
REGOLAMENTO (CE) N. 3094/94 DEL CONSIGLIO, 12 dicembre 1994
G.U.C.E. 20 dicembre 1994, n. L 328
Modifiche al regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 23 dicembre 1994
Applicabile dal: 1° luglio 1995
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (3) prevede, da parte degli Stati membri, un controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;
Considerando che è opportuno modificare le modalità di selezione delle imprese da controllare di cui all'articolo 2 del predetto regolamento per tener conto dei progressi realizzati nell'utilizzazione delle tecniche di analisi di rischio applicate ad altre misure di controllo, e allo scopo di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella scelta delle imprese;
Considerando che è necessario precisare che i documenti commerciali oggetto del controllo comprendono le informazioni sulla produzione e sulla natura dei prodotti e le informazioni conservate nei sistemi elettronici di immagazzinamento dati;
Considerando che taluni provvedimenti che comportano pagamenti diretti ai produttori, inclusi quelli previsti dal sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (4), devono essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89;
Considerando che è opportuno assicurare una corrispondenza tra i poteri e i compiti degli agenti competenti a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 e del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore (5);
Considerando che è opportuno precisare i mezzi d'azione di cui dispongono gli Stati membri, qualora i documenti commerciali risultino inadeguati ovvero si trovino al di fuori del territorio della Comunità;
Considerando che è opportuno rafforzare le procedure di assistenza reciproca previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89;
Considerando che, per il quinto anno di applicazione di tale regolamento, è necessario rendere più flessibile le condizioni di assegnazione dei contributi comunitari alle spese supplementari di cui agli articoli 13, 14 e 15 e di prevedere il cumulo degli importi di cui agli articoli 13 e 14 e la loro destinazione senza distinzione, ai diversi tipi di spesa;
Considerando che, qualora i responsabili che procedono ai controlli siano accompagnati da agenti della Commissione o di altri Stati membri, è necessario definire chiaramente la posizione di questi ultimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 28 giugno 1994, n. C 175.
Parere espresso il 18 novembre 1994.
G.U. 30 dicembre 1989, n. L 388.
G.U. 5 dicembre 1992, n. L 355. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 165/94 (G.U. 29 gennaio 1994, n. L 24).
G.U. 14 marzo 1991, n. L 67.
Il regolamento (CEE) n. 4045/89 è modificato come segue:
1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del presente regolamento, per "documenti commerciali" si intende il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati immagazzinati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1."
2) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"3. Ai fini del presente regolamento, si intende per "terzi" ogni persona fisica o giuridica che abbia un collegamento diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia.
4. Il presente regolamento non si applica alle misure contemplate nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (*). A norma dell'articolo 19, la Commissione stabilisce un elenco delle altre misure cui non si applica il presente regolamento.
Nota:
(*) G.U. 5 dicembre 1992, n. L 355."
3) All'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, l'importo "60 000 ECU" è sostituito dall'importo "100 000 ECU" e le parole "l'anno di calendario" sono sostituite da "l'anno di esercizio FEAOG".
4) All'articolo 2, paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono soppressi.
5) All'articolo 2, paragrafo 2, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:
"Per ciascun periodo di controllo a decorrere dal periodo 1995/1996, gli Stati membri, fatti salvi i loro obblighi di cui al paragrafo 1, selezionano le imprese da controllare in funzione dei risultati dell'analisi dei rischi applicata al settore delle restituzioni all'esportazione e a tutte le altre misure per le quali essa può applicarsi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la loro proposta per l'utilizzazione delle analisi dei rischi. Tale proposta comprende tutte le informazioni utili riguardanti il metodo da seguire, le tecniche, i criteri e i metodi di attuazione; essa è presentata entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'inizio del periodo di controllo in cui l'analisi dovrà applicarsi. Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione in merito alla loro proposta che sono formulate entro otto settimane dal ricevimento della stessa.
Per il periodo di controllo 1995/1996 le proposte in materia di analisi dei rischi sono inviate alla Commissione entro il 1° febbraio 1995.
Per quel che riguarda le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l'analisi dei rischi non sia applicabile, le imprese per le quali la somma delle entrate e delle uscite ovvero la somma di questi due importi nel quadro del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione "garanzia", è stata superiore a 300 000 ECU, e che non è stata controllata ai sensi del presente regolamento durante uno dei due periodi di controllo precedenti, devono obbligatoriamente costituire oggetto di controllo.".
6) All'articolo 2, paragrafo 2, l'ultimo comma, l'importo di "10 000 ECU" è sostituito da "30 000 ECU".
7) All'articolo 2, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il controllo si riferisce ad un periodo di almeno dodici mesi con termine durante il periodo di controllo precedente; esso può essere esteso per periodi, che lo Stato membro determinerà, che precedono o seguono il periodo di dodici mesi."
8) All'articolo 2, paragrafo 5, il riferimento "articolo 6 del regolamento (CEE) n. 283/72" è sostituito dal seguente: "articolo 6 del regolamento (CEE) n. 595/91 (*)", ed è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: "(*) G.U. 14 marzo 1991, n. L 67.".
9) All'articolo 3, paragrafo 1 il testo della frase introduttiva a quello del primo e del secondo trattino sono sostituiti come segue:
"1. L'accuratezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi, fra l'altro:
- raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi,
- se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte, e".
10) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. Nella scelta delle operazioni da controllare, si tiene pienamente conto del grado di rischio."
11) All'articolo 5 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I responsabili delle imprese o i terzi si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati immagazzinati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto."
12) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. Qualora nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente regolamento i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi è richiesto all'impresa di tenere in futuro tali documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore considerato.
Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.
Qualora tutti i documenti commerciali o parte di essi, da verificare ai sensi del presente regolamento si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata che l'impresa controllata, all'interno o al di fuori del territorio comunitario, l'impresa controllata deve mettere tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo ed in data definiti dallo Stato membro responsabile dell'esecuzione del controllo."
13) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:
"Articolo 7
1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui agli articoli 2 e 3:
- qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito,
- o diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessarie per il controllo.
La Commissione può coordinare delle azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri. Le disposizioni relative a tale coordinamento sono definite a norma dell'articolo 19.
2. Durante i primi tre mesi successivi all'anno d'esercizio FEAOG, in cui il pagamento è stato effettuato o percepito, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui al paragrafo 1, primo trattino, a ciascuno Stato membro in cui una simile impresa è stabilita. Detto elenco comprende tutti i particolari che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'articolo 2. Una copia di detto elenco è inviata alla Commissione.
Lo Stato membro in cui al pagamento è stato effettuato o percepito può chiedere allo Stato membro in cui l'impresa è stabilita di controllare alcune delle imprese di tale elenco ai sensi dell'articolo 2, indicando la necessità della richiesta e in particolare i rischi su cui si fonda.
Lo Stato membro che riceve la richiesta tiene nel debito conto i rischi connessi con detta impresa che gli sono stati comunicati dallo Stato membro richiedente.
Lo Stato membro che riceve la richiesta informa lo Stato richiedente dell'esito della stessa. In caso di controllo di un'impresa inclusa in tale elenco, lo Stato membro che lo ha effettuato informa dei risultati dello stesso lo Stato membro richiesto al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo di controllo.
Una copia di ogni richiesta di questo tipo è comunicata alla Commissione.
3. Durante i primi tre mesi successivi all'anno di esercizio FEAOG in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.
4. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 2 richieda informazioni supplementari, segnatamente i controlli incrociati di cui all'articolo 3, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Una copia di ciascuna richiesta specifica è comunicata alla Commissione.
Si dà seguito ad una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa da parte dello Stato membro richiesto; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione.
5. La Commissione stabilisce, a norma dell'articolo 19, i requisiti minimi del contenuto delle richieste di cui ai paragrafi 2 e 4."
14) All'articolo 9, paragrafo 5 l'anno "1991" è sostituito da "1996" e la seconda frase è soppressa.
15) All'articolo 10, paragrafo 3 il numero "sei" è sostituito da "otto".
16) All'articolo 10, il paragrafo 6 è soppresso.
17) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:
"1 bis. Nel quinto anno di applicazione del presente regolamento, gli importi del contributo comunitario globale di cui agli articoli 13 e 14 saranno cumulati. Nei limiti di tale cumulo, la Comunità contribuirà, senza distinzione e al tasso del 25%, alle spese sostenute dagli Stati membri alle condizioni previste agli articoli 13, 14 e 15."
18) L'articolo 21 è modificato come segue:
a) il testo attuale diviene paragrafo 1, ed è aggiunta la seguente frase:
"Questi ultimo sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato."
b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"2. I controlli di cui all'articolo 2 sono effettuati da agenti dello Stato membro.
Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali; essi hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.
3. Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 7, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare con il consenso dello Stato membro richiesto ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.
Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto, devono, in qualsiasi momento, essere in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.
4. Nella misura in cui le disposizioni nazionali di procedura penale riservino taluni atti a degli agenti specificamente individuati dalla legge nazionale, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3, non partecipano a tali atti. Essi comunque non partecipano in particolare alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal periodo di controllo 1995/1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORCHERT