
LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 20
G.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28
Assegno spettante ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana sospesi ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
1. Ai membri dell'Assemblea regionale siciliana sospesi dalla carica ai sensi del comma 4ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, poi sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale stabilita dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea.