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LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 20

G.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28

Assegno spettante ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana sospesi ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

1. Ai membri dell'Assemblea regionale siciliana sospesi dalla carica ai sensi del comma 4ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, poi sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale stabilita dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea.

Art. 2

1. All'onere di cui all'articolo 1 si fa fronte con i fondi del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1994.

MARTINO