
LEGGE 15 luglio 1994, n. 444
G.U.R.I. 16 luglio 1994, n. 165
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994 , n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
SCALFARO
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 293
All'articolo 1, al comma 1, le parole: "dello Stato, nonchè degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dello Stato e degli enti pubblici, nonchè delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica".
All'articolo 5:
al comma 2, il primo periodo è soppresso; e, al secondo periodo, dopo le parole: "Nella pendenza dei controlli" sono inserite le seguenti: "sui provvedimenti di cui al comma 1";
al comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "hanno effetto risolutivo e".
All'articolo 9, al comma 2, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi".