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LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 24

G.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28

Provvidenze in favore degli agricoltori delle zone colpite dall'eruzione dell'Etna del 1991-1992. Proroga del commissariamento dei consorzi di bonifica.

Testo con annotazioni alla data 6 aprile 1996

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

Indennità di espropriazione dei fondi

ricoperti dalla colata lavica

1. L'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana è autorizzata ad acquisire, mediante espropriazione, i fondi ricoperti dalla colata lavica del dicembre 1991 - luglio 1992, ricadenti nel territorio del comune di Zafferana Etnea, delimitati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste del 27 novembre 1992.

2. I soggetti interessati che, a seguito del decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste del 27 novembre 1992, abbiano presentato all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania domanda di ammissione ai benefici di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare al medesimo ufficio offerta integrativa di disponibilità alla cessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana dei terreni descritti nella domanda.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania trasmette all'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana l'elenco delle offerte di cui al comma 2, corredato da relazione istruttoria, da elenco particellare dei proprietari dei terreni e dalla stima del valore venale dei fondi e delle relative pertinenze prima dell'evento calamitoso con allegata dichiarazione di accettazione dell'indennità di espropriazione da parte delle ditte proprietarie.

4. Nei quattro mesi successivi al ricevimento della suddetta documentazione istruttoria, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, sulla base delle indennità di espropriazione come determinate al comma 3, redigerà apposito progetto di acquisizione dei terreni che sarà approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con l'osservanza della procedura espropriativa prevista dal disposto dell'art. 13 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2.

5. In caso di coesistenza di diritti diversi sugli immobili distrutti dalla colata lavica, per il riparto del prezzo si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 83.

6. Per i soggetti che non intendano avvalersi della facoltà di cessione dei terreni di cui al presente articolo, resta salva la possibilità di accedere alle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. (1)

(1)

Vedi l'art. 85 della L.R. 16/96: "Acquisizione di terreni devastati da frane nella zona della Timpa di Acireale".

Art. 2

Indennizzo per la perdita

del soprassuolo arboreo

1. Ai soggetti ai quali l'eruzione ha determinato, a causa d'incendio, la perdita del soprassuolo arboreo costituito da essenze forestali, è concesso, a domanda degli interessati, un indennizzo pari al valore di macchiatico del soprassuolo boschivo distrutto.

2. La domanda di indennizzo, corredata dalla documentazione comprovante la coltura boschiva in atto, dovrà essere presentata, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dagli interessati all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, il quale entro i quattro mesi successivi, procederà alla determinazione dell'indennizzo .

Art. 3

Ulteriori interventi

1. Quando, per effetto di colate laviche, si verifichino distruzioni o danneggiamenti di terreni privati, in qualsiasi parte del territorio etneo, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana è autorizzata ad acquisire i terreni ricoperti o danneggiati dalla colata lavica.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato ad erogare indennizzi per la perdita del soprassuolo arboreo ai proprietari di terreni boscati, danneggiati da incendi causati da eruzioni vulcaniche.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinati con apposito regolamento, emanato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dalla presente legge.

Art. 4

Proroga del commmissariamento

dei consorzi di bonifica

1. Il termine dell'art. 19 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è prorogato di mesi sette.

Art. 5

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo l è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 800 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.400 milioni.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 200 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 600 milioni.

3. Per le finalità della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1994 il limite di impegno quindicennale di lire 150 milioni.

4. Alla spesa di lire 1.150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

5. L'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 e ricadente nell'esercizio finanziario 1995 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

6. L'onere di lire 150 milioni derivante dal comma 3 del presente articolo per gli esercizi finanziari 1995-1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1996 - codice 1001.

7. Per gli esercizi finanziari successivi al 1995, gli oneri di cui all'articolo 3 saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1994.

MARTINO