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DECRETO PRESIDENZIALE 23 novembre 1994, n. 48

G.U.R.S. 4 febbraio 1995, n. 7

Regolamento di disciplina dei contributi per la costituzione di parte civile previsti dall'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 ed, in particolare, l'art. 4, comma 5, che prevede, per l'accesso ai contributi di cui allo stesso articolo, l'emanazione di un apposito regolamento;

Udito il parere n. 483/94 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, espresso nella adunanza del 13 settembre 1994;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 475 del 3 novembre 1994;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Le associazioni di imprenditori, che abbiano avanzato dichiarazione di costituzione di parte civile, successivamente ammessa dall'autorità giudiziaria competente nei processi contro estorsori, ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dall'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, debbono indirizzare le relative domande all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Le modalità e i limiti della concessione del contributo sono regolate dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2

La domanda presentata dai soggetti di cui all'articolo precedente dovrà contenere:

- indicazione dell'evento estorsivo e del soggetto che lo ha subito;

- ammontare del contributo richiesto.

Contestualmente alla domanda dovranno essere prodotti:

- idonea documentazione comprovante l'avvenuta assunzione di un difensore di parte civile;

- certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale presso il quale pende il procedimento penale che attesta l'avvenuta costituzione di parte civile nei processi per i reati di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27;

- parcella rilasciata dal legale assunto, debitamente vistata dall'ordine professionale, comprovante l'eventuale acconto corrisposto dalle associazioni.

Art. 3

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dopo il completamento con esito positivo dell'istruttoria curata dal competente gruppo di lavoro dell'Assessorato, procederà alla concessione dei contributi richiesti secondo l'ordine cronologico scaturente dalla data di perfezionamento della documentazione richiesta ed, a parità di data, con riguardo a quella dell'istanza. E ciò fino all'esaurimento dello stanziamento di bilancio.

Art. 4

Il contributo previsto dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 - così come determinato per ciascun beneficiario - sarà corrisposto in acconti a presentazione, da parte delle associazioni, di successive parcelle, rilasciate dal legale assunto, debitamente vistate dall'ordine professionale.

Per ogni ulteriore richiesta di acconto successiva alla prima, e sino al saldo del contributo previsto, l'associazione presenterà, in uno alle parcelle di cui al comma precedente, dettagliate relazioni del legale sulla attività professionale svolta.

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente non ammetta la richiesta costituzione di parte civile, le associazioni di imprenditori dovranno procedere alla restituzione delle somme già percepite entro 30 giorni dalla data del provvedimento di reiezione, mediante versamento in entrata del bilancio della Regione.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, le somme dovute dovranno essere rimborsate aumentate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Art. 5

Le associazioni sono tenute a versare, in entrata del bilancio della Regione, sino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione regionale percepita, entro 30 giorni dall'avvenuta riscossione, le spese di giudizio liquidate a loro favore dal magistrato con sentenza definitiva, salvo quanto previsto ai commi che seguono.

Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute dalle associazioni, risultanti da parcelle formalizzate come stabilito all'art. 4 del presente regolamento, risultassero superiori alle spese di giudizio liquidate dal magistrato e regolarmente riscosse, l'importo da versare sarà uguale alla differenza tra l'importo costituito dalla sommatoria dell'anticipazione regionale e delle spese di giudizio e quello delle spese effettivamente sostenute.

Il contributo è destinato, altresì, a coprire in tutte o in parte le spese di giudizio che, sebbene liquidate a favore delle associazioni con sentenza definitiva, dalle stesse associazioni non vengano riscosse per cause ad esse non imputabili.

In tale ipotesi le associazioni dovranno provare di avere esercitato, senza esito alcuno, tutte le conseguente azioni di recupero.

Trascorsi i 30 giorni fissati al comma 1 del presente articolo, per il versamento in entrata del bilancio della Regione delle somme dovute dalle associazioni a sensi dei commi che precedono, le stesse dovranno rimborsare le somme di che trattasi aumentate degli interessi legali e dell'eventuale rivalutazione monetaria.

Nel caso in cui l'associazione fosse soccombente, il contributo si intende concesso a fondo perduto.

Art. 6

Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di pubblicazione del decreto, con i quale viene approvato il presente regolamento, dovranno essere integrate, entro 30 giorni dalla predetta data con gli elementi richiesti all'articolo 2.

Art. 7

Il competente ufficio dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, chiamato a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di concessione del contributo di cui al presente regolamento, espleterà la propria attività in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento amministrativo.

Gli atti del procedimento amministrativo devono essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza.

Analoga cautela deve essere adottata nella fase dell'acquisizione della documentazione necessaria e della corrispondenza con i soggetti beneficiari.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 23 novembre 1994.

MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 21 dicembre 1994.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 355.