
REGOLAMENTO (CE) N. 2843/94 DEL CONSIGLIO, 21 novembre 1994
G.U.C.E. 25 novembre 1994, n. L 302
Modifica dei regolamenti (CEE) n. 2328/91 e (CEE) n. 866/90 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della riforma della politica agricola comune.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottato il: 21 novembre 1994
Entrato in vigore il: 2 dicembre 1994
Nota
In quanto recante mera modifica ai Regolamenti n. 2328/91 e n. 866/90, il presente cessa di avere effetto dal 9 giugno 1997, data di entrata in vigore dei Regolamenti n. 950/97 e n. 951/97 che hanno espressamente abrogato il Reg. (CE) n. 2328/91. Da tenere presente che anche gli stessi Regolamenti n. 950/97 e n. 951/97 sono stati successivamente abrogati, a decorrere dal 2 luglio 1999, dal Reg. (CE) n. 1257/99.
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (3), e il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (4), sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 3669/93 (5), segnatamente per quanto concerne l'introduzione delle disposizioni finanziarie onde tener conto del massimale delle risorse disponibili per la realizzazione dell'obiettivo n. 5 a), di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (6);
Considerando che, nel contesto di attuazione della riforma della politica agricola comune e tenuto conto segnatamente dell'evoluzione in corso per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività agricola, è opportuno adattare le misure in materia di miglioramento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione per dare agli Stati membri più ampia libertà nella scelta delle condizioni specifiche per la realizzazione dell'obiettivo in parola;
Considerando che nel rispetto del massimale delle risorse disponibili per la realizzazione dell'obiettivo n. 5 a) è opportuno aggiornare gli importi degli aiuti di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91 e modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/94 della Commissione (7);
Considerando che è opportuno rendere più flessibile e facoltativo il regime di aiuti agli investimenti pur garantendo l'obbligo, per qualsiasi aiuto pubblico concesso nel settore, di rispettare i divieti e i limiti settoriali nonché le disposizioni vigenti per gli aiuti di Stato di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91;
Considerando che è opportuno rendere meno rigorose le condizioni di accesso agli aiuti e riservare una particolare attenzione alle misure a favore dei giovani agricoltori;
Considerando che occorre garantire che le misure previste dal presente regolamento si realizzino nel totale rispetto delle disposizioni ambientali in vigore; che in tale contesto è particolarmente opportuno introdurre una certa flessibilità alle limitazioni settoriali previste per gli aiuti agli investimenti nel caso degli investimenti nel campo della protezione dell'ambiente, dell'igiene degli allevamenti e del benessere degli animali;
Considerando che è opportuno verificare che le misure suddette siano compatibili con la riforma della politica comune e che non comportino segnatamente un incremento della capacità produttiva nei settori già caratterizzati da eccedenze,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 3 giugno 1994, n. C 152.
G.U. 25 luglio 1994, n. C 205.
G.U. 6 agosto 1991, n. L 218.
G.U. 6 aprile 1990, n. L 91.
G.U. 31 dicembre 1993, n. L 338.
G.U. 15 luglio 1988, n. L 185.
G.U. 29 ottobre 1994, n. L 280.
Il regolamento (CEE) n. 2328/91 è modificato come segue:
1) Gli importi contemplati nel regolamento (CEE) n. 2328/91 e che figurano nell'allegato del presente regolamento sono modificati come indicato nello stesso.
2) L'articolo 5 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo:
"1. Per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati membri possono istituire, nell'ambito dell'azione comune di cui all'articolo 1, un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole il cui titolare:";
b) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:
"c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare che gli investimenti sono giustificati riguardo alla situazione dell'azienda e alla sua economia, e che la sua realizzazione produce un miglioramento duraturo di tale situazione;";
c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
"2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è limitato alle aziende agricole il cui reddito da lavoro per unità di lavoro umana (ULU) sia inferiore a 1,2 volte il reddito di riferimento di cui al paragrafo 3.
Inoltre, gli Stati membri possono limitare il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 alle aziende agricole a carattere familiare."
3) L'articolo 6 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
"In questo caso l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non innalzi il numero di vacche da latte a più di cinquanta per ULU e a più di ottanta per azienda o, se l'azienda dispone di più di 1,6 ULU, non determini un aumento di più del 15 % del numero di vacche da latte.";
b) al paragrafo 4 l'ultimo comma è completato dalla seguente frase:
"Tuttavia la Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, può autorizzare uno Stato membro a derogare a questa condizione in casi eccezionali, ed esclusivamente per gli investimenti miranti alla riduzione delle emissioni di concime organico e all'eliminazione del liquame nelle aziende esistenti, purché tali investimenti diano per la protezione dell'ambiente un risultato migliore di quello ottenuto dalla condizione alla quale viene derogato, e non determinino comunque un aumento della capacità produttiva.";
c) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente testo:
"5. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 concessi per investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi con la protezione dell'ambiente, nonché con l'igiene degli allevamenti e il benessere degli animali, sempreché non vi sia incremento delle capacità, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera, nell'ultimo anno del piano, rispettivamente 3, 2,5 e 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera destinata all'alimentazione di tali bovini per i piani che si concludono nel 1994, 1995 e nel 1996 o più tardi. I limiti di 2,5 e 2 UBA per ettaro si applicano esclusivamente alle domande presentate dopo il 1° gennaio 1994.";
d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:
"6. E' esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti di cui al paragrafo 1 nel settore delle uova e del pollame, fatta eccezione per gli aiuti relativi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali sempreché non vi sia aumento delle capacità."
4) All'articolo 7, paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
"Secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, uno Stato membro può essere autorizzato, per un periodo determinato, a concedere aiuti superiori al livello indicato al secondo comma se la situazione del suo mercato dei capitali lo giustifica."
5) All'articolo 8, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
"Tuttavia, il numero di piani per beneficiario che può essere accettato per un periodo di sei anni è limitato a tre e il volume di investimenti complessivo che può essere computato per il rimborso dell'aiuto ai sensi dell'articolo 33 è limitato a 90 000 ECU per ULU e a 180 000 ECU per azienda per il periodo in questione."
6) L'articolo 9 è modificato come segue:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
"3. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 7 alle aziende associate se almeno due terzi dei membri dell'azienda associata soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.";
b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
"4. Fatta eccezione per il settore dell'acquacoltura i massimali ovvero i limiti massimi per quanto riguarda il numero dei capi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8 possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata.
Tali massimali non possono tuttavia superare:
- duecento vacche,
- quattro volte l'importo previsto per azienda all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.";
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:
"5. La Commissione può autorizzare, secondo la procedura prevista all'articolo 30, uno Stato membro a concedere gli aiuti di cui all'articolo 7, secondo le modalità fissate al paragrafo 4 del presente articolo, alle cooperative agricole e altre associazioni analoghe aventi per unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Allo stesso tempo la Commissione determina le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette cooperative ed associazioni, nonché le condizioni e i limiti per il superamento del volume di investimento indicato al paragrafo 4."
7) L'articolo 10 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente testo:
"- il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale; tuttavia, gli Stati membri possono accordare tale aiuto ai giovani agricoltori che si insediano come agricoltori a tempo parziale che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore,";
b) al paragrafo 2, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente testo:
"L'abbuono è concesso al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico di cui alla lettera a)."
8) L'articolo 12 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente testo:
"2. Qualora gli Stati membri concedano aiuti per gli investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, il livello di tali aiuti deve restare inferiore di almeno un quarto a quello degli aiuti concessi a norma dell'articolo 7, ad eccezione degli aiuti per:
- la realizzazione di risparmi di energia,
- il miglioramento fondiario,
- gli investimenti relativi alla protezine e al miglioramento dell'ambiente,
purché non determinino un aumento della capacità produttiva,
- gli investimenti intesi al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando queste ultime son più rigide delle norme comunitarie e sempreché detti investimenti non causino un aumento della capacità produttiva,
che possono raggiungere gli importi indicati all'articolo 7, paragrafo 2.";
b) al paragrafo 4, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
"Inoltre, per quanto riguarda le aziende di cui ai paragrafi 2 e 3, il numero di vacche da latte di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è fissato a cinquanta per ULU e per azienda.";
c) al paragrafo 5, il quinto e il sesto trattino sono sostituiti dal seguente testo:
"- alle misure d'aiuto agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva,
- alle misure d'aiuto agli investimenti intesi al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva,";
d) è aggiunto il seguente paragrafo:
"6. Il presente articolo si applica anche nel caso in cui gli Stati membri non istituiscano il regime di aiuti agli investimenti previsto in base al presente titolo."
9) E' aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 34 ter
La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, può adattare, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, gli importi previsti dal presente regolamento per tener conto dell'evoluzione del tasso d'inflazione."
Il regolamento (CEE) n. 866/90 è modificato come segue:
1) All'articolo 1, paragrafo 2 sono aggiunti i seguenti punti:
"f) contribuiscano all'adattamento dei settori interessati dalla situazione creatasi con la riforma della politica agricola comune;
g) contribuiscano ad agevolare l'adozione di nuove tecnologie impostate sulla protezione dell'ambiente;
h) incoraggino il miglioramento e il controllo della qualità e delle condizioni sanitarie."
2) All'articolo 11, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente testo:
"- la razionalizzazione e lo sviluppo del condizionamento, della conservazione, del trattamento e della trasformazione dei prodotti agricoli e del riciclo di sottoprodotti o dei residui di fabbricazione nonché l'eliminazione o la depurazione dei rifiuti,".
3) All'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:
"La Commissione può ammettere, secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, investimenti relativi ad altri prodotti a condizione che:
- i beneficiari dell'aiuto abbiano legami contrattuali diretti con i produttori di prodotti agricoli di base, o
- si tratti di prodotti trasformati ottenuti con prodotti di cui all'allegato II del trattato e si possa debitamente avvalorare l'esistenza di legami che dimostrino un interesse per i produttori dei prodotti agricoli di base."
4) All'articolo 17, è soppresso il secondo comma del paragrafo 2.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. WISSMANN
ALLEGATO
Importi di cui al regolamento (CEE) Vecchi importi Nuovi importi n. 2328/91 Articolo 7, paragrafo 2 73 999 ECU per unità di 90 000 ECU per unità di lavoro umana lavoro umana 147 997 ECU per azienda 180 000 ECU per azienda Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) 12 210 ECU per persona 15 000 ECU per persona Articolo 12, paragrafo 2 73 999 ECU per unità 90 000 ECU per unità di lavoro umana di lavoro umana 147 997 ECU per azienda 180 000 ECU per azienda Articolo 12, paragrafo 3 30 708 ECU per azienda 45 000 ECU per azienda Articolo 13, paragrafo 1 1 197 ECU per azienda 1 500 ECU per azienda Articolo 14 18 315 ECU per 22 500 ECU per associazione associazione Articolo 15, paragrafo 4 14 694 ECU per persona 18 000 ECU per persona Articolo 19, paragrafo 1 124 ECU per unità di 150 ECU per unità di bestiame adulto bestiame adulto o per ettaro o per ettaro 148 ECU per unità di 180 ECU per unità di bestiame adulto bestiame adulto o per ettaro o per ettaro Articolo 20, paragrafo 3 121 965 ECU per 150 000 ECU per investimento investimento 609 ECU per ettaro 750 ECU per ettaro 5 986 ECU per ettaro 7 300 ECU per ettaro irriguo irriguo Articolo 28, paragrafo 3 8 546 ECU per persona 10 500 ECU per persona 3 052 ECU per persona 4 000 ECU per persona