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LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 26

G.U.R.S. 14 giugno 1994, n. 30

Provvedimenti per l'inserimento di personale tecnico nel ruolo di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, e successive aggiunte e modificazioni. Utilizzazione di personale disponibile a seguito della cessazione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 76/1995 e con annotazioni alla data 30 ottobre 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

1. La tabella A, riguardante il ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola, allegata alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, modificata con la tabella E di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è sostituita dalla seguente:

Tabella

Ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola

(sostituita dall'art. 1 della L.R. 76/95)

 - Dirigente superiore 30 - Dirigente tecnico 350 - Assistente tecnico 320 Totale 700
Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, è sostituito dai seguenti:

"Sono collocati nel ruolo di cui al precedente articolo i partecipanti ai corsi di base previsti dal Piano Quadro della divulgazione agricola in attuazione del Regolamento CEE 270/79 del Consiglio e di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.

Sono altresì collocati nel ruolo di cui al precedente comma i partecipanti ai corsi svolti ai sensi del Regolamento CEE 2052/88 relativo al Quadro comunitario di sostegno per l'Italia - obiettivo 1 - misura 1, ed organizzati dal C.I.F.D.A. Sicilia-Sardegna in collaborazione con il FORMEZ, purché all'atto della selezione abbiano assunto l'impegno ad esercitare la propria attività nei servizi di sviluppo agricolo della Regione Siciliana.

L'immissione in ruolo avverrà sulla base della domanda degli interessati in possesso dell'attestato di divulgatore agricolo e dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione regionale". (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della L.R. 76/95:

"ART. 1

2. Ad integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26, dopo avere garantito la riserva di posti ai divulgatori in corso di formazione e che verranno formati in base alla graduatoria di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 luglio 1992, nella struttura siciliana del Consiglio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) Sicilia-Sardegna, vengono collocati nel ruolo di cui al comma 1 i divulgatori agricoli che abbiano conseguito il relativo attestato presso un CIFDA diverso da quello Sicilia-Sardegna struttura siciliana. L'immissione in ruolo avviene a domanda degli interessati, da presentarsi perentoriamente entro il 30 novembre 1995 e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26. Qualora il numero delle domande superi i posti disponibili, viene redatta apposita graduatoria sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato agli esami finali del corso CIFDA."

Art. 3

(integrato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 46/95)

1. L'Amministrazione regionale, gli enti, gli istituti e/o aziende pubbliche ad essa sottoposti o comunque vigilati, gli enti locali, gli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici possono avvalersi, per le loro esigenze degli uffici, della facoltà prevista dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche, limitatamente al personale iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica (soppressa agenzia del Mezzogiorno, IASM, gestione separata per il terremoto), con sede di lavoro in Sicilia, secondo le modalità previste dal predetto decreto legislativo, e successive modifiche.

1 bis. Il personale di cui al comma 1, a domanda, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con l'equiparazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della stessa legge ed alla tabella A allegata alla stessa legge e successive modifiche ed integrazioni.

1 ter. Ai fini dell'inquadramento economico si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11, e successive modifiche, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, indennità od assegno).

1 quater. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera di appartenenza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo.

1 quinquies. Per i ricongiungimenti, ai fini di quiescenza e previdenza, dei servizi resi presso gli enti di provenienza si applicano le norme previste dall'articolo 9 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32.

Art. 4

1. Alla spesa di lire 400 milioni valutata per l'anno finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 14001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

2. L'onere di lire 830 milioni valutato per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 giugno 1994.

MARTINO