
LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 29
G.U.R.S. 14 giugno 1994, n. 30
Contributi in favore delle aziende pubbliche e private ed agli enti locali e loro consorzi che esercitano servizi di trasporto pubblico locale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
Misura e modalità di corresponsione dei contributi
1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 240.000 milioni .
3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.
4. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo ed entro i limiti della percorrenza annua le linee urbane di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi".
5. Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è abrogato.