
LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994, n. 47
G.U.R.S. 13 dicembre 1994, n. 62
Adeguamento degli articoli 18 e 22 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, recante "Interventi in materia di credito agrario", al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 18, primo comma, le parole: "nella forma di apertura di conto corrente a norma dell'articolo 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "nelle forme previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni";
b) all'articolo 18, terzo comma, la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere";
c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - Il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui al primo comma dell'articolo 18 è concesso con le seguenti modalità:
a) sull'intero ammontare del finanziamento per i primi sei mesi;
b) sul 50 cento del finanziamento per la residua durata.
La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativi ai prestiti di cui agli articoli 18, 19 e 20 è effettuata dall'I.R.C.A.C. direttamente alle aziende di credito finanziatrici alla data di scadenza degli stessi, ferma restando la corresponsione degli interessi, nell'ipotesi di pagamento oltre tale scadenza, nella misura pari a quella riconosciuta alla Regione sulle giacenze di tesoreria.
Ai beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 è fatto divieto di erogare ai soci, a saldo o in acconto, liquidazioni finali prima dell'integrale estinzione dei prestiti agevolati ottenuti per la campagna cui la liquidazione stessa si riferisce.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, accertata dall'I.R.C.A.C., comporta l'esclusione dalle agevolazioni creditizie per l'annata successiva a quella dell'accertamento dell'inadempienza.
Sulle operazioni assistite dai benefici previsti dagli articoli 18, 19 e 20 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può disporre accertamenti anche congiuntamente all'I.R.C.A.C.
Il pagamento delle anticipazioni ai conferenti è effettuato dagli istituti ed enti di credito sulla base di appositi bollettini di conferimento, predisposti dall'organismo associativo, intestati ai singoli soci e quietanzati dagli stessi presso gli sportelli bancari. I bollettini contengono, oltre l'importo, i dati catastali del fondo, l'indicazione delle quantità e delle caratteristiche dei prodotti conferiti".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal giorno 1 novembre 1994.