
N.d.R. Il presente regolamento, ABROGATO e SOSTITUITO dal Reg. (CE) n. 1255/99, ha cessato di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
REGOLAMENTO (CE) N. 2807/94 DEL CONSIGLIO, 14 novembre 1994
G.U.C.E. 19 novembre 1994, n. L 298
Modifiche al regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
N.d.R. Il presente regolamento, ABROGATO e SOSTITUITO dal Reg. (CE) n. 1255/99, ha cessato di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottato il: 14 novembre 1994
Entrato in vigore il: 22 novembre 1994
Applicabile dal: 1° marzo 1995
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N.d.R. Il presente regolamento, ABROGATO e SOSTITUITO dal Reg. (CE) n. 1255/99, ha cessato di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (3), prevede un regime di intervento per il burro; che l'attuazione di tale regime ha lo scopo, in particolare, di salvaguardare la competitività del burro sul mercato e di permettere un ammasso quanto più possibile razionale; che i requisiti qualitativi a cui deve rispondere il burro costituiscono un fattore determinante per il raggiungimento di tali obiettivi;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (4), prevede misure di controllo al momento dell'entrata in magazzino del burro e dopo un certo periodo di ammasso; che l'evoluzione delle conoscenze ha permesso di mettere a punto, a livello internazionale o a livello comunitario, metodi di controllo che permettono di accertare la qualità del burro; che è pertanto opportuno tenere conto d'ora in avanti di tali metodi e, allo scopo di razionalizzare l'attuazione del regime d'intervento e di semplificare la normativa, prevedere una definizione unica del burro oggetto del regime d'intervento; che l'adozione di tale definizione, quale figura all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 804/68, permette di conseguenza di abrogare tale disposizione;
Considerando che non è necessario discostarsi dalle caratteristiche richieste finora per il burro nel quadro del regime d'intervento; che, in particolare, per gli aiuti all'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68, è opportuno mantenere un riferimento alle classi nazionali di qualità come condizione di ammissibilità nonché la deroga a favore del burro salato di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 985/68;
Considerando che per ragioni di semplicità e di chiarezza è opportuno prevedere, all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68, le altre norme generali previste dal regolamento (CEE) n. 985/68 e abrogare di conseguenza quest'ultimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 19 marzo 1994, n. C 83.
G.U. 9 maggio 1994, n. C 128.
G.U. 28 giugno 1968, n. L 148. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (G.U. 3 febbraio 1994, n. L 30).
G.U. 13 luglio 1968, n. L 169. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (G.U. 13 luglio 1991, n. L 187).
N.d.R. Il presente regolamento, ABROGATO e SOSTITUITO dal Reg. (CE) n. 1255/99, ha cessato di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:
1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
1. Durante la campagna lattiera, a condizioni da definirsi, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista, al prezzo d'intervento, il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema di latte pastorizzata, in un'impresa riconosciuta dalla Comunità,
a) avente le seguenti caratteristiche:
- un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, del 16% di acqua;
- avente, al momento dell'acquisto, un'età massima da determinarsi;
- rispondente a condizioni da determinarsi per quanto riguarda la quantità minima e l'imballaggio;
b) rispondente a taluni requisiti da determinarsi, relativi in particolare:
- alla conservazione, fermo restando che gli organismi d'intervento hanno la facoltà di fissare requisiti supplementari;
- al tenore in acidi grassi liberi;
- al tasso di perossido;
- alla qualità microbiologica;
- alle caratteristiche sensoriali (aspetto, consistenza, gusto e odore).
Sull'imballaggio del burro rispondente ai requisiti di qualità previsti dagli Stati membri possono essere indicate classi nazionali di qualità da determinarsi.
Il prezzo d'intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del burro e si applica al burro reso al magazzino frigorifero designato dall'organismo d'intervento, situato ad una distanza massima da determinarsi rispetto al luogo in cui il burro era immagazzinato. Spese di trasporto forfettarie sono a carico dell'organismo d'intervento, a condizioni da determinare, se il burro è consegnato a un magazzino frigorifero situato oltre una distanza da determinare dal luogo in cui il burro era immagazzinato.
2. Sono concessi aiuti per l'ammasso privato per:
- la crema di latte;
- il burro non salato prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- il burro salato prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80%, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16% ed un tenore massimo, in peso, di sale del 2%.
Il burro deve corrispondere alle classi nazionali di qualità da stabilirsi e recare le diciture all'uopo previste.
L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile del prezzo del burro fresco e del burro immagazzinato. Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, l'aliquota dell'aiuto può essere maggiorata.
L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati la crema o il burro ammessi al beneficio dell'aiuto. Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 30, può decidere di reimmettere sul mercato, in tutto o in parte, la crema o il burro oggetto dei contratti di ammasso privato.
3. Lo smaltimento del burro acquistato dagli organismi d'intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni da stabilirsi, tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso al burro posto in vendita. Se il burro posto in vendita è destinato all'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che il prodotto non venga sviato dalla sua destinazione e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.
Qualora il burro acquistato dagli organismi d'intervento non possa essere smerciato nel corso di una campagna lattiera in condizioni normali, possono essere adottate misure particolari. Qualora la natura di tali misure lo giustifichi, sono altresì adottate misure particolari allo scopo di mantenere le possibilità di smercio dei prodotti che hanno beneficiato di aiuti all'ammasso privato di cui al paragrafo 2.
4. Il regime d'intervento si applica in modo da:
- salvaguardare la posizione concorrenziale del burro sul mercato,
- salvaguardare, nella misura del possibile, la qualità iniziale del burro,
- consentire un ammasso il più possibile razionale.
5. Ai sensi del presente articolo si intende per "crema" la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte di vacca prodotto nella Comunità.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'aliquota degli aiuti per l'ammasso privato, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30."
2) L'articolo 27 è abrogato.
N.d.R. Il presente regolamento, ABROGATO e SOSTITUITO dal Reg. (CE) n. 1255/99, ha cessato di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Il regolamento (CEE) n. 985/68 è abrogato a decorrere dal 1° marzo 1995. Tuttavia, esso resta applicabile per permettere l'esecuzione degli obblighi contratti prima di tale data.
N.d.R. Il presente regolamento, ABROGATO e SOSTITUITO dal Reg. (CE) n. 1255/99, ha cessato di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORCHERT