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LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1994, n. 35

G.U.R.S. 13 ottobre 1994, n. 50

Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 21/2002)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è sostituito dal seguente:

"1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere al comune di Lampedusa un contributo in conto capitale fino all'importo di lire 6.000 milioni" per l'acquisto dello stabilimento "Nino Castiglione" sito nel territorio di Lampedusa.

2. Il contributo è erogato tramite l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) sulla base del valore dello stabilimento stimato dallo stesso istituto ed al netto degli eventuali contributi a fondo perduto erogati per la realizzazione dello stesso da enti pubblici.

3. Il comune di Lampedusa è autorizzato a dare in locazione lo stabilimento alla Cooperativa "Mare di Lampedusa", con sede in Lampedusa.

4. L'IRCAC è autorizzato a concedere alla Cooperativa "Mare di Lampedusa", con sede in Lampedusa, mutui a tasso agevolato con due anni di preammortamento, a carico dei propri fondi di rotazione, per il credito di avviamento e/o di esercizio, assistiti soltanto da privilegio e/o ipoteca sugli impianti ed ogni loro pertinenza, sui macchinari e su quant'altro destinato al funzionamento ed all'esercizio dello stabilimento".

Art. 2

(Si omette l'art. 2, in quanto la relativa delibera legislativa, del 10 maggio 1994, è stata abrogata dall'art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994 e promulgata come legge regionale 29 settembre 1994, n. 34).

Art. 3

(abrogato dall'art. 3 della L.R. 21/2002)

Art. 4

1. L'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante: "Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Disposizioni in materia di personale" è abrogato.

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 ottobre 1994.

MARTINO