regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995.
1-bis. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonchè il fatto che l'azienda è situata nei territori di cui al comma 1. Conseguentemente le regioni sono tenute a procedere immediatamente alla liquidazione delle provvidenze sulla base dell'attestazione prodotta dagli interessati.
3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 200 milioni.
4. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
5. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. (1) (2)
Si riporta il testo dall'art. 1 ter, comma 2, del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438:
"Art. 1 ter
2. Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come da ultimo modificato dal presente articolo, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5 ter, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74:
"Art. 11
5-ter. Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994."
(introdotto dall'art. 1 ter, comma 1, lett. g), del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438)
1. Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali.
(integrato dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35, integrato dall'art. 5, commi 6 e 6 bis, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, modificato dall'art. 1 ter, comma 1, lett. h), del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e dall'art. 11, comma 2 bis, del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74)
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 9 del presente decreto e a tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, individua:
a) i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1;
b) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione ai contributi di cui al medesimo articolo 1, nonchè gli organi incaricati di provvedere a tali adempimenti e alla erogazione dei contributi stessi;
c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti nell'articolo 1, comma 1, e della congruità delle spese di riparazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;
d) la misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'articolo 1, nonchè i criteri e le modalità per le relative erogazioni a saldo;
e) i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 ed ai benefici di cui all'articolo 9, nonchè le relative modalità di accertamento;
e-bis) i soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 3-bis, comma 1, previsto per la riparazione dei danni subiti da beni immobili;
f) ogni altro criterio e adempimento ritenuti necessari.
1-bis. La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 60 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della Regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'articolo 3-bis, alle medesime condizioni e con le medesime modalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.
2. La Conferenza di cui al comma 1 per le finalità ivi indicate può costituire nel proprio ambito appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori di intervento.
(modificato ed integrato dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35)
1. Per la realizzazione di ulteriori interventi ricompresi fra quelli indicati nell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Si osservano in quanto applicabili la deroga e le procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e le procedure di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7, dello stesso decreto. Nelle regioni ove gli uffici del Genio civile sono stati soppressi, il nulla osta del Presidente della Giunta regionale, previsto dallo stesso articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, viene rilasciato previa istruttoria eseguita dagli uffici competenti dell'amministrazione regionale.
1-bis. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui al precedente comma.
1-ter. In relazione alla deroga alle norme sulla contabilità contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è consentito svolgere ogni procedura relativa all'appalto dei lavori da eseguire, ivi compresa l'aggiudicazione con riserva; l'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata immediatamente dopo la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
2. Per il completamento degli interventi urgenti e di prima necessità disposti dai prefetti per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è integrato della ulteriore somma di lire 100 miliardi da utilizzarsi con le modalità indicate nell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge. Gli importi eventualmente non utilizzati sono trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, su altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa per esigenze connesse all'attuazione degli interventi previsti dal citato decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
3. L'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1995, in lire 215 miliardi per l'anno 1996 e in lire 153 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.
(modificato ed integrato dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35 e integrato dall'art. 5, comma 4 bis, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 giugno 1995, n. 265)
1. Per il ripristino delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici ubicate nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.550 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 376 miliardi per l'anno 1995, lire 461 miliardi per l'anno 1996 e lire 213 miliardi per l'anno 1997.
1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
2. Le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7752 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'anno 1995.
2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nonchè alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme".
2-ter. Gli interventi di cui all'articolo 6 e di cui al comma 1 del presente articolo riguardanti il ripristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonchè la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformità con il piano stralcio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
3. Per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata l'assegnazione, rispettivamente, dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi annui per il periodo 1995-1997.
3-bis. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1994, nonchè per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 12 miliardi per il 1996 alle regioni di cui all'articolo 1. Alla ripartizione della predetta somma in ragione proporzionale ai danni subiti da ciascuna regione provvederà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
3-ter. Per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la Regione Piemonte è altresì autorizzata ad assumere, con contratto a termine della durata di 3 anni e con relativi oneri a carico del proprio bilancio, 25 laureati in discipline tecniche.
(modificato dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35, integrato dall'art. 5, comma 4 quater, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dall'art. 13 del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e dall'art. 7, comma 2, del D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496)
1. Per consentire il ripristino dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonchè riportati da società a capitale pubblico o misto, nonchè da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali nel limite complessivo di lire 650 miliardi, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.
1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti medesimi presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle rispettive amministrazioni statali vigilanti un apposito piano di rilevazione dei danni subiti e dei conseguenti interventi di ripristino, con l'indicazione dei relativi costi.
3. Nei successivi trenta giorni, sulla base dei piani presentati e verificati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, un apposito comitato tecnico, costituito da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante di ciascuna delle predette amministrazioni, provvede alla ripartizione dell'importo di cui al comma 1, ove occorra anche con criteri di proporzionalità rispetto ai danni accertati.
4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 120 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996.
4-bis. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal comitato tecnico, di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente, [e, comunque, entro il 30 giugno 1996] (parole soppresse) (1) su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà e che non risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico.
4-ter. Eventuali economie di spesa, registrate dai soggetti beneficiari del mutuo in corso di realizzazione o al termine delle opere di ripristino per ribasso d'asta o per altri motivi, possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero competente, per l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare in base a dettagliata relazione, anche ai fini del comma 4-quater.
4-quater. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate. La durata dell'attività del comitato tecnico di cui al comma 3 è prorogata al 31 dicembre 1996.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, del D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.
(modificato dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35 e integrato dall'art. 5, comma 5, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 giugno 1995, n. 265)
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 giugno 1995, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dall'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995.
3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1º novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.
4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio 1995, l'importo delle indennità concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 100 miliardi ivi previsto. Le eventuali residue somme disponibili, riferite all'importo di lire 100 miliardi di cui al comma 2, sono portate in aumento della spesa prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, e della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, ripartendole in parti uguali tra le due finalizzazioni di spesa.
(introdotto dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35)
1. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30 aprile 1995 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dal medesimo art. 7, commi 2 e seguenti.
1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 2.745 miliardi per l'anno 1995, in lire 2.115 miliardi per l'anno 1996, in lire 733 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, in lire 743 miliardi per l'anno 1999 e in lire 403 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, nonchè, quanto a lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e a lire 1.365 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo, a titolo di anticipazione, delle disponibilità finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica giacenti presso l'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. Le predette disponibilità, individuate dal Ministro dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione. A decorrere dall'anno 1997 si provvede al reintegro delle anticipazioni mediante versamenti alla predetta sezione autonoma presso la Cassa depositi e prestiti, utilizzando la differenza fra le entrate di cui all'articolo 11, comma 5, e le autorizzazioni di spesa recate dal presente decreto.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
(modificato dall'art. 19, comma 24, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
1. E' istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al reddito complessivo relativo all'anno 1994, è dovuto nella misura di:
a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;
b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;
c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni.
2. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994.
3. E' istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo è pari all'uno per cento del reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto periodo di imposta.
4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994.
[5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.] (comma abrogato) (1)
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonchè per il contenzioso dei tributi di cui ai commi 1 e 3, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta di bollo.
7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri recati dal presente decreto e di quelli relativi al servizio del debito pubblico, [nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria] (parole soppresse) (2). Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto al presente comma.
Comma abrogato dall'art. 19, comma 24, lett. a), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Parole soppresse dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35.
(abrogato dall'art. 354, comma 1, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209)
[1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non può superare il tre per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non può essere superiore al settantacinque per cento dei predetti premi.
2. Gli accantonamenti destinati a costituire o a integrare le riserve istituite ai sensi del comma 1 sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito, limitatamente a quelli relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)]
(introdotto dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "le risorse di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno".
2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono abrogate le parole: " nonchè da beni mobili o immobili dei privati cittadini".
(introdotto dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35)
1. All'articolo 14-bis del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.
4-ter. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'imposta sulle donazioni.
4-quater. Il termine di cui al comma 4 è spostato al 31 marzo 1995".
(introdotto dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35)
1. Nei comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1994, è garantita per cinque anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
(introdotto dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35)
1. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'art. 2486 dello stesso codice sono differiti a 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1º ottobre 1994 ed il 30 settembre 1995.
(introdotto dalla legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35)
1. I gravi danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, o i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi, fino al massimo di 10 anni.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro dell'interno
DINI, Ministro del tesoro
GNUTTI, Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
PAGLIARINI, Ministro
del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI