
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
REGOLAMENTO (CE) N. 1681/94 DELLA COMMISSIONE, 11 luglio 1994
G.U.C.E. 12 luglio 1994, n. L 178
Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonchè organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 2035/2005)
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 15 luglio 1994
Applicabile dal: 15 luglio 1994
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988 (1), recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari a finalità strutturale esistenti, dall'altro, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, quarto comma,
Sentito il comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,
Considerando che all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono definiti i principi in base ai quali all'interno della Comunità si combattono le irregolarità e si procede al recupero delle somme perdute in seguito ad abusi o negligenze nel settore dei Fondi strutturali;
Considerando che il presente regolamento si deve applicare anche allo strumento finanziario di coesione, in quanto l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 566/94 (4), ha reso applicabile, mutatis mutandis, l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88;
Considerando che le disposizioni del presente regolamento si devono applicare a tutte le forme d'intervento finanziario previste nei regolamenti (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (2), (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (2), (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (2), e (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (2), nonché nel regolamento (CEE) n. 792/93;
Considerando che il presente regolamento deve disciplinare soltanto alcuni aspetti degli obblighi che spettano agli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88; che di conseguenza il presente regolamento non deve modificare gli altri obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo articolo 23;
Considerando che, per consentire alla Comunità una migliore conoscenza delle disposizioni prese dagli Stati membri per lottare contro le irregolarità, si devono precisare le norme nazionali da comunicare alla Commissione;
Considerando che, per conoscere la natura delle pratiche irregolari e gli effetti finanziari delle irregolarità e per recuperare le somme indebitamente pagate, è necessario che i casi d'irregolarità siano comunicati alla Commissione con frequenza trimestrale; che tale comunicazione va integrata da indicazioni relative ai procedimenti giudiziari o amministrativi;
Considerando che la Commissione deve essere informata sistematicamente dei procedimenti giudiziari o amministrativi contro gli autori di irregolarità; che è pure opportuno assicurarne l'informazione sistematica sui provvedimenti adottati dagli Stati membri per tutelare gli interessi finanziari della Comunità;
Considerando che è necessario precisare le procedure da applicare tra gli Stati membri e la Commissione quando un importo perduto in seguito a irregolarità si riveli irrecuperabile;
Considerando che si deve stabilire un livello minimo a partire dal quale gli Stati membri dovranno segnalare automaticamente i casi d'irregolarità;
Considerando che le disposizioni del presente regolamento devono lasciare impregiudicate le norme nazionali di procedura penale e sulla collaborazione tra Stati membri in materia penale;
Considerando che è opportuno prevedere la possibilità di una partecipazione comunitaria alle spese giudiziarie e alle spese direttamente connesse con il procedimento giudiziario;
Considerando che, per prevenire le irregolarità, occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, vegliando a che tale azione venga condotta nel rispetto delle regole di riservatezza;
Considerando che è necessario precisare che le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle fattispecie in cui un pagamento da eseguire nell'ambito dei Fondo strutturali o di uno strumento finanziario a finalità strutturale non ha avuto luogo a seguito di un'irregolarità;
Considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle strutture agricole e per lo sviluppo rurale e del comitato permanente di gestione delle strutture della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 31 dicembre 1988, n. L 374.
G.U. 31 luglio 1993, n. L 193.
G.U. 1 aprile 1993, n. L 79.
G.U. 16 marzo 1994, n. L 72.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2035/2005)
1. Fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il presente regolamento riguarda tutte le forme di intervento finanziario di cui ai regolamenti (CEE) n. 4254/88, (CEE) n. 4255/88, (CEE) n. 4256/88, (CEE) n. 2080/93, (CE) n. 1783/1999, (CE) n. 1784/1999 e (CE) n. 1263/1999. Il presente regolamento si applica anche agli interventi finanziati a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 (sezione orientamento).
2. La comunicazione di irregolarità relative ai programmi Interreg di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro programma transnazionale è effettuata dallo Stato membro nel quale sono state sostenute le spese. Tale Stato membro informa al contempo l'autorità di gestione e l'autorità pagatrice del programma, nonché la persona o l'ufficio incaricati di rilasciare la dichiarazione a conclusione dell'intervento a termini dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 438/2001.
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(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2035/2005)
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) "irregolarità": qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall'azione o dall'omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee attraverso l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita;
2) "operatore economico": qualsiasi soggetto che partecipa alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico;
3) "primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario": una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
4) "sospetto di frode": irregolarità che dà luogo, a livello nazionale, all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
5) "fallimento": le procedure concorsuali di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio.
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(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2035/2005)
[1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:
- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88;
- l'elenco dei servizi e degli organismi ai quali è affidata l'applicazione di tali misure e le disposizioni essenziali relative ai compiti e al funzionamento di questi servizi e organismi nonché alle procedure che essi sono incaricati di applicare.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche relative alle indicazioni fornite in applicazione del paragrafo 1.
3. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri e li informa delle conclusioni che intende trarne. Essa mantiene con gli Stati membri gli opportuni contatti necessari all'applicazione del presente articolo.]
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(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2035/2005)
1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle irregolarità che sono state oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario. A tal fine essi forniscono, in ogni caso, le precisazioni seguenti:
a) il fondo o i fondi strutturali o lo strumento finanziario interessati, l'obiettivo, i dati d'identificazione della forma d'intervento e dell'operazione in questione, nonché il numero ARINCO o il codice CCI (codice comune di identificazione);
b) la disposizione violata;
c) la data e la fonte della prima informazione che ha fatto sospettare l'esistenza dell'irregolarità;
d) le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità;
e) eventualmente, se la pratica in questione fa sospettare l'esistenza di una frode;
f) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
g) eventualmente, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
h) il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;
i) i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto all'accertamento dell'irregolarità e i servizi cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;
j) la data del primo atto d'accertamento amministrativo o giudiziario dell'irregolarità;
k) l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione sia inutile, tenuto conto del tipo di irregolarità, ai fini della lotta contro le irregolarità;
l) l'importo complessivo dello stanziamento approvato per l'operazione e la ripartizione del relativo cofinanziamento, tra contributo comunitario, nazionale, privato o altro;
m) l'importo interessato dall'irregolarità e la sua ripartizione tra contributo comunitario, nazionale, privato o altro; se non è stato eseguito alcun pagamento relativo al contributo pubblico, a favore delle persone o dei soggetti di cui alla lettera k), le somme che sarebbero state pagate indebitamente ove non si fosse accertata l'irregolarità;
n) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;
o) la natura della spesa irregolare.
In deroga al primo comma, non sono comunicati i casi seguenti:
- casi in cui la sola irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al fallimento del beneficiario finale o destinatario ultimo.
Sono invece comunicate le irregolarità precedenti il fallimento e qualsiasi sospetto di frode,
- casi che il beneficiario finale o destinatario ultimo abbia segnalato all'autorità amministrativa spontaneamente o prima che l'autorità competente li scoprisse, prima o dopo la concessione del contributo pubblico,
- casi in cui l'autorità amministrativa abbia accertato un errore riguardo alla finanziabilità del progetto e abbia corretto tale errore prima che sia stato versato il contributo pubblico.
2. Qualora non siano disponibili alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in qui questa è stata scoperta, gli Stati membri le forniscono per quanto possibile all'atto della trasmissione alla Commissione degli elenchi trimestrali successivi.
3. Qualora le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
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Ogni Stato membro comunica immediatamente alla Commissione e, se necessario, agli altri Stati membri interessati le irregolarità accertate o presunte delle quali si ha motivo di temere:
- che possano avere rapidamente effetto fuori del suo territorio
e/o
- che rivelino il ricorso ad una nuova pratica irregolare.
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(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2035/2005)
1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione, facendo riferimento ad ogni comunicazione precedente a norma dell'articolo 3, dei procedimenti intentati in seguito alle irregolarità comunicate nonché dei cambiamenti significativi intervenuti in tali procedimenti, con particolare riguardo a quanto segue:
- importo dei recuperi eseguiti o previsti,
- misure conservative prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi indebitamente pagati,
- procedimenti amministrativi o giudiziari intentati per recuperare gli importi pagati indebitamente e per applicare le sanzioni,
- motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero; per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima di una decisione in tal senso,
- eventuale abbandono dei procedimenti penali.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, relative alla conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati facciano o meno sorgere un sospetto di frode.
2. Lo Stato membro il quale ritenga che non si possa eseguire o prevedere il recupero di una somma informa la Commissione, mediante una comunicazione speciale, dell'importo non recuperato e dei motivi per i quali ritiene che tale somma sia a carico della Comunità o dello stesso Stato membro.
Dette informazioni devono essere sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di decidere nel più breve tempo possibile, di concerto con le autorità dello Stato membro interessato, circa l'imputabilità:
- delle conseguenze finanziarie a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 4253/88,
- degli importi interessati per quanto riguarda i tipi di interventi disciplinati dal regolamento (CE) n. 1260/1999.
La comunicazione contiene almeno:
a) una copia dell'atto di concessione del contributo;
b) la data dell'ultimo pagamento al beneficiario finale o destinatario ultimo;
c) una copia dell'ordine di recupero;
d) se del caso, una copia del documento attestante l'insolvibilità del beneficiario finale o destinatario ultimo;
e) una descrizione sommaria dei provvedimenti adottati dallo Stato membro per recuperare le somme in questione e le date di detti provvedimenti.
3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, la Commissione può chiedere espressamente allo Stato membro interessato la prosecuzione del procedimento di recupero.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
Qualora nessuna irregolarità sia da segnalare nel corso di un periodo di riferimento, gli Stati membri ne informano ugualmente la Commissione entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
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(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2035/2005)
La trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1, è effettuata, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo fornito a tal fine dalla Commissione attraverso una connessione protetta.
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Quando, per esplicita richiesta della Commissione, le autorità competenti di uno Stato membro decidano di avviare o proseguire un'azione giudiziaria per il recupero di importi indebitamente pagati, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o parzialmente allo Stato membro interessato, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse con il procedimento, anche qualora questo risulti infruttuoso.
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1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, in special modo sulle possibilità di recupero.
2. A prescindere dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.
3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri interessati, per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli articoli 3, 4 e 5 del paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda gli insegnamenti da trarne circa le irregolarità, le misure preventive e le azioni giudiziarie.
4. Qualora nell'applicazione delle disposizioni vigenti si palesino lacune che arrechino pregiudizio agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, a richiesta di uno di essi o della Commissione, al fine di rimediare alla lacuna medesima.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2035/2005)
La Commissione può usare tutte le informazioni di natura generale o operativa, comunicate dagli Stati membri a norma del presente regolamento, al fine di effettuare analisi dei rischi per mezzo di strumenti informatici appropriati e al fine di elaborare, sulla base delle informazioni ottenute, relazioni e dispositivi d'allarme destinati a consentire una migliore valutazione dei rischi identificati.
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(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2035/2005)
La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nell'ambito del comitato consultivo per il coordinamento nel campo della lotta contro la frode, sull'entità delle somme inerenti alle irregolarità accertate e sulle diverse categorie d'irregolarità, secondo la loro natura, indicando il numero di casi. Sono parimenti informati i comitati di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2035/2005)
1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure di sicurezza necessarie per preservare il carattere riservato delle informazioni trasmesse.
2. In particolare, le informazioni di cui al presente regolamento non possono essere comunicate, in assenza di accordo esplicito dello Stato membro che le ha fornite, a chiunque non vi abbia accesso in ragione delle funzioni svolte negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie.
3. Quando sottopongono a trattamento dati personali in forza del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri vigilano affinché siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla protezione di tali dati, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e, se del caso, al regolamento (CE) n. 45/2001.
4. Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente regolamento, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle omologhe disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie.
Inoltre, tali informazioni non possono essere utilizzate per fini esulanti da quelli del presente regolamento, salvo assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui si trova l'autorità che le ha ricevute non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non ostano all'uso delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento, in occasioni di azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della normativa comunitaria in materia di Fondi strutturali e di strumenti finanziari a finalità strutturale. All'autorità competente dello Stato membro che ha fornito tali informazioni viene segnalato l'uso che ne viene fatto.
6. Quando uno Stato membro notifica alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il cui nome le sia stato comunicato in forza delle disposizioni del presente regolamento, in seguito a un supplemento d'indagine risulti estranea ad una irregolarità, la Commissione ne informa immediatamente coloro a cui ha comunicato il nome a norma del presente regolamento. Tale persona non verrà più considerata implicata nell'irregolarità di cui trattasi in base alla prima notificazione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
In caso di finanziamento ripartito tra un Fondo strutturale o uno strumento finanziario a finalità strutturale e uno Stato membro, gli importi recuperati vengono suddivisi tra la Comunità e lo Stato membro in oggetto, proporzionalmente alle rispettive spese già sostenute.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2035/2005)
1. In caso di irregolarità relative a somme inferiori a 10.000 EUR a carico del bilancio comunitario, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 3 e 5 soltanto in seguito a esplicita richiesta della Commissione stessa.
2. Gli Stati membri che, alla data dell'accertamento dell'irregolarità, non hanno adottato l'euro come valuta, devono convertire in euro l'importo delle spese interessate espresso in valuta nazionale. La conversione in euro viene effettuata utilizzando il tasso contabile mensile della Commissione relativo al mese durante il quale la spesa è o sarebbe stata registrata nei conti dell'autorità di pagamento del programma operativo interessato. Questo tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione per via elettronica.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il lasso di tempo intercorrente tra il giorno dell'entrata in vigore e la fine del trimestre interessato è considerato un trimestre ai fini degli articoli 3 e 5.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.
Per la Commissione
Peter SCHMIDHUBER
Membro della Commissione