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LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 21

G.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28

Interventi per l'Istituto nazionale del dramma antico.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

1. All'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), che ha il compito statutario di rappresentare i testi drammatici dell'antichità classica nel teatro greco di Siracusa e negli altri teatri antichi, è assegnato un contributo regionale il cui ammontare è determinato per l'esercizio finanziario in corso nella misura di lire 3.000 milioni, che possono essere destinati anche all'eventuale ripianamento di passività pregresse.

Art. 2

1. Il contributo annuo è destinato alla copertura delle spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali nel territorio della Regione e sarà erogato all'inizio dell'anno cui si riferisce, previa presentazione di parte dell'Istituto all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, del bilancio preventivo, di un programma di attività e del conto consuntivo dell'anno precedente approvati dagli organi statutari.

2. Per il corrente anno finanziario il programma di attività dell'Istituto e il conto consuntivo di cui al comma 1 saranno presentati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Una quota non superiore ad un decimo del contributo regionale annuo è destinata alla realizzazione della "Scuola di teatro Giusto Monaco", nel cui ambito si potranno svolgere attività di laboratorio teatrale, seminariali, di aggiornamento e specializzazione per attori e tecnici di teatro, finalizzate alla realizzazione di cicli di spettacoli classici.

Art. 3

1. All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1994, si provvede con la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli per gli importi riportati a fianco di ciascuno di essi:

a) capitolo 38054: lire 1.000 milioni;

b) capitolo 38360: lire 2.000 milioni.

2. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 4

l. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1994.

MARTINO