
LEGGE REGIONALE 23 maggio 1994, n. 10
G.U.R.S. 25 maggio 1994, n. 25
Disposizioni in materia finanziaria.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 10/1999 e con annotazioni alla data 9 dicembre 1996)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Recupero risorse da destinare ad investimenti
1. I residui delle spese in conto capitale provenienti dagli esercizi 1991 e precedenti, non eliminati dal bilancio in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, possono essere utilizzati nell'esercizio 1994, al termine del quale, ove non sussistano corrispondenti obbligazioni nei confronti di terzi, costituiranno economia da accertarsi con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo. (1) (2)
Vedi l'art. 1 della L.R. 5/95: "Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale".
Abrogazione di norma
1. L'articolo 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante "Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria", è abrogato.
Termine per l'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995. (1)
2. E' abrogato l'articolo 164 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Termine prorogato di un anno dall'art. 5, comma 1, della L.R. 35/95 e ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997 dall'art. 2 della L.R. 45/96.