
LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 21
G.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28
Interventi per l'Istituto nazionale del dramma antico.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
1. All'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), che ha il compito statutario di rappresentare i testi drammatici dell'antichità classica nel teatro greco di Siracusa e negli altri teatri antichi, è assegnato un contributo regionale il cui ammontare è determinato per l'esercizio finanziario in corso nella misura di lire 3.000 milioni, che possono essere destinati anche all'eventuale ripianamento di passività pregresse.
1. Il contributo annuo è destinato alla copertura delle spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali nel territorio della Regione e sarà erogato all'inizio dell'anno cui si riferisce, previa presentazione di parte dell'Istituto all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, del bilancio preventivo, di un programma di attività e del conto consuntivo dell'anno precedente approvati dagli organi statutari.
2. Per il corrente anno finanziario il programma di attività dell'Istituto e il conto consuntivo di cui al comma 1 saranno presentati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Una quota non superiore ad un decimo del contributo regionale annuo è destinata alla realizzazione della "Scuola di teatro Giusto Monaco", nel cui ambito si potranno svolgere attività di laboratorio teatrale, seminariali, di aggiornamento e specializzazione per attori e tecnici di teatro, finalizzate alla realizzazione di cicli di spettacoli classici.
1. All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1994, si provvede con la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli per gli importi riportati a fianco di ciascuno di essi:
a) capitolo 38054: lire 1.000 milioni;
b) capitolo 38360: lire 2.000 milioni.
2. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.