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LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 27

G.U.R.S. 14 giugno 1994, n. 30

Interventi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia".

TESTO COORDINATO (alla L.R. 23/2002 e con annotazioni alla data 21 settembre 2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

1. L'articolo 58, comma primo, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), devono pervenire, a pena di inammissibilità, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni che si intendono organizzare o cui si intenda partecipare. Tali domande sono corredate da una analitica previsione di spesa per ogni iniziativa da realizzarsi. Entro i dieci giorni successivi alla ricezione delle istanze, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede alla loro trasmissione alle competenti commissioni per l'artigianato, le quali rendono parere sulle istanze entro i trenta giorni successivi a quello di ricevimento della documentazione. Tale parere, da motivarsi espressamente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si intenderà favorevolmente reso ove non intervenga entro il termine perentorio prescritto e non pervenga, nei cinque giorni successivi a quello della sua adozione, presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato della pesca".

Art. 2

(integrato dall'art. 8 della L.R. 34/94)

1. Possono essere ammesse a beneficiare dei contributi le domande di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, relative ad iniziative realizzate negli anni 1992 e 1993, a sensi del medesimo articolo, e per le quali le commissioni provinciali dell'artigianato abbiano espresso il parere previsto dall'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, rispettivamente entro il 31 dicembre 1991 ed entro il 31 dicembre 1992.

2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che gli interessati abbiano fatto pervenire, alle commissioni provinciali dell'artigianato territorialmente competenti la richiesta di parere, entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del termine previsto dall'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il corrente esercizio la spesa complessiva di lire 100 milioni.

2 ter. Alla spesa di lire 100 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 3

(integrato dall'art. 63, comma 16, della L.R. 23/2002)

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a corrispondere al Consorzio delle regioni d'Italia per l'artigianato di qualità (QUARIT) i contributi annuali e le dotazioni finanziarie per progetti speciali, determinati secondo le modalità previste nello statuto della medesima società consortile per azioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 250 milioni. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. (1)

(1)

L'art. 25 della L.R. 9/2004 ha autorizzato la spesa per le attività già realizzate nel corso dell'anno 2003.

Art. 4

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca eroga contributi, a titolo di concorso, sugli oneri contrattuali parametrati a quelli previsti dal contratto intercategoriale regionale e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti. Per contratto intercategoriale regionale s'intende quello stipulato tra le associazioni delle imprese artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto in età compresa tra quella dell'adempimento dell'obbligo scolastico ed i venti anni, fatta salva la possibilità di elevazione del limite di età, ove ciò sia previsto da leggi speciali o dai contratti nazionali del lavoro. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata". (1)

2. Per provvedere all'erogazione dei contributi in favore dei titolari di imprese artigiane che abbiano avuto lavoratori apprendisti, le cui richieste non sono state soddisfatte al 31 dicembre 1993 per mancanza di disponibilità finanziaria, è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 133.750 milioni, di cui lire 3.750 milioni per il 1994 e lire 65.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996.

3. All'erogazione dei benefici di cui al comma 2, la cui concessione è subordinata all'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, provvedono i presidenti delle Camere di commercio a cui favore saranno disposte le relative aperture di credito, determinate, nel loro ammontare, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, adottato sulla base del fabbisogno segnalato dalle Camere di commercio.

(1)

I commi 1 e 2 dell'art. 27 della L.R. 3/1986 sono stati modificati dall'art. 50, commi 3 e 4, della L.R. 32/2000.

Art. 5

1. L'articolo 13, primo comma, numero 2), lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, non si applica agli interventi previsti dai titoli VII e VIII della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, rispettivamente in materia di contributi in favore dei consorzi costituiti fra imprese artigiane e fra queste e piccole imprese industriali ed in materia di mostre e fiere.

Art. 6

1. Per le finalità di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, correlate all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, costituiti dalle piccole e medie imprese artigiane o fra queste e le piccole e medie imprese commerciali della regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 800 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 75415 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituita dalla seguente: (1)

"b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può, comunque, superare la misura massima di lire 100 milioni per ciascuna impresa".

2. Il numero 1 del secondo comma dell'articolo 83, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito dal seguente:

"1) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca".

Art. 8

1. Ai consorzi di garanzia fidi, costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, ai sensi degli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, così come modificati dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, si applicano i benefici di cui agli articoli 9, 10 e 11 della medesima legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.

Art. 9

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, a favore delle imprese artigiane che abbiano realizzato interventi produttivi ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, contributi integrativi per le maggiori spese sostenute dalle stesse nella realizzazione degli interventi medesimi e risultanti in sede di consuntivo.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, nelle forme o con i modi previsti dal decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 6 agosto 1981 e dal decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 4 febbraio 1988, n. 75, esclusivamente a favore delle imprese artigiane che, alla data del 21 agosto 1992, risultavano essere beneficiarie di provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni di cui lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1994 e lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995.

Art. 10

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Governo regionale presenterà una proposta di riforma delle misure degli interventi in conto capitale previste per le imprese artigiane e per le altre attività produttive.

Art. 11

1. All'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, aggiunto dall'articolo 55 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole: "cooperativa venditrice" sono sostituite dalle parole: "cooperativa acquirente".

Art. 12

1. All'articolo 114 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5bis. Ove richiesto dagli istituti di credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze presterà garanzia sussidiaria limitatamente agli importi di cui al presente articolo".

Art. 13

1. All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 9 per l'esercizio finanziario 1994 si provvede con la riduzione di pari importo della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

2. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1995 e 1996, valutati rispettivamente in lire 69.250 milioni e in lire 65.250 milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1996, codice 1001.

Art. 14

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 giugno 1994.

MARTINO