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LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1994, n. 36

G.U.R.S. 13 ottobre 1994, n. 50

Modifiche ed integrazioni alla disciplina sul fermo temporaneo del naviglio.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"4. Durante i periodi di fermo di cui al comma 3, ai componenti l'equipaggio dei natanti è corrisposta, per i giorni di effettivo fermo supplementare e per i giorni di fermo tecnico forfettariamente computati in centoquindici giorni per ogni anno, un'indennità giornaliera di lire 60.000, a condizione che abbiano svolto nell'anno solare attività di pesca per almeno centottantuno giorni in natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.

5. L'indennità di cui al comma 4 è corrisposta anche ai pescatori che, avendo espletato nell'anno di riferimento attività di pesca effettiva per almeno centottantuno giorni, siano stati imbarcati, anche temporaneamente, su natanti che abbiano effettuato il fermo supplementare di quarantacinque giorni".

Art. 2

1. Al fine di consentire il pagamento dei contributi richiesti ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, negli anni compresi tra il 1987 ed il 1993, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni.

2. All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1994, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 ottobre 1994.

MARTINO