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LEGGE REGIONALE 20 agosto 1994, n. 32

G.U.R.S. 27 agosto 1994, n. 41

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di enti locali. Integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, in materia di personale regionale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 7/1996)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, dopo le parole "nonchè di sindaco o assessore di comune", sono aggiunte le seguenti:" con popolazione superiore a 28.500 abitanti".

2. L'art. 3, comma 5, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è abrogato.

Art. 2

1. Dopo il 1 comma dell'articolo 18 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente:

"Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale".

Art. 3

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è aggiunto il seguente periodo:"nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della provincia".

Art. 4

(integrato dall'art. 9 della L.R. 7/96)

1. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province sono di competenza, rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le competenze dei consigli comunali e provinciali sono esclusivamente quelle elencate nell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con l'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente norma.

4. Resta attribuita ai consigli comunali e provinciali la competenza ad eleggere i collegi dei revisori dei conti.

Art. 5

1. Il regolamento del consiglio comunale o provinciale disciplina le modalità di partecipazione dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio stesso ai lavori delle commissioni consiliari.

Art. 6

(integrato dall'art. 4 della L.R. 46/95)

1. All'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è aggiunto il seguente comma:

"Con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, il personale di cui al presente articolo può essere assegnato a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio del ruolo di appartenenza anche presso altri rami dell'amministrazione, purchè in possesso del relativo titolo di studio e di ogni altro specifico requisito richiesto".

2. Con le modalità di cui al comma 1 il medesimo personale può, altresì, essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il possesso dei requisiti normativamente previsti.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Vulcano (Lipari), 20 agosto 1994.

MARTINO

Assessore regionale per gli enti locali

ORDILE