
LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 23
G.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28
Contributo per il giro ciclistico d'Italia nell'anno 1993.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
Art.
1
Contributo per il giro ciclistico d'Italia
Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Siciliana concorre alla spesa del giro ciclistico d'Italia 1993, per le tappe in Sicilia, con un finanziamento complessivo di lire 750 milioni.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 sarĂ erogato sulla base del consuntivo di spesa accompagnato da dettagliata relazione sulle gare svolte e sulla relativa spesa effettuata.