
REGOLAMENTO (CE) N. 1866/94 DEL CONSIGLIO, 27 luglio 1994
G.U.C.E. 30 luglio 1994, n. L 197
Modifiche al regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° agosto 1994
Applicabile dal: 1° agosto 1994 (vedi nota)
Nota
L'art. 2 ha disposto che il punto 4 dell'art. 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1993. In quanto recante mera modifica al Reg. (CE) n. 1766/92, il presente è da intendersi di fatto abrogato a decorrere dal 1° luglio 2004, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1784/2003, il cui art. 30 ha espressamente abrogato il regolamento qui modificato.
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (4) prevede un regime di pagamenti compensativi per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola; che ai fini del contenimento della produzione di fecola è opportuno subordinare la concessione di tali pagamenti compensativi alla presentazione di un contratto di coltivazione;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede altresì un regime di adattamento dei prelievi e delle restituzioni prefissati, in funzione dell'andamento del mercato mondiale; che, per agevolare la gestione di tale regime e ai fini di una sana gestione amministrativa, è opportuno snellirne le disposizioni che disciplinano la fissazione dei premi e dei correttivi;
Considerando peraltro che, in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1766/92, il malto è stato trasferito dal gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) al gruppo di prodotti di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo; che è pertanto necessario correggere in conformità l'allegato A dello stesso regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 19 marzo 1994, n. C 83.
G.U. 9 maggio 1994, n. C 128.
G.U. 30 maggio 1994, n. C 148.
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (G.U. 5 agosto 1993, n. L 196).
Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è modificato come segue:
1) All'articolo 8, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
"Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, il pagamento compensativo è versato esclusivamente per la quantità di patate coperta da un contratto stipulato tra il produttore di patate e le imprese produttrici di fecola."
2) All'articolo 12, paragrafo 2, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente:
"In tal caso, al prelievo si aggiunge un premio."
3) All'articolo 13, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
"Può essere fissato un importo correttivo. Esso si applica alla restituzione qualora essa sia prefissata. La fissazione dell'importo correttivo avviene secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi."
4) Nell'allegato A, il codice NC 1107 (Malto, anche torrefatto) è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1994.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1994. Tuttavia, il punto 4 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
Th. WAIGEL