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LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 23

G.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28

Contributo per il giro ciclistico d'Italia nell'anno 1993.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

Contributo per il giro ciclistico d'Italia

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Siciliana concorre alla spesa del giro ciclistico d'Italia 1993, per le tappe in Sicilia, con un finanziamento complessivo di lire 750 milioni.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 sarĂ  erogato sulla base del consuntivo di spesa accompagnato da dettagliata relazione sulle gare svolte e sulla relativa spesa effettuata.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Alla spesa complessiva di lire 750 milioni prevista dall'articolo 1 si fa fronte con le assegnazioni del capitolo 47651 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 1994.

Art. 3

1. La presente legge sarĂ  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1994.

MARTINO